L’arbitrato internazionale è un istituto riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano che abbiamo già trattato in modo esteso a questo link QUI. Grazie alle procedure semplificate sempre più spesso l’avvocato consulente ricorre al lodo arbitrale internazionale, o all’arbitro unico, introdotto da clausole compromissorie nel contratto internazionale, per regolare i rapporti di commercio internazionale e i lodi stranieri.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio alla Corte di Appello di Milano ritenendo di dover rendere chiara l’individuazione della ricorrenza del lodo internazionale, grazie all’individuazione dei criteri di valutazione alternativi che estendono le loro conseguenze sul regime di impugnazione del lodo, e rendere chiari i presupposti del lodo arbitrale internazionale prima dell’entrata in vigore della Legge n. 40 del 2006 in modo che sia identificato con chiarezza come tale.
Individuazione dei criteri di valutazione alternativi e le conseguenze sul regime di impugnazione del lodo arbitrale internazionale
La necessità di dover semplificare la composizione dell’eventuale collegio arbitrale e delle controversie in materia di diritto internazionale e nelle clausole compromissorie contenute dentro i contratti internazionali, hanno posto la necessità di individuare una disciplina univoca della risoluzione delle controversie condivisa dagli ordinamenti giuridici dei diversi Stati nell’era della globalizzazione.
Tuttavia, nell’ordinamento giuridico italiano non è previsto il riconoscimento automatico del tribunale arbitrale o del Lodo Arbitrale formato all’estero. In Italia sono riconosciute le sentenze e i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dei paesi membri UE. Ma per avere effetti giuridici in Italia, in quanto strumento stragiudiziale e privato seppure riconosciuto a livello internazionale, il procedimento arbitrale deve essere riconosciuto dal giudice e dichiarato esecutivo con decreto da notificare alla controparte.
Una Società con sede in un paese straniero può avere riconosciuto l’arbitrato estero e ottenere il decreto di delibazione del lodo arbitrale con la procedura prevista dagli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere presentato al Presidente della Corte d’Appello del luogo in cui ha sede la parte contro cui vuol farsi valere il lodo, corredato di tutti i documenti necessari in lingua italiana. Il giudice verifica la regolarità formale del Lodo e lo dichiara esecutivo in Italia con apposito decreto da notificare alla controparte.
A questo proposito, la Corte di Cassazione, Sez. 1 – con Sentenza n. 7183 del 13/03/2019 individua quali sono i presupposti del lodo arbitrale internazionale, conseguendone l’esclusione dell’impugnabilità del lodo per inosservanza delle regole di diritto.
H3: I 2 presupposti di natura soggettiva e oggettiva che devono ricorrere nell’arbitrato rituale internazionale anteriore alla legge 40/2006
- residenza o sede effettiva all’estero di almeno una delle parti oggetto del lodo arbitrale alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso; criterio di natura soggettiva;
- le prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia arbitrale si riferisce, devono essere eseguiti all’estero nella loro parte rilevante; criterio di natura oggettiva.
Affinché il lodo arbitrale internazionale possa estendere tutti i suoi effetti deve ricorrere almeno uno dei due criteri sopra descritti.
Dovrebbe essere relativamente facile individuare uno dei 2 criteri ma la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover essere chiara in merito alla vicenda sulla quale è intervenuta. La decisione della Corte di merito sulla quale la Suprema Corte è intervenuta aveva deciso che bastasse il semplice subentro di una società italiana al posto di una estera, con acquisizione dei relativi obblighi contrattuali già sottoscritti, perché l’arbitrato non potesse (più) qualificarsi come internazionale, in quanto nessuna delle parti contraenti poteva considerarsi (più) straniera.
Tuttavia, le obbligazioni contratte dalla società estera hanno effetto retroattivo per la società italiana subentrata, perché essa aveva contratto pattiziamente la responsabilità in solido del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
Ricorrendo uno dei 2 criteri individuati anteriormente all’entrata in vigore della legge 40 del 2006 e omettendo del tutto di motivare per quale ragione l’originaria contraente estera dovesse ritenersi essere rimasta totalmente estranea al rapporto contrattuale originariamente contratto, la Suprema Corte ha ritenuto di dover riconoscere l’insussistenza dell’impugnazione del Lodo Arbitrale Internazionale.