Per ottenere un decreto ingiuntivo in Italia il creditore deve fornire al giudice la prova scritta del credito, ai sensi dell’art. 634 c.p.c. La prova scritta può essere tipica — cambiali, assegni, atti notarili — oppure atipica: qualsiasi documento scritto che rappresenti con sufficiente certezza il diritto di credito e l’obbligazione del debitore. La distinzione ha conseguenze pratiche decisive per imprese e professionisti che operano senza contratti formali.
Il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere fondato su prova scritta
Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo in Italia:
- le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata;
- i telegrammi;
- gli estratti autentici delle scritture contabili;
- le fatture (Ormai granitica la giurisprudenza che ritiene prova scritta anche le fatture).
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La prova scritta è la condizione di ammissibilità del ricorso per ingiunzione al pagamento del decreto ingiuntivo in Italia
Il decreto ingiuntivo è un procedimento “inaudita altera parte“, cioè senza contraddittorio tra le parti, nel quale il giudice emana il decreto sulla sola scorta della prova scritta allegata secondo un principio di semplificazione. Il decreto ingiuntivo così ottenuto è suscettibile di esecuzione provvisoria, cioè può essere immediatamente eseguito. Il debitore può opporsi ed impugnare il decreto ingiuntivo, ma qualora ciò non avvenga, dal momento che il Giudice ha ritenuto valida la prova scritta prodotta, risulta suscettibile di acquisire valore di giudicato fra le parti e costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore
La prova scritta nel provvedimento giudiziale di ingiunzione al pagamento in Italia
Per ottenere il credito, il creditore deve fornire una prova scritta. La prova scritta del credito può essere:
- una fattura
- una promessa unilaterale di obbligazione per una prestazione
- una scrittura privata, polizza, telegramma ecc
- una scrittura contabile vidimata e regolarmente tenuta, anche scaduta
- un assegno in fotocopia
La prova scritta atipica nel decreto ingiuntivo in Italia
Per ottenere il recupero dei crediti su fatture non pagate, per esempio, il creditore può produrre al giudice anche una prova scritta atipica che il giudice può giudicare idonea:
- telefax
- documenti elettronici come le e-mail
- il verbale di un’assemblea condominiale
La natura del credito oggetto del decreto ingiuntivo
Per ottenere un provvedimento di ingiunzione al pagamento, il credito deve essere:
- Certo: quando risulta determinata o determinabile la sua debenza e il suo ammontare (c.d. an debeatur e quantum) ovvero non è controverso nella sua esistenza;
- Liquido: quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico o determinato solo nel genere
- Esigibile: quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini di scadenza ancora pendente
- Provvedimento di ingiunzione al pagamento semplice e provvisoriamente esecutivo
Se la natura del credito e la prova scritta presentati per ottenere un decreto ingiuntivo hanno le caratteristiche elencate, ottenere un provvedimento di ingiunzione al pagamento dal Giudice adito è facile e può anche costituire titolo provvisoriamente esecutivo.
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Prova scritta tipica e prova scritta atipica: la distinzione
Prova scritta tipica (art. 634 co. 2 c.p.c.)
L’art. 634 co. 2 c.p.c. elenca espressamente i documenti che integrano prova scritta tipica per crediti relativi a somme di denaro o a quantità di cose fungibili: polizze e promesse unilaterali per iscritto, atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Per i crediti di imprese e professionisti, costituiscono prova scritta tipica anche gli estratti autentici delle scritture contabili vidimate e bollate, purché tenute in conformità alle disposizioni di legge.
Prova scritta atipica: cosa dice la Cassazione
La Cassazione ha progressivamente ampliato il catalogo delle prove idonee ai fini del procedimento monitorio. Il criterio guida — consolidato da Cass. civ. sez. VI n. 17940/2019 e ribadito da numerose pronunce successive — è che il documento deve rappresentare con sufficiente certezza sia il diritto di credito sia l’obbligo di adempimento del debitore, anche senza la firma di quest’ultimo.
Costituiscono prova scritta atipica idonea al decreto ingiuntivo:
- Fattura non firmata dal debitore: è prova scritta atipica sufficiente, anche in assenza di contratto scritto sottostante, se unitamente ad essa si producono elementi che provano la consegna della merce o l’esecuzione del servizio (Cass. civ. sez. VI n. 17940/2019; sez. I n. 10942/2021).
- Email ordinaria: costituisce prova scritta del credito quando il suo contenuto evidenzia l’accettazione dell’offerta, il riconoscimento del debito o l’avvenuta esecuzione della prestazione. Il mittente deve essere identificato con certezza.
- PEC (Posta Elettronica Certificata): la PEC ha valore legale di raccomandata con ricevuta di ritorno (D.Lgs. 82/2005, art. 48) e costituisce prova scritta atipica di elevata attendibilità, anche per il riconoscimento del debito o la conclusione del contratto.
- Messaggi WhatsApp e chat: la giurisprudenza di merito (Trib. Roma 2021; Trib. Milano 2022) ha ammesso messaggi di testo istantanei come prova scritta atipica, a condizione che il numero di telefono sia riconducibile al debitore in modo certo e che il contenuto evidenzi un impegno chiaro. La prova è rafforzata da screenshot certificati notarialmente o da perizia digitale.
- Estratto conto bancario: l’estratto conto della banca creditrice costituisce prova scritta idonea per i crediti derivanti da contratti bancari, ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che attribuisce all’estratto conto valore di prova privilegiata per le banche.
- Ordine di acquisto firmato o confermato per iscritto: l’ordine accettato e il relativo buono di consegna firmato integrano, insieme, prova scritta sufficiente del credito per la fornitura.
- Contratto scrittura privata non autenticata: vale come prova scritta atipica; la firma del debitore non è autenticata ma è opponibile al debitore che non la disconosca in giudizio.
Documenti che non costituiscono prova scritta sufficiente da soli
Non integrano autonomamente prova scritta per il decreto ingiuntivo: le dichiarazioni testimoniali ridotte in forma scritta, le fatture pro forma, i preventivi non accettati per iscritto, gli screenshot di conversazioni su piattaforme dove l’identità del mittente non è verificabile. In questi casi è necessario o attendere un riconoscimento scritto del debito da parte del debitore, oppure avviare un giudizio ordinario con onere probatorio più articolato.
Il procedimento monitorio: fasi e tempi
Il ricorso per decreto ingiuntivo si deposita presso il Tribunale competente per territorio e per materia. Il giudice, verificata la prova scritta, emette il decreto ingiuntivo entro pochi giorni (talvolta ore, per i crediti documentali) senza contraddittorio con il debitore. Il decreto viene notificato al debitore, che ha 40 giorni per fare opposizione (art. 641 c.p.c.). Se non opposto nei termini, il decreto ingiuntivo diventa definitivo ed esecutivo.
Decreto ingiuntivo con clausola di provvisoria esecuzione
Se la prova scritta è particolarmente solida — cambiale, assegno, atto pubblico, o scrittura privata autenticata — il giudice può concedere la clausola di provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.), che consente di procedere immediatamente all’esecuzione forzata anche durante il periodo di opposizione.
Decreto ingiuntivo europeo (per crediti transfrontalieri)
Per crediti pecuniari non contestati nei confronti di debitori domiciliati in un altro Stato membro UE, esiste il procedimento di ingiunzione di pagamento europea (Reg. CE 1896/2006). Il titolo ottenuto è direttamente eseguibile in tutta l’UE senza exequatur. Per crediti verso debitori in paesi extra-UE (Grecia è UE; per debitori in Svizzera, UK, o altri paesi terzi, si applica la Convenzione di Lugano o la procedura interna dello Stato estero). Damiani & Damiani gestisce recupero crediti in Grecia con la sede di Atene.
Come Damiani & Damiani gestisce il recupero crediti a Palermo
Lo studio valuta preliminarmente la documentazione disponibile — fatture, email, contratti, estratti conto — e determina se integra prova scritta sufficiente per il procedimento monitorio oppure se è più indicato un diverso strumento di recupero (mediazione, negoziazione assistita, giudizio ordinario). Per i crediti internazionali, le sedi di Barcellona e Atene e i partner a Londra e New York consentono di gestire la fase esecutiva direttamente nella giurisdizione del debitore.
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