La sentenza n. 63/2026 della Corte costituzionale, depositata il 30 aprile 2026, è considerata la “pietra tombale” dello ius sanguinis. Tuttavia, questa interpretazione è superficiale e giuridicamente inesatta. La sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale italiana ha affrontato la validità dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (introdotto dal decreto-legge 36/2025, convertito nella legge 74/2025, comunemente noto come “Decreto Tajani“). Sebbene la Corte costituzionale abbia respinto le questioni di legittimità costituzionale formulate dal Tribunale di Torino, la sentenza ha deliberatamente evitato di analizzare i profili di diritto dell’Unione Europea, che restano completamente aperti per i tribunali ordinari.
Ne sono stati individuati 6 come profili di ricorso solidi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ex articolo 267 TFUE, basati sulla giurisprudenza consolidata relativa alla cittadinanza europea, alla retroattività normativa e al principio dell’effetto sostanziale nel diritto UE. Il profilo più forte è il seguente: la qualificazione formale nazionale di una norma come “mancato acquisto originario”, non può eludere il controllo europeo quando la norma produce effetti equivalenti alla privazione dello status di cittadino dell’Unione, come stabilito nei precedenti Rottmann (C-135/08, 2010), Tjebbes (C-221/17, 2019) e Micheletti (C-369/90, 1992).
La verità tecnico-giuridica della sentenza della Corte Costituzionale 63/26 sul decreto che limita la concessione della cittadinanza “Iure Sanguinis”
Tabella riassuntiva
| # | Profilo di ricorso | Fondamento normativo | Sentenza CGUE di riferimento | Fattibilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cittadinanza nazionale come “porta” della cittadinanza UE | Artt. 20-21 TFUE | Rottmann (C-135/08, 2010); Tjebbes (C-221/17, 2019); Micheletti (C-369/90, 1992) | Alta |
| 2 | Retroattività vs principio di certezza e affidamento legittimo | Principi generali diritto UE + art. 20 TFUE | Tjebbes (C-221/17, 2019) | Alta |
| 3 | Fictio giuridica (“mai acquistata”) vs effetto sostanziale della perdita di cittadinanza | Art. 20 TFUE + principio effetto utile | Rottmann (C-135/08, 2010) | Altissima |
| 4 | Automatismo normativo vs obbligo di valutazione individuale e proporzionalità | Art. 20 TFUE + principio proporzionalità | Tjebbes (C-221/17, 2019) | Alta |
| 5 | Discriminazione indiretta per inefficienze amministrative consolari | Art. 18 TFUE + principio non-discriminazione | Jurisprudenza consolidata UE | Media |
| 6 | Mancato rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale | Art. 267 TFUE + Consorzio Italian Management (C-309/16, 2018) | Consorzio Italian Management (C-309/16, 2018) | Media-Bassa |
1. Il nodo centrale: la cittadinanza nazionale come “porta” della cittadinanza UE
Il ragionamento della Corte costituzionale che ha prodotto la sentenza che ha legittimato il decreto Tajani
La sentenza n. 63/2026 afferma sostanzialmente che il legislatore italiano dispone di ampia discrezionalità nel definire i criteri della cittadinanza nazionale e che il “legame effettivo” con la Repubblica può giustificare limiti retroattivi allo ius sanguinis. Questa conclusione si basa su una premessa: la cittadinanza è materia di competenza esclusiva dello Stato membro.
Il contrasto con il diritto dell’Unione
Tuttavia, qui emerge il primo profilo di contrasto con il diritto UE, riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) e che può giustificare il ricorso alla CGUE. Secondo i principi consolidati nella sentenza Rottmann (C-135/08 del 2010):
- La determinazione della cittadinanza rimane competenza statale
- Ma, gli Stati membri devono esercitare tale competenza “nel rispetto del diritto dell’Unione”
Lo stesso principio ritorna in sentenze cruciali come:
- Tjebbes (C-221/17 del 2019): quando la perdita della cittadinanza nazionale incide sullo status di cittadino UE, interviene il diritto dell’Unione
- Micheletti (C-369/90 del 1992): la cittadinanza nazionale è il presupposto dello status europeo
Cosa significa in pratica
La critica alla sentenza 63/2026 è che la Corte costituzionale ha trattato la cittadinanza italiana come materia quasi integralmente “domestica”, mentre oggi la cittadinanza nazionale di uno Stato membro è il fondamento stesso dello status di cittadino UE. Non è una questione di sovranità italiana. È una questione di confine tra competenze nazionali e controllo europeo.
Il possibile rinvio pregiudiziale
Di qui il primo possibile quesito da porre alla CGUE ovvero se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che, con efficacia retroattiva, considera come “mai acquistata” la cittadinanza di soggetti già nati iure sanguinis secondo la legge precedente, incidendo così potenzialmente sullo status di cittadino dell’Unione. Questo non è un attacco alla sovranità italiana. È una richiesta di chiarimento sul confine tra il potere statale e il controllo europeo.
2. La retroattività e il principio di certezza del diritto europeo
Il meccanismo retroattivo della L. 74/2025
L’art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal cosiddetto “Decreto Tajani” e confermato dalla sentenza 63/2026, opera con efficacia ex tunc (dalla data della sua entrata in vigore, il 27 marzo 2025). Questo significa che una persona che era considerata cittadina italiana secondo il diritto vigente fino al 26 marzo 2025, deve ora considerarsi “come non avere mai acquisito” la cittadinanza.
Il profilo eurounitario forte: affidamento legittimo e proporzionalità
Il punto eurounitario non è tanto la cittadinanza italiana in sé, ma tre principi fondamentali del diritto UE:
- Affidamento legittimo — aspettativa giuridica che il diritto non cambi retroattivamente
- Certezza del diritto — prevedibilità delle norme
- Proporzionalità — equilibrio tra scopo legislativo e sacrificio dei diritti individuali
La CGUE, soprattutto in Tjebbes (C-221/17), ha chiarito che la perdita della cittadinanza nazionale con effetti sullo status europeo richiede:
- Verifica individuale della situazione
- Valutazione concreta delle conseguenze
- Proporzionalità tra fine perseguito e mezzo utilizzato
Cosa ha fatto la legge italiana invece
La L. 74/2025 – Decreto Tajani – introduce:
- Criteri automatici (il limite alle due generazioni si applica in blocco)
- Presunzioni legislative rigide (se sei nato all’estero con doppia cittadinanza, “presuntivamente” non hai mai acquisito)
- Effetti ex tunc (retroattività integrale)
- Assenza di esame individuale di ogni situazione
La critica possibile
La Corte costituzionale avrebbe applicato un controllo di ragionevolezza “interno”, senza confrontarsi realmente con il test di proporzionalità elaborato dalla CGUE in materia di perdita della cittadinanza europea.
Il quesito da porre alla CGUE
Se gli artt. 20 e 21 TFUE, letti alla luce del principio di proporzionalità, ostino a una normativa nazionale che priva automaticamente soggetti dello status derivante dalla cittadinanza di uno Stato membro senza valutazione individuale delle conseguenze sulla loro posizione europea.
3. La fictio giuridica: “mai acquistata” vs “perdita della cittadinanza”
Il punto più sofisticato della sentenza
La norma italiana non dice semplicemente “perde la cittadinanza”. Dice qualcosa di formalmente diverso: il soggetto “deve considerarsi come non averla mai acquisita”. Questo è un artificio tecnico-nominalista che ha importanza cruciale per la Corte costituzionale, ma può essere irrilevante dal punto di vista europeo.
La giurisprudenza CGUE: dall’etichetta all’effetto
Una possibile critica è che la qualificazione formale interna (“mai acquistata”) non può eludere il controllo UE quando l’effetto sostanziale è la perdita dello status europeo. La sentenza Rottmann (C-135/08, 2010) è centrale qui. Il caso riguardava:
- Formalmente: revoca retroattiva di una naturalizzazione tedesca
- Sostanzialmente: perdita della cittadinanza tedesca e quindi di quella UE
La CGUE non disse: “Siccome il diritto tedesco la chiama revoca, allora la questione è interna allo Stato”. Disse invece: Se una decisione nazionale produce la perdita dello status di cittadino UE, entra nel campo del diritto dell’Unione, indipendentemente da come il diritto nazionale la definisce.
Applicazione al caso “donna sposata con straniero ante 1948 e figlio partorito ante 1948”
Se un soggetto era considerato cittadino italiano secondo il diritto previgente, e quindi potenzialmente cittadino UE, una successiva cancellazione retroattiva potrebbe equivalere sostanzialmente a una revoca della cittadinanza europea, anche se il legislatore italiano la qualifica come “non acquisizione originaria”.
L’argomento anti-elusivo da porre alla CGUE
Qui c’è un ragionamento molto raffinato. Se bastasse dire: “non è revoca, è inesistenza originaria”, allora gli Stati membri potrebbero eludere integralmente la giurisprudenza CGUE sulla perdita della cittadinanza. La conseguenza sarebbe enorme:
- Ogni revoca potrebbe essere trasformata in “inesistenza originaria”
- Il controllo di proporzionalità UE diverrebbe facilmente aggirabile
- Il principio Rottmann/Tjebbes perderebbe efficacia
Proprio per questo, un giudice nazionale potrebbe chiedere alla CGUE: Se uno Stato membro possa sottrarsi agli obblighi derivanti dagli artt. 20 e 21 TFUE qualificando retroattivamente come inesistente un acquisto di cittadinanza precedentemente riconosciuto dal proprio ordinamento. Questo è probabilmente il quesito più solido per un ricorso.
4. Il principio dell’effetto sostanziale nella giurisprudenza della CGUE
Fondamento teorico: autonomia del diritto UE
Nel diritto dell’Unione Europea esiste un principio interpretativo costante — non sempre formulato in modo espresso come clausola generale, ma ricavabile in modo trasversale dalla giurisprudenza della CGUE — secondo cui: Prevalgono:
- La natura sostanziale della misura
- I suoi effetti concreti
- Le conseguenze giuridiche reali
Rispetto a:
- La qualificazione formale adottata dal diritto nazionale
- L’etichetta che il legislatore interno assegna alla norma
Questo principio emerge con particolare forza nei seguenti campi:
- Cittadinanza UE (Rottmann, Tjebbes, Micheletti)
- Libertà fondamentali (libera circolazione)
- Aiuti di Stato
- Diritto del lavoro
- Tutela giurisdizionale effettiva
La pratica giuridica del diritto UE
Uno Stato membro non può sottrarsi al controllo europeo semplicemente attribuendo una diversa qualificazione nominale a una misura. Il diritto UE utilizza nozioni:
- Autonome — definite dal diritto UE, non dal diritto nazionale
- Funzionali — orientate al risultato pratico
- Sostanziali — attente all’effetto reale
Questo deriva dal principio fondamentale di:
- Effetto utile — le norme UE devono produrre i loro effetti
- Primato — il diritto UE prevale su quello nazionale
- Applicazione uniforme — il diritto UE si applica allo stesso modo in tutti gli Stati
Applicazione alla cittadinanza: Rottmann come caso-guida
La sentenza Rottmann (C-135/08, 2010) è il fondamento: Il caso riguardava una revoca retroattiva della naturalizzazione tedesca di un cittadino austriaco. La Germania sosteneva che:
- La cittadinanza rientrasse nella competenza nazionale
- La revoca fosse una questione interna di diritto amministrativo nazionale
La CGUE però compie un passaggio decisivo. Non guarda Alla qualificazione nazionale della misura (“è una revoca”) o alla forma giuridica (“è un atto amministrativo”) Guarda invece:
- Ai suoi effetti concreti sullo status europeo
- Alle conseguenze per il cittadino UE
Il punto centrale della sentenza è questo: “The situation … falls, by reason of its nature and its consequences, within the ambit of European Union law.” (La situazione rientra, per la sua natura e le sue conseguenze, nell’ambito del diritto dell’Unione). Tradotto concettualmente: Ciò che rileva è la natura sostanziale e le conseguenze della misura, non la sua qualificazione formale interna. La Corte non disse: “Siccome il diritto tedesco la chiama revoca, allora la questione è interna”. Disse: Se l’effetto concreto è la perdita dello status di cittadino UE, allora si applica il diritto dell’Unione.
Conferma nella sentenza Tjebbes
La stessa logica sostanzialistica ritorna in Tjebbes (C-221/17, 2019). La Corte ammette che uno Stato possa prevedere la perdita automatica della cittadinanza, ma richiede:
- Controllo individuale della situazione
- Proporzionalità della misura
- Valutazione concreta delle conseguenze sullo status europeo
Anche qui:
- La disciplina nazionale formalmente riguardava solo la cittadinanza olandese
- Ma la CGUE guarda all’effetto sostanziale: perdita dello status europeo
- Il diritto UE interviene non perché disciplini direttamente la cittadinanza nazionale, ma perché la misura produce effetti europei
Struttura dogmatica del principio
Il principio sostanzialistico può essere ricostruito in quattro livelli:
- Competenza nazionale
Gli Stati membri definiscono acquisto e perdita della cittadinanza nazionale. Questo è vero. - Limite eurounitario
Tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto UE. Questo è il limite. - Criterio sostanziale
Per stabilire se il diritto UE si applica, conta l’effetto reale della misura, non la sua etichetta nazionale. - Conseguenza
Se una misura priva sostanzialmente una persona dello status di cittadino UE, allora:
- Ricade nell’ambito del diritto dell’Unione
- Anche se il diritto nazionale la definisce diversamente
- Deve essere sindacata dalla CGUE
Applicazione della sentenza n. 63/2026
Qui emerge la critica più forte alla Corte costituzionale. La Corte sembra assumere: “Non essendovi ‘revoca’ della cittadinanza, ma mera ridefinizione ex tunc dei requisiti di acquisto, non si applicherebbe la giurisprudenza europea sulla perdita della cittadinanza UE”. Ma a questa impostazione sulla negazione della cittadinanza per discendenza si può ricorrere, per essere contestata proprio alla luce del principio sostanzialistico della CGUE. Per il diritto UE il punto non è Come il legislatore italiano qualifica la misura (“non acquisizione originaria”) o che forma giuridica assume (“ricognizione ex tunc”). Il punto è:
- Quali effetti essa produce (eliminazione dello status civitatis)
- Quali conseguenze hanno i cittadini (perdita della possibilità di essere considerati cittadini UE)
- Quale status viene inciso (cittadinanza dell’Unione)
E gli effetti sono:
- Eliminazione retroattiva dello status civitatis
- Perdita della possibilità di essere considerato cittadino UE
- Neutralizzazione di uno status precedentemente riconoscibile secondo il diritto vigente
Perché questo argomento è giuridicamente forte
L’argomento proposto è giuridicamente forte perché:
- ✅ Non nega la competenza statale sulla cittadinanza
- ✅ Non chiede alla CGUE di “definire chi è italiano”
- ✅ Impone solo che gli effetti sullo status europeo siano sindacabili
- ✅ È esattamente il punto di equilibrio costruito dalla CGUE da Micheletti a Rottmann fino a Tjebbes
Formula tecnicamente corretta da usare in atto
Una formulazione giuridicamente rigorosa da porre in essere potrebbe essere la qualificazione legislativa nazionale dell’intervento quale mera ricognizione dell’originaria insussistenza dello status civitatis, che non appare idonea a sottrarre la misura al sindacato eurounitario ove essa produca, in concreto, effetti equivalenti alla privazione dello status di cittadino dell’Unione. Questa formula trasforma il caso dalla sovranità nazionale sulla cittadinanza, alla tutela dello status europeo — che la CGUE ha già riconosciuto come “status fondamentale dei cittadini degli Stati membri”.
5. Il passaggio mancato: il principio di effettività e la discriminazione indiretta
La questione degli appuntamenti consolari e delle liste d’attesa per la richiesta della cittadinanza per discendenza
La disciplina della sentenza 63/2026 salva chi aveva presentato domanda entro il 27 marzo 2025. Ma la realtà amministrativa è molto diversa dalla norma teorica. Numerose situazioni pratiche — soprattutto consolari — rendevano spesso impossibile ottenere appuntamenti entro quella data:
- Agende chiuse per mesi
- Liste di attesa in Sud America e negli Stati Uniti
- Portale Prenot@mi in blocco per anni interi
- Impossibilità concreta di “presentare domanda” per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente
Il profilo europeo: discriminazione indiretta
Qui si apre un profilo UE interessante ovvero:
- Disparità tra soggetti in identica posizione sostanziale (entrambi hanno diritto secondo il diritto pre-2025, ma uno ha potuto prenotarsi e uno no)
- Dipendenza da inefficienze amministrative consolari (fattore esterno al controllo individuale)
- Possibile discriminazione indiretta fondata sul luogo di residenza extra-UE (i consolati in Sud America e negli USA erano più saturati)
La stessa discussione dottrinale successiva alla sentenza ha sottolineato che la Corte costituzionale non ha realmente affrontato il tema degli appuntamenti consolari impossibili.
Il possibile quesito
Se il principio di effettività del diritto UE osti a una normativa che subordina il mantenimento dello status collegato alla cittadinanza dell’Unione, a un adempimento amministrativo impossibile o eccessivamente difficile da realizzare. Questo è un argomento forte perché mette in luce l’illegittimità procedurale della norma, non solo il suo merito.
6. Metodologia: il mancato rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale
Il precedente: Consorzio Italian Management
Dopo la sentenza Consorzio Italian Management, anche le giurisdizioni supreme nazionali hanno obblighi motivazionali rigorosi quando decidono di non rinviare alla CGUE. In particolare, deve essere evidente che ricorrano le condizioni dell’“acte clair” — cioè che la risposta sia così ovvia da non richiedere un rinvio pregiudiziale.
Cosa ha fatto la Corte costituzionale con la sentenza 63/2026
In sostanza con la sua decisione la Corte ha:
- Trattato temi direttamente incidenti sulla cittadinanza UE
- Affrontato retroattività e perdita di status europeo
- Non ha effettuato il rinvio alla CGUE
La critica forte
Una critica metodologica a quest’approccio può essere:
- La Corte ha implicitamente interpretato il diritto UE senza interpellare la CGUE
- Non è evidente che ricorressero le condizioni dell’“acte clair”
- La questione era sufficientemente nuova da richiedere chiarimento europeo
Questo potrebbe essere valorizzato da giudici ordinari successivi (Tribunale di Mantova, Tribunale di Campobasso, ecc.) come argomento per effettuare autonomamente il rinvio.
Strategia processuale più forte per il futuro rinvio
Spostamento del baricentro: da sovranità nazionale a protezione dello status europeo
Un futuro giudice nazionale potrebbe formulare il rinvio non sulla “titolarità astratta” della cittadinanza italiana, ma su:
- Status di cittadino UE
- Principio di proporzionalità nel diritto europeo
- Tutela dell’affidamento
- Divieto di automatismi
- Effetti retroattivi ingiustificati
- Obbligo di valutazione individuale
Questo spostamento è cruciale perché Non affronta lo scontro diretto con la sovranità nazionale sulla cittadinanza (su cui gli Stati conservano ampio margine), ma affronta la tutela dello status europeo già riconosciuto dalla CGUE, come “status fondamentale dei cittadini degli Stati membri”.
Punto probabilmente più vulnerabile della sentenza 63/2026
Il passaggio della sentenza più esposto a critica eurounitaria è probabilmente questo: La Corte costituzionale accetta una compressione retroattiva e generalizzata dello status civitatis, senza un controllo individuale di proporzionalità. Ed è precisamente il terreno sul quale la CGUE, negli ultimi quindici anni, ha progressivamente limitato la discrezionalità statale in materia di cittadinanza quando siano coinvolti gli artt. 20 e 21 TFUE. Quello è probabilmente il varco più solido per costruire un rinvio pregiudiziale serio.
Conclusione: la chiave è l’effetto sostanziale
Il principio risolutivo
La chiave è questa formula:
- Il diritto nazionale può qualificare una situazione come “mancato acquisto originario”
- Ma il diritto UE guarda agli effetti reali della misura sullo status di cittadino dell’Unione
- La CGUE, soprattutto da Rottmann in poi, utilizza un approccio sostanzialistico: non si ferma alla qualificazione formale adottata dallo Stato membro
Questa è la linea critica più forte contro la sentenza n. 63/2026.
I prossimi sviluppi aperti dalla sentenza con intervento dei tribunali ordinari
La sentenza 63/2026 ha chiuso la porta del ricorso alla Corte Costituzionale contro la revisione del Decreto Tajani, ma ne ha aperte altre:
- I Tribunali ordinari possono effettuare rinvio pregiudiziale con argomentazioni più forti
- Le Sezioni Unite della Cassazione (già investite su profili correlati) potranno affrontare il tema della natura “permanente e imprescrittibile” della cittadinanza iure sanguinis
- La Corte di Giustizia dell’UE avrà l’occasione di dire se uno Stato membro può eludere il controllo europeo mediante artifici definitori
Lo ius sanguinis non è morto. Sta cambiando il terreno dello scontro giuridico.
FAQ
Cosa dice la sentenza 63/2026?
La sentenza n. 63/2026 della Corte costituzionale, depositata il 30 aprile 2026, ha dichiarato costituzionalmente legittima la legge n. 74/2025 (Decreto Tajani) che ha introdotto l’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 sulla cittadinanza italiana. L’articolo 3-bis:
- Limita lo ius sanguinis a due generazioni di discendenti
- Introduce il requisito del “genuine link” (legame autentico) con l’Italia
- Applica questi limiti con effetto retroattivo dal 27 marzo 2025
- Non riconosce la cittadinanza a chi rientra nei limiti generazionali, qualificandola come “mai acquisita” anziché “persa”
Quali profili di diritto UE restano aperti?
Sebbene la Corte costituzionale abbia affrontato la questione, ha volutamente evitato di analizzare sei profili che ricadono nel diritto dell’Unione Europea:
- Se uno Stato può qualificare formalmente come “non acquisizione” ciò che sostanzialmente è “privazione di status europeo” (Rottmann, C-135/08)
- Se la retroattività rispetta il principio UE di affidamento legittimo e certezza del diritto (Tjebbes, C-221/17)
- Se l’automatismo della norma viola l’obbligo di valutazione individuale richiesto dalla CGUE (Tjebbes, C-221/17)
- Se l’effetto sostanziale della norma sulla cittadinanza europea è sindacabile dalla CGUE, indipendentemente dalla qualificazione nazionale (principio generale, Rottmann)
- Se la dipendenza da appuntamenti consolari impossibili da ottenere costituisce discriminazione indiretta(principio non-discriminazione TFUE)
- Se la Corte costituzionale avrebbe dovuto rinviare la questione alla CGUE in base all’articolo 267 TFUE(Consorzio Italian Management, C-309/16)
Quale profilo di ricorso è più forte?
Il profilo 3: il principio dell’effetto sostanziale che prevale sulla qualificazione formale.
La CGUE, a partire da Rottmann (C-135/08, 2010), ha stabilito che non importa come uno Stato definisce nominalmente una misura. Importa quale effetto reale essa produce sullo status di cittadino dell’Unione. Se una misura nazionale priva sostanzialmente un soggetto della cittadinanza europea, essa deve essere sindacata dalla CGUE, indipendentemente da come il diritto nazionale la etichetta (“revoca”, “non acquisizione originaria”, “accertamento negativo”, ecc.).
Nel caso italiano:
- Formalmente: la legge dice “non hai mai acquisito” (ricognizione ex tunc)
- Sostanzialmente: soggetti che potevano obtener passaporto italiano e viaggiare come cittadini UE now cannot (privazione dello status)
- Conseguenza: la CGUE potrebbe dire che l’effetto sostanziale è una privazione, indipendentemente dalla label italiana
Cosa fare se sei interessato
Se tu o un tuo famigliare siete nella situazione di aver tentato di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana prima del 27 marzo 2025 — anche se non ci siete riusciti per difficoltà amministrative consolari — la sentenza 63/2026 non vi chiude tutte le porte. Anzi: potrebbe diventare il fondamento per un ricorso alla Corte di Giustizia dell’UE basato esattamente sui profili eurounitari analizzati in questo articolo.
Prossimi passi
- Consulta uno studio legale specializzato in cittadinanza internazionale e diritto UE. Lo Studio Damiani ha lanciato la class action per affrontare collegialmente la questione del rigetto delle domande di cittadinanza per discendenza
- Raccogli documentazione su quando hai tentato di ottenere l’appuntamento consolare (email, tentativi, date).
- Valuta il rinvio pregiudiziale come opzione insieme al tuo avvocato. Inoltre, il ricorso può essere inoltrato in modo plurale, ovvero, un unico ricorso per più soggetti discendenti, fratelli, cugini, ecc.
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Fonti normative e giurisprudenziali
Normativa italiana
- Legge n. 91/1992 (Legge sulla cittadinanza italiana)
- Decreto-Legge n. 36/2025, convertito nella Legge n. 74/2025 (Decreto Tajani)
- Sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale (30 aprile 2026)
- Art. 267 TFUE (Rinvio pregiudiziale alla CGUE)
Giurisprudenza CGUE
- Rottmann (C-135/08, 2 marzo 2010) — Revoca di naturalizzazione e cittadinanza UE
- Micheletti (C-369/90, 7 luglio 1992) — Cittadinanza nazionale e libertà di circolazione
- Tjebbes (C-221/17, 12 marzo 2019) — Perdita automatica di cittadinanza e proporzionalità
- Consorzio Italian Management (C-309/16, 1 giugno 2018) — Obblighi di rinvio pregiudiziale delle giurisdizioni supreme
Sentenze italiane recenti
- Cassazione n. 13818/2026 (12 maggio 2026) — Conferma che cittadinanza iure sanguinis è “diritto permanente e imprescrittibile”












