Procedura arbitrale semplificata
L’arbitrato internazionale è lo strumento stragiudiziale più utilizzato per la risoluzione di controversie commerciali internazionali. Nell’arbitrato internazionale, per intesa delle parti, il giudice ordinario è sostituito da un soggetto privato detto arbitro. L’International Chamber of Commerce di Parigi è tra le istituzioni arbitrali più autorevoli nel mondo ed è preposta alla vigilanza sul buon funzionamento dell’Istituto Arbitrale. Per questo motivo, l’ICC ha istituito dal 1923 la Corte Internazionale d’Arbitrato. Un organismo che agisce con proprio regolamento per la disciplina dell’arbitrato internazionale, c.d. Arbitration Rules. Dal 1 marzo 2017, l’ICC ha inserito una procedura arbitrale semplificata, Expedited Procedure, per lodi arbitrali relativi a controversie di valore inferiore ai 2 milioni di dollari
Come funziona l’accordo arbitrale internazionale
Tra le fonti più autorevoli dell’Arbitrato internazionale ci sono:
- La Convenzione di New York del 1958
- I regolamenti arbitrali adottati dai diversi organismi arbitrali internazionali tra cui; l’ICC di Parigi e L’American Arbitration Association di New York
- Le leggi dei singoli ordinamenti giuridici che riconoscono l’arbitrato
Come funziona la convenzione arbitrale tra le parti
Nel momento in cui 2 soggetti giuridici, Società o Persone fisiche, appartenenti a 2 o più Stati diversi stipulano un contratto commerciale, questi hanno la facoltà di prevedere la c.d. convenzione arbitrale. Si tratta di uno strumento alternativo al “giudice naturale precostituito per legge”. Le parti aderiscono alla convenzione arbitrale in forza della propria autonomia negoziale, laddove ne ricorrano i criteri, per dirimere le controversie sorte durante l’esecuzione del contratto. La convenzione arbitrale può essere prevista come clausola contrattuale, definita clausola compromissoria, oppure può essere prevista in un documento separato (contratto accessorio) che si chiama compromesso.
La richiesta della procedura arbitrale semplificata
I vantaggi dell’arbitrato sono sempre stati tanti. Il procedimento arbitrale è più veloce rispetto ad un procedimento giurisdizionale ordinario. Da qui, il motivo della sua frequente ricorrenza nei contratti commerciali internazionali. Nella clausola compromissoria o nel compromesso, le parti devono stabilire:
- tempi e modalità di svolgimento del procedimento arbitrale
- la composizione del Collegio arbitrale (e la scelta di professionisti individuati in base alle competenze tecniche ritenute più appropriate, per la risoluzione di specifiche controversie).
Tuttavia da diverso tempo i rappresentanti dei soggetti commerciali internazionali richiedono procedure arbitrali semplificate, almeno per i lodi arbitrali relativi a controversie minori. Dal 1 marzo 2017, tali richieste sono state accolte dall’International Chamber of Commerce con un processo di revisione del proprio regolamento arbitrale e l’inserimento della c.d. Expedited Procedure.
La Procedura arbitrale semplificata nel nuovo regolamento ICC
La riforma prevede l’inserimento di procedure semplificate per lodi arbitrali fino a USD 2.000.000. La riforma del regolamento arbitrale dell’ICC prevede:
- La possibilità di individuare un arbitro unico anziché un collegio arbitrale;
- Il termine di emissione del lodo di 6 mesi dall’avvio del procedimento, con decorrenza a partire dai 15 giorni successivi la trasmissione del fascicolo;
- La concessione d’ufficio della proroga al termine di emissione del Lodo arbitrale, solo se la circostanza lo consente, oppure su concessione dalla Corte in base a istanza motivata del Tribunale Arbitrale;
- Le eventuali audizioni possono essere svolte in videoconferenza;
- La controversia può essere decisa anche sulla sola base dei documenti prodotti, rendendo il procedimento meramente documentale ed alleggerendo l’istruttoria.
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La procedura accelerata non deve essere confusa con l’arbitrato d’urgenza ma rappresenta sempre un giudizio di merito, seppure semplificato. Dal momento che la procedura arbitrale semplificata sarà meno costosa e più veloce, il regolamento consente agli attori dell’arbitrato di inserirla anche per la risoluzione di controversie superiori ai 2 milioni di dollari. Tuttavia, anche nei casi in cui ricorrono i presupposti per la procedura arbitrale semplificata, la Corte di Arbitrato ha il potere discrezionale di rinviare le parti in arbitrato alla procedura ordinaria, se quella semplificata non è ritenuta appropriata alla materia del contendere.
Il riconoscimento del lodo arbitrale in Italia
Nell’ordinamento giuridico italiano non è previsto il riconoscimento automatico del Lodo Arbitrale formato all’estero. In Italia sono riconosciute le sentenze e i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dei paesi membri UE. Per avere effetti giuridici in Italia, in quanto strumento stragiudiziale e privato seppure riconosciuto a livello internazionale, il Lodo Arbitrale deve essere riconosciuto dal giudice e dichiarato esecutivo con decreto da notificare alla controparte. Una Società con sede in un paese straniero può ottenere il decreto di delibazione del lodo arbitrale, con la procedura prevista dagli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere presentato al Presidente della Corte d’Appello del luogo in cui ha sede la parte contro cui vuol farsi valere il lodo, corredato di tutti i documenti necessari in lingua italiana. Il giudice verifica la regolarità formale del Lodo e lo dichiara esecutivo in Italia con apposito decreto da notificare alla controparte.
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Glossario:
- Giudice naturale precostituito per legge: Il giudice stabilito dalla legge, sottratto a qualsiasi arbitrio di designazione.
- Arbitrato internazionale o arbitrato commerciale internazionale: E’ un metodo di composizione stragiudiziale delle controversie intercorse tra soggetti di diritto, di Stati diversi.
- Lodo Arbitrale: E’ assimilabile ad una sentenza ed è l’atto con cui si conclude l’arbitrato. Nel diritto italiano ha effetti solo se riconosciuto dal giudice, con un decreto ad hoc.
- Sentenza: provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta.