L’impresa estera che invia temporaneamente propri dipendenti a lavorare in Italia deve comunicare il distacco al Ministero del Lavoro prima che inizi: per prudenza entro le 24 ore del giorno prima. Durante il distacco deve garantire le condizioni di lavoro italiane, retribuzione compresa, e tenere in italiano i documenti del rapporto fino a due anni dopo la fine.
Attenzione: Se il distacco non è genuino, i lavoratori sono considerati dipendenti dell’impresa italiana che li utilizza.
Il distacco transnazionale è disciplinato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, che ha recepito la direttiva 2014/67/UE ed è stato modificato dal D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122 (direttiva 2018/957/UE). Questa guida segue gli obblighi nell’ordine in cui l’impresa li incontra: prima della partenza, durante il distacco, dopo la fine e in caso di ispezione.
Quando si parla di distacco transnazionale
Si ha distacco quando un’impresa stabilita all’estero invia uno o più dipendenti a lavorare in Italia per un periodo limitato, nell’ambito di una prestazione di servizi, e il rapporto di lavoro con l’impresa estera continua per tutta la durata del distacco. Le situazioni tipiche sono tre:
- appalto o prestazione di servizi per un cliente italiano, per esempio un impianto da installare o un cantiere;
- distacco infragruppo, verso una società dello stesso gruppo o una propria unità produttiva in Italia;
- somministrazione: un’agenzia per il lavoro estera mette lavoratori a disposizione di un’impresa italiana (vedi più avanti).
Il lavoratore distaccato deve essere abitualmente occupato nello Stato di origine e il periodo in Italia deve essere predeterminato o determinabile. Se il lavoratore è stato assunto all’estero apposta per essere mandato in Italia, o viveva e lavorava già in Italia, l’Ispettorato lo valuterà con attenzione: non esclude di per sé il distacco, ma è uno degli indici che pesano (art. 3).
Imprese extra-UE. Il decreto non riguarda solo le imprese europee. L’art. 1, comma 5 estende alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi gli obblighi su autenticità del distacco, condizioni di lavoro, distacco di lunga durata, comunicazione, conservazione dei documenti e referenti. Per un’impresa statunitense o britannica, quindi, valgono le stesse regole sostanziali, più quelle sull’ingresso dei lavoratori (vedi «Lavoratori extra-UE»). Le imprese svizzere seguono invece l’accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione, che applica regole analoghe a quelle europee. Le agenzie per il lavoro extra-UE restano fuori da questo decreto.
Prima del distacco: la comunicazione al Ministero del Lavoro
L’impresa distaccante deve comunicare il distacco al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il modello telematico UNI_Distacco_UE. La legge chiede che la comunicazione arrivi al più tardi all’inizio del distacco (art. 10, comma 1, D.Lgs. 136/2016, come modificato dal D.Lgs. 27/2023). Il D.M. 10 agosto 2016 e le istruzioni del Ministero indicano però ancora le ore 24 del giorno precedente: per prudenza conviene rispettare questo termine. Ogni modifica successiva, come una proroga, un cambio di luogo o la sostituzione di un lavoratore, va comunicata entro cinque giorni.
La comunicazione contiene:
- i dati dell’impresa distaccante e dell’impresa o del soggetto italiano che riceve la prestazione;
- numero e generalità dei lavoratori;
- data di inizio, di fine e durata del distacco;
- luogo e tipo di servizi;
- i dati del referente con domicilio in Italia e del referente per le parti sociali;
- per le agenzie di somministrazione, il numero dell’autorizzazione rilasciata nel loro Stato.
Durante il distacco e dopo: documenti e referenti
Per tutta la durata del distacco e fino a due anni dalla sua fine, l’impresa distaccante deve:
- conservare, con copia in lingua italiana, il contratto di lavoro (o il documento con le informazioni equivalenti), i prospetti paga, i prospetti dell’orario giornaliero (inizio, fine e durata), le prove del pagamento delle retribuzioni, la comunicazione di instaurazione del rapporto e il certificato A1 o equivalente;
- nominare un referente con domicilio eletto in Italia, incaricato di ricevere e inviare atti e documenti. Se manca, la sede dell’impresa distaccante si considera presso la sede legale o la residenza del destinatario della prestazione in Italia.
Per la sola durata del distacco deve inoltre avere un referente con poteri di rappresentanza per i rapporti con le parti sociali, disponibile su richiesta motivata.
Quali condizioni di lavoro italiane si applicano
Durante il distacco al lavoratore si applicano, se più favorevoli di quelle del suo contratto, le condizioni previste in Italia dalla legge e dai contratti collettivi nazionali e territoriali per lavoratori che svolgono mansioni analoghe nel luogo del distacco (art. 4). Le materie sono:
- orario massimo di lavoro e riposi minimi;
- ferie annuali retribuite minime;
- retribuzione, comprese le maggiorazioni per lo straordinario. Dal 2020 il riferimento non è più alle sole «tariffe minime» ma all’intera retribuzione prevista dal contratto collettivo applicabile;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani;
- parità di trattamento e non discriminazione;
- condizioni di alloggio adeguate, se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro;
- indennità o rimborsi per viaggio, vitto e alloggio quando il lavoratore deve spostarsi per servizio, anche verso un’altra sede in Italia o all’estero;
- condizioni della somministrazione, se i lavoratori sono forniti da un’agenzia.
Indennità di distacco. Le indennità pagate per il distacco fanno parte della retribuzione, tranne la quota che rimborsa spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute. Se la legge del Paese di origine non distingue fra le due parti, l’intera indennità si considera rimborso spese (art. 4, comma 1-bis). Nel confronto con la retribuzione italiana, quindi, non sempre si può conteggiare l’indennità.
Montaggi brevi. Per l’assemblaggio iniziale o la prima installazione di un bene fornito, eseguiti da personale qualificato del fornitore e di durata non superiore a otto giorni, non si applicano le regole italiane su ferie e retribuzione. L’eccezione non vale per l’edilizia.
Oltre 12 mesi: il distacco di lunga durata
Se il distacco dura in concreto più di 12 mesi, al lavoratore si applicano tutte le condizioni di lavoro previste dalla legge e dai contratti collettivi italiani, se più favorevoli (art. 4-bis). Restano escluse solo:
- le regole sulla conclusione e la cessazione del rapporto;
- i patti di non concorrenza;
- la previdenza complementare di categoria.
Il termine sale a 18 mesi se l’impresa invia al Ministero una notifica motivata.
Attenzione al calcolo. Se un lavoratore distaccato viene sostituito da un altro che svolge le stesse mansioni nello stesso luogo, le durate si sommano. Avvicendare il personale non azzera il conteggio.
Contributi: il certificato A1
Sul piano previdenziale, il lavoratore distaccato all’interno dell’UE (e di SEE e Svizzera) resta assicurato nel Paese di origine se ha il certificato A1, rilasciato dall’ente previdenziale di quel Paese (art. 12 del Regolamento CE 883/2004). L’A1 copre al massimo 24 mesi. Oltre quel limite serve un accordo fra gli enti dei due Stati, altrimenti il lavoratore va iscritto alla previdenza italiana.
Per i Paesi extra-UE contano le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. In linea generale:
- la convenzione Italia-Stati Uniti non contiene la regola sul distacco presente in altri accordi statunitensi: la copertura dipende in larga parte dalla cittadinanza del lavoratore, e va verificata caso per caso;
- con il Regno Unito il protocollo dell’accordo UE-UK prevede un certificato per distacchi fino a 24 mesi.
Senza convenzione, i contributi italiani sono di regola dovuti. Il regime va verificato caso per caso prima della partenza.
Le regole sui contributi (A1, 24 mesi) e quelle sulle condizioni di lavoro (12/18 mesi) sono due binari distinti, con scadenze diverse.
Imposte: dove paga le tasse il lavoratore distaccato
Il distacco non decide da solo dove il lavoratore paga le imposte: contano la convenzione contro le doppie imposizioni e i fatti. Nella maggior parte delle convenzioni (modello OCSE, art. 15) il reddito di lavoro prodotto in Italia resta tassabile solo nel Paese di residenza se tre condizioni ricorrono insieme:
- il lavoratore è presente in Italia per non più di 183 giorni nel periodo di riferimento;
- la retribuzione è pagata da un datore non residente in Italia;
- il costo non è sostenuto da una stabile organizzazione in Italia.
Se una di queste condizioni manca, l’Italia può tassare. Attenzione ai distacchi infragruppo: se il costo del lavoratore è sostenuto dalla società italiana o le viene riaddebitato, l’Amministrazione finanziaria, in linea con il Commentario OCSE, può considerare la società italiana come il vero datore di lavoro (il cosiddetto datore di lavoro economico). In quel caso la seconda condizione viene meno anche senza una stabile organizzazione. Un distacco lungo o strutturale può anche far nascere una stabile organizzazione dell’impresa estera, con conseguenze ben più ampie del singolo lavoratore: approfondimento nella guida alla stabile organizzazione in Italia.
Lavoratori forniti da un’agenzia estera e «distacco a catena»
Il decreto si applica anche alle agenzie per il lavoro stabilite in un altro Stato UE che mettono lavoratori a disposizione di un’impresa con sede o unità produttiva in Italia. Non serve l’autorizzazione italiana prevista dall’art. 4 D.Lgs. 276/2003 se l’agenzia dimostra di operare con un provvedimento equivalente del proprio Stato, dove questo è previsto (art. 1, comma 3). L’agenzia fa la comunicazione di distacco e deve garantire ai lavoratori la parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore.
Dal 2020 è disciplinato anche il distacco a catena (art. 1, comma 2-bis). L’agenzia UE fornisce lavoratori a un’impresa dello stesso o di un altro Stato membro, che li invia in Italia nell’ambito di un appalto o di un distacco infragruppo, cioè con un contratto diverso dalla somministrazione. In questo caso il distaccante resta l’agenzia, che fa la comunicazione. L’impresa intermedia deve fornirle per iscritto, prima dell’invio, i dati necessari, e consegnarne copia tradotta all’impresa italiana (art. 10-bis, comma 3). Le agenzie stabilite fuori dall’UE non rientrano in questa disciplina.
L’impresa italiana utilizzatrice ha obblighi propri: deve informare l’agenzia delle condizioni di lavoro applicabili e conservarne copia tradotta per tutta la durata della prestazione e per i due anni successivi (art. 10-bis, comma 1). Risponde inoltre in solido con l’agenzia per retribuzioni e contributi. Ne parliamo in dettaglio nella guida alla somministrazione transnazionale [da attivare].
Lavoratori extra-UE: ingresso e permesso
Se i lavoratori sono cittadini di Paesi extra-UE, al distacco si aggiunge la disciplina sull’ingresso. Le strade principali sono tre:
- Lavoratori extra-UE di un’impresa stabilita in un altro Stato UE, regolarmente impiegati da quell’impresa: non serve il nulla osta. Il committente italiano fa una comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione (art. 27, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998).
- Lavoratori di un’impresa stabilita fuori dall’UE che esegue un appalto in Italia (art. 27, comma 1, lett. i) D.Lgs. 286/1998). Il committente italiano chiede il nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, fuori quote. Il lavoratore deve essere già dipendente dell’impresa estera, con un rapporto di durata almeno pari al distacco. Il permesso dura quanto il nulla osta: al massimo 2 anni, prorogabile fino a 4 complessivi. Non è convertibile in permesso per lavoro subordinato.
- Dirigenti, specialisti e lavoratori in formazione trasferiti all’interno dello stesso gruppo: si usa il permesso per trasferimento intra-societario. Vedi la guida al visto ICT. Per i profili altamente qualificati assunti in Italia, la Carta Blu UE.
Edilizia: anche l’impresa estera deve avere la patente a crediti
Dal 1° ottobre 2024 chi opera nei cantieri temporanei o mobili deve avere la patente a crediti (art. 27 D.Lgs. 81/2008). L’Ispettorato ha chiarito che l’obbligo riguarda anche le imprese stabilite all’estero (circolare INL n. 4/2024):
- imprese UE: possono autocertificare sul portale dell’Ispettorato il possesso di un documento equivalente rilasciato nel loro Paese;
- imprese extra-UE: il documento equivalente deve essere riconosciuto secondo la legge italiana;
- imprese senza documento equivalente: chiedono la patente come un’impresa italiana.
Sono esclusi chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese con attestazione SOA dalla classifica III in su. Un fornitore di macchinari che si limita a consegnare non ne ha bisogno; se monta in cantiere, la questione va verificata.
Distacco non autentico: cosa controlla l’Ispettorato
È qui che si concentrano i rischi maggiori, per l’impresa estera e per il committente italiano. L’Ispettorato del Lavoro valuta il caso nel suo complesso (art. 3).
Sull’impresa distaccante verifica che svolga davvero un’attività nel Paese di origine e non si limiti a gestire personale:
- dove ha sede, uffici e personale amministrativo;
- dove è iscritta e dove svolge l’attività principale;
- quale legge regola i suoi contratti;
- quanti contratti esegue e quanto fattura nel Paese di stabilimento.
Sul lavoratore verifica:
- dove lavora abitualmente;
- la temporaneità del lavoro in Italia e il previsto rientro;
- chi paga viaggio, vitto e alloggio;
- se altri lavoratori hanno già svolto in passato la stessa attività;
- se esiste il certificato A1.
Le conseguenze di un distacco non autentico:
- il lavoratore è considerato a tutti gli effetti dipendente dell’impresa italiana che ne ha utilizzato la prestazione (art. 3, comma 4), con quello che ne segue per retribuzioni, contributi e rapporto di lavoro;
- distaccante e utilizzatore pagano una sanzione di 50 euro per lavoratore e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 e un massimo di 50.000 euro. Se sono coinvolti minori, il fatto è un reato;
- sul piano previdenziale può essere avviata la procedura di contestazione del certificato A1 con l’ente estero.
Anche se il distacco è autentico, il committente o distaccatario italiano risponde in solido con l’impresa estera per retribuzioni, TFR e contributi dovuti ai lavoratori distaccati (art. 4, comma 4, che richiama l’art. 1676 c.c. e l’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003). La norma riguarda i distacchi dell’art. 1, comma 1, che comprende sia l’appalto sia il distacco infragruppo; per l’infragruppo questa è la lettura prevalente. I lavoratori possono far valere la responsabilità solidale entro due anni dalla fine dell’appalto. Per il committente, verificare il fornitore estero prima di firmare non è burocrazia: è la sua tutela. Sul confine fra appalto genuino e fornitura di manodopera vedi anche il nostro approfondimento sul cambio di appalto.
Le sanzioni amministrative
| Violazione | Sanzione | Norma |
|---|---|---|
| Comunicazione di distacco omessa o non aggiornata | 180-600 € per lavoratore* | art. 12, c. 1 |
| Documenti non conservati o non tradotti in italiano | 600-3.600 € per lavoratore* | art. 12, c. 2 |
| Mancata nomina del referente in Italia o del referente per le parti sociali | 2.400-7.200 €* | art. 12, c. 3 |
| Utilizzatore italiano: mancata informativa all’agenzia sulle condizioni di lavoro | 500-1.500 € | art. 12, c. 3-bis |
| Distacco a catena: obblighi informativi dell’utilizzatore | 180-600 € per lavoratore | art. 12, c. 3-ter |
| Distacco non autentico (distaccante e utilizzatore) | 50 € per lavoratore/giorno, min. 5.000 – max. 50.000 € | art. 3, c. 5 |
* Importi del decreto (150-500, 500-3.000 e 2.000-6.000 €) aumentati del 20% per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 445). La maggiorazione raddoppia se il datore di lavoro è stato sanzionato per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti. Per i commi 3-bis e 3-ter la tabella riporta gli importi del decreto.
Le sanzioni dei commi 1, 2 e 3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro (art. 12, comma 4).
Cosa cambierà: la dichiarazione elettronica europea
Il 23 giugno 2026 Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su un regolamento che crea un portale unico europeo per le dichiarazioni di distacco: un modulo standard, multilingue, valido negli Stati che aderiranno. Tre punti fermi, a oggi:
- il regolamento non è ancora stato adottato formalmente;
- l’adesione degli Stati è volontaria;
- non risulta che l’Italia abbia annunciato la propria adesione.
Nel frattempo, il pacchetto sulla mobilità equa del lavoro presentato dalla Commissione il 15 settembre 2026 propone, fra l’altro, la digitalizzazione del certificato A1 (ESSPASS). Anche questa è una proposta, non una norma in vigore.
Fino a nuova comunicazione, quindi, in Italia resta obbligatoria la comunicazione UNI_Distacco_UE al Ministero del Lavoro. Aggiorneremo questa pagina quando il quadro cambierà.
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Domande frequenti
Entro quando va fatta la comunicazione di distacco in Italia? La legge chiede la comunicazione al più tardi all’inizio del distacco, ma il decreto ministeriale e le istruzioni del Ministero indicano ancora le ore 24 del giorno precedente: conviene rispettare questo termine. Si usa il modello telematico UNI_Distacco_UE del Ministero del Lavoro. Le modifiche successive, come proroghe, sostituzioni di lavoratori o cambi di luogo, vanno comunicate entro cinque giorni.
Il lavoratore distaccato in Italia deve essere pagato secondo il contratto collettivo italiano? Sì, se le condizioni italiane sono più favorevoli. Si applica la retribuzione prevista dal contratto collettivo per mansioni analoghe nel luogo di lavoro, comprese le maggiorazioni per straordinario. L’indennità di distacco conta come retribuzione solo per la parte che non rimborsa spese di viaggio, vitto e alloggio.
Quanto può durare un distacco in Italia? La legge non fissa una durata massima, ma il distacco deve restare temporaneo. Oltre 12 mesi (18 con notifica motivata al Ministero) si applicano quasi tutte le condizioni di lavoro italiane. Sul piano contributivo, il certificato A1 copre al massimo 24 mesi. Se un lavoratore viene sostituito da un altro con le stesse mansioni nello stesso luogo, i periodi si sommano.
Le regole sul distacco valgono anche per un’impresa statunitense o britannica? Sì. Gli obblighi su autenticità del distacco, condizioni di lavoro, distacco di lunga durata, comunicazione, conservazione dei documenti e referenti si applicano anche alle imprese stabilite fuori dall’UE che distaccano lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (art. 1, comma 5, D.Lgs. 136/2016). A questi si aggiungono le regole sull’ingresso dei lavoratori extra-UE e quelle delle convenzioni di sicurezza sociale.
Cosa rischia l’impresa italiana che riceve lavoratori distaccati? Se il distacco non è autentico, i lavoratori sono considerati suoi dipendenti e paga la stessa sanzione del distaccante: 50 euro per lavoratore e per giorno, da 5.000 a 50.000 euro. Anche se il distacco è autentico, risponde in solido per retribuzioni e contributi; i lavoratori possono agire entro due anni dalla fine dell’appalto.
Un’agenzia per il lavoro di un altro Paese UE può fornire lavoratori a un’impresa italiana? Sì. Non serve l’autorizzazione italiana se l’agenzia opera con un provvedimento equivalente rilasciato nel proprio Stato, dove previsto. L’agenzia fa la comunicazione di distacco e applica la parità di trattamento con i lavoratori dell’utilizzatore. L’impresa italiana deve informarla delle condizioni di lavoro applicabili e risponde in solido per retribuzioni e contributi.
Fonti normative citate
- D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 (testo consolidato con D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122 e D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27)
- L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 445 (maggiorazione del 20% delle sanzioni)
- D.M. 10 agosto 2016 (comunicazione preventiva di distacco)
- Regolamento (CE) n. 883/2004, art. 12
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27, comma 1, lett. i) e comma 1-bis
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 27 (patente a crediti); circolare INL n. 4/2024
- Ministero del Lavoro, procedure per il distacco di lavoratori in Italia
- Consiglio dell’UE, comunicato del 23 giugno 2026











