Articolo di approfondimento sulla riforma normativa.
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Guida alla richiesta di cittadinanza italiana iure sanguinis
Il 30 aprile 2026 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 63, pronunciandosi per la prima volta direttamente sulla riforma della cittadinanza per discendenza introdotta dal Decreto Tajani nel marzo 2025. La Corte ha respinto le questioni di incostituzionalità e il limite delle due generazioni è confermato come costituzionalmente legittimo. Si chiude così, almeno sul piano della legittimità costituzionale, una vicenda normativa che ha investito decine di milioni di discendenti italiani nel mondo e ha ridisegnato radicalmente le regole per l’acquisizione della cittadinanza per discendenza.
Questa analisi ricostruisce l’intera sequenza: cosa ha introdotto il Decreto Tajani, cosa hanno deciso la Corte Costituzionale e i Tribunali in questi tredici mesi, e soprattutto cosa significa concretamente per un discendente di italiani negli Stati Uniti o in Canada che ancora non sa se ha o aveva diritto alla cittadinanza italiana.
Il contesto: perché il Governo è intervenuto con urgenza
Prima del 28 marzo 2025, l’Italia era l’unico grande Paese europeo a trasmettere la cittadinanza per discendenza senza limiti generazionali. Il pronipote di un emigrato partito da Palermo nel 1895 — nessun legame con l’Italia, nessuna conoscenza della lingua, nessun anno di residenza — poteva rivendicare il passaporto italiano con la stessa base giuridica del figlio di un cittadino residente.
Il risultato era stato un’esplosione delle domande: i procedimenti pendenti davanti ai Tribunali italiani erano passati da 23.654 nel 2022 a 61.628 nel 2024. I consolati in Argentina e Brasile accumulavano liste d’attesa di otto-dieci anni. Il sistema era al collasso amministrativo.
Il Governo ha reagito con uno strumento eccezionale: il decreto-legge, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Alle 23:59 del 27 marzo 2025, le regole sono cambiate senza preavviso.
Cosa prevede il Decreto Tajani: le modifiche principali
Il D.L. 28 marzo 2025, n. 36 — convertito con modificazioni nella L. 23 maggio 2025, n. 74, in vigore dal 24 maggio 2025 — ha introdotto l’articolo 3-bis nella Legge n. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza). È questa norma il fulcro della riforma.
Il limite delle due generazioni. I nati all’estero in possesso di un’altra cittadinanza non acquisiscono più automaticamente la cittadinanza italiana alla nascita. L’acquisto automatico rimane solo se almeno un genitore o un nonno è nato in Italia, oppure se il genitore o il genitore adottivo ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio. Tradotto: solo le prime due generazioni dalla nascita in Italia hanno diritto automatico.
Il principio dello iure sanguinis non è abolito. Il Governo ha precisato sin dall’inizio, e la Corte Costituzionale lo ha ribadito nella sentenza 63/2026, che il principio della trasmissione della cittadinanza per discendenza resta nell’ordinamento italiano. Quello che è cambiato è l’estensione temporale illimitata di quel principio: il legame di sangue da solo non è più sufficiente dopo la seconda generazione.
Le altre novità della legge. Accanto al limite generazionale, la L. 74/2025 ha introdotto misure minori ma rilevanti:
- la riduzione da tre a due anni del periodo di residenza richiesto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o nonno sia stato cittadino italiano per nascita;
- la previsione che i nati all’estero da italiani all’estero debbano mantenere legami effettivi con l’Italia almeno ogni venticinque anni;
- l’istituzione di un nuovo ufficio centralizzato alla Farnesina per la gestione delle domande di cittadinanza, in sostituzione progressiva dei consolati.
Le prove nel processo civile.
Una modifica spesso sottovalutata riguarda le regole probatorie nel giudizio di accertamento della cittadinanza: la riforma ha stabilito che non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale, e che è il richiedente a dover provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o perdita della cittadinanza. Si inverte parzialmente l’onere della prova rispetto all’orientamento giurisprudenziale precedente.
La data spartiacque: il 27 marzo 2025 alle 23:59, ora di Roma
La norma chiave per capire la propria posizione è il regime transitorio previsto dall’articolo 3-bis. Il Decreto ha introdotto una distinzione netta e temporalmente precisa.
Per chi ha presentato domanda documentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025 — sia in via amministrativa consolare che in via giudiziale davanti a un Tribunale italiano — si applica la normativa previgente, senza il limite delle due generazioni. Queste pratiche sono protette: il Governo ha confermato che saranno trattate secondo le vecchie regole, e la Corte Costituzionale con la sentenza 63/2026 non ha intaccato questa protezione.
Per chi ha presentato o presenterà domanda dopo quella data, si applicano le nuove regole: limite delle due generazioni, nuovo ufficio alla Farnesina, nuove regole probatorie.
Questa distinzione ha generato un effetto immediato: nelle ore precedenti la mezzanotte del 27 marzo 2025, si sono registrate migliaia di depositi di ricorsi urgenti presso i Tribunali italiani. Molte di queste pratiche sono ancora in attesa di udienza.
Chi ha ancora diritto dopo la riforma
La riforma non ha azzerato la cittadinanza iure sanguinis. Ha ristretto il perimetro di chi può richiederla per la prima volta oggi. Esistono quattro categorie di persone per cui la procedura rimane percorribile.
- Prima categoria: chi ha presentato domanda entro il 27 marzo 2025. La pratica prosegue con le vecchie regole, indipendentemente da quante generazioni separino il richiedente dall’avo italiano. La protezione del regime transitorio è esplicita nella legge e confermata dai Tribunali: nessun giudice ha applicato la nuova normativa a pratiche già pendenti.
- Seconda categoria: chi ha almeno un genitore o nonno nato in Italia. Sotto la nuova normativa, chi discende direttamente da un genitore o nonno italiano — primo o secondo grado — ha ancora diritto automatico alla cittadinanza. La procedura di riconoscimento è aperta sia per via amministrativa che giudiziale.
- Terza categoria: discendenti da linea materna con nascite ante-1948. Il caso della discendenza femminile ante-1948 è escluso dalle competenze consolari per ragioni storiche e rimane affidato esclusivamente al Tribunale civile. Questa procedura non è influenzata dalla riforma del 2025.
- Quarta categoria: chi ha già ottenuto il riconoscimento. Chi è già stato riconosciuto cittadino italiano — da un Tribunale, da un consolato o da un Comune — mantiene la cittadinanza acquisita. La riforma non ha effetti retroattivi sui riconoscimenti già perfezionati.
Il nuovo ufficio centralizzato alla Farnesina
Una delle novità strutturali della L. 74/2025 è l’istituzione di un ufficio speciale centralizzato presso il Ministero degli Affari Esteri (la Farnesina) per la gestione delle domande di cittadinanza, in sostituzione progressiva dei consolati.
L’obiettivo dichiarato è liberare i consolati dal carico di pratiche di cittadinanza per consentire loro di concentrarsi sull’erogazione di servizi ai cittadini già riconosciuti. L’ufficio centralizzato dovrebbe garantire maggiore uniformità di trattamento e migliore efficienza.
Il periodo di transizione previsto è di circa un anno dall’entrata in vigore della legge. Durante questa fase, i consolati continuano a trattare le domande di cittadinanza già in carico, ma con limitazioni nel numero di nuove pratiche ricevute. Per i discendenti italiani in USA e Canada, questo significa che la situazione dei consolati rimane fluida: la sospensione delle prenotazioni disposta il 28 marzo 2025 è ancora in vigore per le nuove domande, mentre le pratiche pregresse vengono progressivamente smaltite.
La sentenza CC n. 142/2025 del 31 luglio: la Consulta chiude la questione sulla vecchia legge
Prima ancora che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla nuova normativa, era arrivata una pronuncia sulla vecchia. I Tribunali di Bologna, Milano, Roma e Firenze avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della L. 91/1992, nella parte in cui consentiva la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis senza alcun limite generazionale. L’ipotesi era che una norma che permetteva a decine di milioni di persone senza legami effettivi con l’Italia di rivendicare il passaporto italiano fosse irragionevole e lesiva del principio di sovranità popolare.
Il 31 luglio 2025 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 142, che ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni sollevate. In sostanza: la vecchia legge — quella applicabile alle pratiche ante-27 marzo 2025 — non era incostituzionale. Lo iure sanguinis illimitato era una scelta discrezionale del legislatore, compatibile con la Costituzione.
La Corte ha però preso atto della nuova normativa nel frattempo entrata in vigore, chiarendo che non poteva pronunciarsi su di essa in quel procedimento perché la legge nuova non era applicabile ai casi sottoposti al suo esame. Ha lasciato aperta, in modo esplicito, la possibilità di un futuro scrutinio sulla L. 74/2025.
Quel futuro scrutinio è arrivato meno di nove mesi dopo.
La sentenza CC n. 63/2026 del 30 aprile: la conferma definitiva
Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del nuovo articolo 3-bis della L. 91/1992, introdotto dalla L. 74/2025. Il nucleo della questione era la presunta violazione del principio del legittimo affidamento: centinaia di migliaia di persone avevano intrapreso o pianificato la procedura di riconoscimento della cittadinanza confidando nelle vecchie regole, e il Decreto Tajani le aveva private di quel diritto senza concedere un termine ragionevole per adeguarsi.
La Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 63 il 30 aprile 2026, dopo l’udienza pubblica dell’11 marzo. Ha respinto le questioni di incostituzionalità.
La motivazione segue due linee argomentative principali. Da un lato, la Corte ribadisce che il legislatore ha ampia discrezionalità in materia di cittadinanza e che questa discrezionalità è soggetta a controllo costituzionale solo nei limiti della manifesta irragionevolezza e sproporzione — soglia che nel caso della riforma non è stata raggiunta. Dall’altro, la Corte, con la nuova sentenza di Aprile 2026, collega esplicitamente la cittadinanza alla democrazia in termini sostanziali: per la prima volta in modo così diretto, afferma che attribuire la cittadinanza a persone senza alcun legame effettivo con la comunità nazionale può incidere sulla composizione del corpo elettorale e sulla sovranità popolare, e che il legislatore aveva ragioni legittime per intervenire.
Con questa sentenza, il limite delle due generazioni introdotto dal Decreto Tajani acquista stabilità definitiva. Salvo future riforme legislative, le regole ora vigenti sono quelle che rimarranno in vigore.
La questione ancora aperta: il minor issue alla Cassazione
Non tutto è chiuso. Una questione tecnica di rilevante impatto pratico è ancora pendente davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: il cosiddetto minor issue, che riguarda la sorte della cittadinanza del figlio minore il cui avo si è naturalizzato straniero durante la propria minore età.
La questione nasce da un conflitto giurisprudenziale. Tradizionalmente, gran parte dei Tribunali italiani riteneva che la naturalizzazione straniera non comportasse la perdita automatica della cittadinanza italiana del minor issues – figlio minore convivente – in quanto la naturalizzazione aveva in molti casi carattere automatico e di massa — come avvenne con la grande naturalizzazione brasiliana del 1889, con cui il Brasile riconobbe automaticamente la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel paese. In anni più recenti, tuttavia, alcuni giudici hanno iniziato a negare il riconoscimento in questi casi.
Il Primo Presidente della Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, la cui decisione — attesa entro l’anno — risolverà definitivamente il conflitto interpretativo. Per i discendenti di italiani emigrati in Brasile, Argentina e altri paesi sudamericani tra il 1880 e il 1920, questa pronuncia potrà avere un impatto diretto sulla validità delle pratiche in corso.
Cosa fare adesso se sei un discendente italiano in USA o Canada
Il quadro normativo è ora stabile — ma complesso. La domanda giusta non è “ho ancora diritto?” in astratto, ma “la mia situazione specifica rientra in quale categoria?”. La risposta dipende da tre variabili: quando è emigrato il tuo avo, in quale anno si è naturalizzato americano o canadese e in relazione a quando sono nati i suoi figli, e se hai già presentato domanda prima del 27 marzo 2025.
Ecco una mappa rapida delle situazioni più comuni.
- Se il tuo bisnonno o trisavolo è emigrato in USA o Canada prima del 1940, si è naturalizzato e non ha figli o nipoti nati in Italia, e non hai presentato domanda entro il 27 marzo 2025: con ogni probabilità non rientri più nelle categorie aperte dalla nuova normativa. Vale però la pena verificare se nella catena generazionale ci siano eccezioni — linea materna ante-1948, naturalizzazioni avvenute dopo la nascita dei figli, particolari condizioni della grande naturalizzazione.
- Se tuo padre o tua madre, oppure tuo nonno o tua nonna, è nato in Italia: hai ancora diritto sotto la nuova normativa. La procedura di riconoscimento è aperta.
- Se hai presentato domanda — anche solo registrandoti in una lista d’attesa consolare — entro le 23:59 del 27 marzo 2025: sei protetto dalla normativa previgente. Verifica lo stato della tua pratica e valuta se il ricorso al Tribunale civile sia più conveniente dell’attesa consolare, tenuto conto dei tempi.
- Se sei nella classe action di Damiani & Damiani o stai valutando di aderire: la class action è ancora aperta per le pratiche che rientrano nel regime transitorio. [link interno → pagina class action]
Perché questa è ancora una materia che richiede assistenza legale
La stabilizzazione del quadro normativo dopo la sentenza CC 63/2026 non semplifica la procedura: la rende più selettiva. Le pratiche che restano aperte sono quelle più complesse — catene generazionali lunghe, naturalizzazioni di avi da verificare, linee materne ante-1948, pratiche pendenti ante-27 marzo 2025 da far avanzare in Tribunale. Il margine per errori nella valutazione preliminare, nella raccolta documentale e nella strategia processuale è più stretto di prima.
Lo studio Damiani & Damiani segue pratiche di cittadinanza iure sanguinis da oltre vent’anni, con procedure gestite interamente da remoto per discendenti residenti in USA, Canada, Argentina, Brasile e Spagna. Offriamo una valutazione preliminare gratuita: inviaci la tua storia familiare e ti diciamo entro 24 ore lavorative se e come procedere.














