Aggiornato il 20 Maggio 2025
L’arbitrato internazionale è un istituto riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano che abbiamo già trattato in modo esteso a questo link QUI. Grazie alle procedure semplificate sempre più spesso l’avvocato consulente ricorre al lodo arbitrale internazionale, o all’arbitro unico, introdotto da clausole compromissorie nel contratto internazionale, per regolare i rapporti di commercio nazionali, internazionali e i lodi stranieri.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio alla Corte di Appello di Milano ritenendo di dover rendere chiara l’individuazione della ricorrenza del lodo internazionale, grazie all’individuazione dei criteri di valutazione alternativi che estendono le loro conseguenze sul regime di impugnazione del lodo, e rendere chiari i presupposti del lodo arbitrale internazionale prima dell’entrata in vigore della Legge n. 40 del 2006 in modo che sia identificato con chiarezza come tale.
Individuazione dei criteri di valutazione alternativi e le conseguenze sul regime di impugnazione del lodo arbitrale internazionale
La necessità di dover semplificare la composizione dell’eventuale collegio arbitrale e delle controversie in materia di diritto internazionale e nelle clausole compromissorie contenute dentro i contratti internazionali, hanno posto la necessità di individuare una disciplina univoca della risoluzione delle controversie condivisa dagli ordinamenti giuridici dei diversi Stati nell’era della globalizzazione.
Tuttavia, nell’ordinamento giuridico italiano non è previsto il riconoscimento automatico del tribunale arbitrale o del Lodo Arbitrale formato all’estero. In Italia sono riconosciute le sentenze e i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dei paesi membri UE. Ma per avere effetti giuridici in Italia, in quanto strumento stragiudiziale e privato seppure riconosciuto a livello internazionale, il procedimento arbitrale deve essere riconosciuto dal giudice e dichiarato esecutivo con decreto da notificare alla controparte.
Una Società con sede in un paese straniero può avere riconosciuto l’arbitrato estero e ottenere il decreto di delibazione del lodo arbitrale con la procedura prevista dagli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere presentato al Presidente della Corte d’Appello del luogo in cui ha sede la parte contro cui vuol farsi valere il lodo, corredato di tutti i documenti necessari in lingua italiana. Il giudice verifica la regolarità formale del Lodo e lo dichiara esecutivo in Italia con apposito decreto da notificare alla controparte.
A questo proposito, la Corte di Cassazione, Sez. 1 – con Sentenza n. 7183 del 13/03/2019 individua quali sono i presupposti del lodo arbitrale internazionale, conseguendone l’esclusione dell’impugnabilità del lodo per inosservanza delle regole di diritto.
I 2 presupposti di natura soggettiva e oggettiva che devono ricorrere nell’arbitrato rituale internazionale anteriore alla legge 40/2006
- residenza o sede effettiva all’estero di almeno una delle parti oggetto del lodo arbitrale alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso; criterio di natura soggettiva;
- le prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia arbitrale si riferisce, devono essere eseguiti all’estero nella loro parte rilevante; criterio di natura oggettiva.
Affinché il lodo arbitrale internazionale possa estendere tutti i suoi effetti deve ricorrere almeno uno dei due criteri sopra descritti.
Individuazione dei 2 criteri oggettivi stabiliti dalla Corte
Dovrebbe essere relativamente facile individuare uno dei 2 criteri ma la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover essere chiara in merito alla vicenda sulla quale è intervenuta. La decisione della Corte di merito sulla quale la Suprema Corte è intervenuta aveva deciso che bastasse il semplice subentro di una società italiana al posto di una estera, con acquisizione dei relativi obblighi contrattuali già sottoscritti, perché l’arbitrato non potesse (più) qualificarsi come internazionale, in quanto nessuna delle parti contraenti poteva considerarsi (più) straniera.
Tuttavia, le obbligazioni contratte dalla società estera hanno effetto retroattivo per la società italiana subentrata, perché essa aveva contratto pattiziamente la responsabilità in solido del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
Ricorrendo uno dei 2 criteri individuati anteriormente all’entrata in vigore della legge 40 del 2006 e omettendo del tutto di motivare per quale ragione l’originaria contraente estera dovesse ritenersi essere rimasta totalmente estranea al rapporto contrattuale originariamente contratto, la Suprema Corte ha ritenuto di dover riconoscere l’insussistenza dell’impugnazione del Lodo Arbitrale Internazionale.
Guida operativa all’Impugnazione del Lodo Arbitrale Internazionale
1. Che cos’è un lodo arbitrale “internazionale”
Lodo con sede in Italia ma con elementi di internazionalità (p. es. parti di stati diversi): resta soggetto alle norme dell’arbitrato interno (artt. 806-840-ter c.p.c.), ma se ne parla come di lodo internazionale “interno”.
Lodo straniero: emesso con sede fuori dall’Italia; la parte vittoriosa deve ottenerne il riconoscimento (exequatur) ex art. 839-c.p.c. e Convenzione di New York 1958.
Lodi investment-treaty (ICSID) e lodi Model Law/UNCITRAL formano sottocategorie con regimi impugnatori autonomi.
2. Impugnazione del lodo con sede in Italia
2.1 Termini e competenza
Impugnazione per nullità: atto di citazione alla Corte d’appello del luogo dell’arbitrato entro 90 giorni dalla notificazione; comunque non oltre sei mesi dall’ultima sottoscrizione del lodo (art. 828 c.p.c.)
Competenza territoriale non derogabile; rito sommario speciale.
2.2 I 12 motivi tassativi di nullità (art. 829 c.p.c.)
Invalidità della convenzione arbitrale
Nomina irregolare degli arbitri
Ultra o extra-petizione
Contraddittorietà tra dispositivo e motivazione
Mancanza assoluta di motivazione
Decisione su diritti indisponibili
Violazione del contraddittorio
Violazione dei termini essenziali
Decisione su questione pregiudiziale non arbitrabile
Violazione del principio di “nulla poena sine iudicio” (lodo irrituale)
Omessa pronuncia (omessa decisione su una domanda)
Contrarietà all’ordine pubblico interno o internazionale
Gli “errori di diritto” di merito sono impugnabili solo se le parti lo hanno previsto espressamente nella clausola compromissoria (comma 3).
2.3 Orientamenti giurisprudenziali recenti
La Cassazione conferma il carattere a critica limitata dell’impugnazione; ad esempio, Cass. 291/2021 ribadisce che la contraddittorietà rileva solo se impedisce la ricostruzione della ratio decidendi
3. Impugnare (o difendersi da) un lodo straniero in Italia
3.1 Procedura di riconoscimento ed esecuzione
La parte vincitrice presenta ricorso ex art. 839 c.p.c. al Presidente della Corte d’appello ove risiede la controparte (o Roma, se non risiede in Italia). Il decreto che concede l’exequatur può essere opposto dalla parte soccombente entro 30 giorni (art. 840 c.p.c.).
3.2 Motivi di opposizione (Convenzione di New York, art. V)
Incapacità delle parti o invalidità della convenzione arbitrale
Violazione del contraddittorio
Ultra-petizione
Irregolare costituzione del tribunale o procedura non conforme
Lodo non ancora vincolante, annullato o sospeso nel paese d’origine
Non-arbitrabilità o contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto
Tali motivi sono esaustivi e di stretta interpretazione
4. Annullamento presso la sede dell’arbitrato in Stati Model Law (UNCITRAL)
Articolo 34 UNCITRAL Model Law replica quasi integralmente l’art. V NYC, ma aggiunge un termine decadenziale di tre mesi dalla notifica del lodo. Il rimedio è esclusivo: il tribunale statale non può riesaminare il merito né utilizzare motivi diversi da quelli tipizzati.
5. Annulment ICSID (dispute investor-Stato)
5.1 Grounds (Art. 52 ICSID)
Improper constitution of the tribunal
Manifest excess of powers
Corruption of an arbitrator
Serious departure from a fundamental rule of procedure
Failure to state reasons
5.2 Termini e limiti
120 giorni dall’emissione del lodo per tutti i motivi, salvo corruzione
Corruzione: 120 giorni dalla scoperta, ma comunque non oltre 3 anni dal lodo
La decisione di un ad hoc Committee può annullare il lodo in tutto o in parte; la controversia può essere ri-sottoposta a un nuovo collegio, ma non esiste appello interno (garanzia di finality).
6. Impugnazione e ordine pubblico internazionale
Tanto la Convenzione di New York quanto l’art. 829 n. 12 c.p.c. richiamano l’ordine pubblico come “valvola di sicurezza”. La Corte di Cassazione interpreta oggi l’ordine pubblico in senso restrittivo e internazionale, limitandolo a principi fondamentali (diritti di difesa, divieto di frode, divieto di corruzione, tutela della concorrenza, ecc.)
7. Strategie pratiche per le parti
Fase | Best practice vincitore | Best practice soccombente |
---|---|---|
Durante l’arbitrato | Raccogliere prove di regolare costituzione e contraddittorio | Sollevare subito ogni eccezione procedurale (altrimenti preclusa) |
Dopo il lodo | Notificare tempestivamente per far decorrere il termine breve di 90 gg in Italia | Valutare sede dell’arbitrato: se estera, decidere se opporsi in sede di exequatur o chiedere annullamento al seat |
In sede giudiziaria | Depositare il lodo autentico + clausola compromissoria (NYC art. IV) | Strutturare la difesa sui motivi tipizzati, evitando argomenti sul merito |
8. Effetti dell’annullamento e circolazione del lodo
L’annullamento nel paese-sede non impedisce ipso jure il riconoscimento altrove, ma i tribunali stranieri possono rifiutarlo (NYC art. V.1.e).
Un lodo annullato ICSID perde efficacia globale perché il sistema è autarchico.
L’annullamento in Italia produce effetti ex tunc, ma non incide sugli eventuali pagamenti già eseguiti, salvo azione di ripetizione.
9. FAQ Relative all’Impugnazione del Lodo Arbitrale Internazionale
Domanda | Risposta breve |
---|---|
Quanto dura il giudizio di impugnazione in Italia? | In media 12-24 mesi; possibile sospensione dell’esecutività su richiesta. |
Si può impugnare un lodo per errore di diritto? | Solo se la clausola arbitrale lo consente esplicitamente (art. 829 § 3 c.p.c.). |
Il lodo ICSID è impugnabile davanti ai giudici nazionali? | No: unica via è l’annulment Art. 52 ICSID. |
Serve la traduzione del lodo straniero? | Sì, se redatto in lingua diversa dall’italiano; deve essere giurata. |
10. Checklist operativa
Identifica la natura del lodo (interno, straniero, ICSID, Model Law).
Verifica i termini (90 gg/6 mesi – 3 mesi – 120 gg).
Raccogli atti essenziali: lodo originale/autentico, clausola compromissoria, eventuali provvedimenti stranieri.
Prepara i motivi collegandoli in modo puntuale alle tipologie ammesse.
Valuta la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva, ove prevista.
Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale professionale. Per i casi concreti compila il modulo di contatto. Lo Studio Legale Internazionale Damiani&Damiani fornisce assistenza legale su tutti i temi relativi all’arbitrato internazionale.