Il Diritto di Seguito sta riscuotendo un improvviso interesse da parte dei soggetti sui quali estende i suoi effetti che sono:
- gli artisti;
- i loro eredi;
- i professionisti della compravendita delle opere d’arte, Gallerie d’Arte, Collezionisti, Mercanti d’Arte, Case d’Aste.
Il picco di interesse è dovuto agli interventi normativi sul diritto di seguito che hanno coinvolto la Siae, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e gli operatori del mercato dell’arte riunite nella Angamc (Associazione nazionale Gallerie d’arte moderna e contemporanea). Alla fine del confronto la Siae ha condiviso il vademecum sull’applicazione del Diritto di seguito nel mercato dell’arte, cui fare riferimento per gestire i diritti e i doveri relativi ai soggetti che operano nel mercato dell’arte primario e secondario (Guida SIAE Diritto di Seguito) e per regolare le condizioni del contratto di vendita di opere d’arte tra privati.
Contratto di vendita di opere d’arte tra privati, protezione, copyright e tutela delle opere d’arte
Il diritto d’autore è protetto dalla Legge fin dal 1941. La Legge 633/1941, è stata innovata dal decreto legislativo n. 118/2006, attuazione della Direttiva 2001/84/CE che in Europa tutela le opere d’arte e protegge gli autori dalla speculazione sulla compravendita delle loro opere d’arte. La protezione si fonda sul principio generale che “gli autori delle opere d’arte e dei manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore”.
Fino a qualche tempo fa l’opinione comune sulla tutela del copyright era legata alla SIAE e alla tassa imposta per la riproduzione in pubblico di una traccia musicale o di un video. Ma in un mercato dell’arte che si fa sempre più complesso e di una certa rilevanza economica era inevitabile adoperarsi per definire un quadro normativo in grado di tutelare i diritti di autore, di tutelare la proprietà intellettuale di ogni genere di produzione artistica, di definire i diritti e i doveri di chi acquista e di chi vende l’opera d’arte e l’ammontare delle spettanze dovute all’artista o ai suoi eredi, per lo sfruttamento economico di un’opera d’arte successivo alla sua vendita.
Con il riconoscimento e la regolazione del diritto di seguito, l’autore per tutta la sua vita dal momento della creazione dell’opera e i suoi eredi per un tempo fino a 70 anni dopo la sua morte, hanno la possibilità di avere riconosciuta una percentuale sull’eventuale incremento del valore dell’opera.
Vendita delle opere d’arte. Il diritto di seguito riconosciuto sulla vendita successiva alla prima
La norma parla di protezione sulla vendita successiva alla prima, che si intende quella che comporta l’intervento – in qualità di venditori, acquirenti o intermediari – di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’aste, le gallerie d’arte, il mercante o commerciante di opere d’arte. Nella contesa tra le parti sull’applicazione del diritto di seguito, si è imposta l’interpretazione della norma che vede il diritto applicarsi al mercato secondario delle opere d’arte.
Mercato primario, mercato secondario, tutela delle opere d’arte
Il diritto di seguito non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia stato superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto salva prova contraria fornita dal venditore. Il diritto di seguito non trova applicazione neppure nelle transazioni tra privati.
In questa definizione si riconosce il mercato secondario delle opere d’arte, cioè quello nel quale le opere sono già state acquisite da soggetti censiti come gallerie d’arte, case d’aste, mercanti d’arte, e le vendite sono successive alla prima. Infatti, è un mercato regolato e riguarda le vendite delle opere garantite nella loro autenticità, anche anche online, a privati o tra collezionisti, o da rivenditori siano essi commercianti, collezionisti, case d’aste, mercanti d’arte, tutti soggetti sui quale si applica il diritto di seguito regolato dal vademecum della SIAE.
Anche il mercato primario è regolato ma da contratti sulla vendita delle opere d’arte e riguardano diritti reali tra l’autore dell’opera e la galleria d’arte, ad esempio, che investe su di lui e attribuisce un prezzo ad un’opera autentica sul cui valore, che potrebbe aumentare successivamente, si applica poi il diritto di seguito.
Il mandato a vendere le opere d’arte. Come funziona il mercato delle opere d’arte e quali sono i risvolti del diritto di seguito regolati dal vademecum SIAE
Quello che si vende di un’opera d’arte è il cosiddetto “corpus mechanicum”, che entra nella titolarità di chi detiene il diritto di proprietà. Quindi, l’acquirente è proprietario dell’opera ma non vanta diritti di sfruttamento economico sull’opera. Non potrà nemmeno distruggerla o modificarla, perché andrebbe a ledere i diritti morali inalienabili dell’artista e non potrà nemmeno autorizzarne la ripresa video e fotografica. I diritti sulla proprietà intellettuale sono regolati dal vademecum SIAE, che chiarisce il funzionamento di una molteplicità di aspetti dei rapporti tra le parti coinvolti nelle transazioni relative alla compravendita di opere d’arte e al diritto di seguito riguardanti sia il primo che il secondo mercato. I requisiti principali affinché sussista il diritto di seguito sono:
- La vendita dell’opera deve essere successiva alla prima effettuata direttamente dall’autore;
- La vendita deve essere effettuata oltre i tre anni dalla prima cessione da parte dell’autore;
- Il prezzo di vendita deve essere pari o superiore ad € 3.000.
- Quando la rivendita dell’opera avviene entro tre anni dalla prima, il diritto di seguito è dovuto solo se il prezzo supera 10.000€ oppure quando la prima vendita è stata effettuata non dall’artista ma da un suo erede;
- L’opera deve essere corredata di certificato di autenticità;
- Il contratto di mandato che regola la compravendita dell’opera d’arte deve essere redatto in forma scritta;
- Il contratto di mandato deve chiarire la sequenza delle transazioni che riguardano il passaggio di proprietà dell’opera;
- Il diritto di seguito deve essere pagato dal venditore, a meno che nel contratto di mandato le parti non si accordino in modo diverso.
- Il diritto di seguito deve essere dichiarato e versato alla SIAE, entro 90 giorni dalla compravendita, esclusivamente dal professionista del mercato dell’arte, galleria d’arte, mercante d’arte, case d’aste;
- Il suo ammontare consiste nella percentuale calcolata sul prezzo di rivendita al netto dell’IVA.
- Il calcolo del diritto di seguito è regolato dalla percentuale sul prezzo di vendita dell’opera d’arte, che decresce in funzione dell’aumento di valore dell’opera. Va da un massimo del 4% per vendite con valore inferiore a € 50.000, fino ad un minimo dello 0,25% per prezzi superiori a 500.000€. A seguire è previsto il 3% del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 €, l’1% del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00€, lo 0,5% per il prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00€;
- L’importo del diritto di seguito non può comunque essere superiore ad € 12.500;
- La legge 633/41 all’art.144, modificata dal D.Lgs. 13 febbraio 2006 n. 118 che ha recepito la Direttiva 2001/84/CE, assegna a SIAE il compito di incassare il diritto di seguito nei territori che gestisce, per conto di tutti i cittadini italiani ed europei, membri e non membri SIAE, e per tutti i cittadini extra-UE che risiedono abitualmente in Italia.
- SIAE è autorizzata ad incassare il diritto di seguito per conto dei cittadini di Paesi extra-UE, laddove le leggi nazionali garantiscano lo stesso diritto ai cittadini italiani in virtù degli accordi di reciproca rappresentanza stipulati secondo le leggi internazionali.
L’anagrafe della SIAE degli artisti e operatori del mercato delle opere d’arte
- Le gallerie e i mercanti d’arte riconosciuti e iscritti all’anagrafe della SIAE sono circa 2.000;
- Gli artisti viventi iscritti sono circa 1.275
- Gli artisti la cui data di decesso non supera i 70 anni oltre i quali gli eredi non possono più rivendicare il compenso sul diritto di seguito sono 546
- Gli artisti o autori delle opere d’arte che non rivendicano il compenso sono 1.036
- L’importo relativo al diritto di seguito distribuito finora dalla SIAE ammonta a circa 53 MLN di Euro.