Molto spesso sia gli imprenditori sia i lavoratori fanno confusione tra appalto, subappalto e cessione di appalto. La confusione è dovuta all’idea di cambio di appalto e ai soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale tra committente e appaltatore. Questo post aiuta a fare chiarezza per tutti i soggetti coinvolti che hanno diritto all’iniziativa di impresa o alla riassunzione nel caso di cambio di appalto.
Appalto, subappalto, cambio di appalto, assorbimento del personale, riassunzione
Appalto è un tipo di contratto attraverso il quale un committente incarica un soggetto appaltatore per realizzare un’opera o un servizio, per un compenso economico stabilito o da stabilire. Con il contratto di appalto, l’appaltatore diventa titolare, si assume il rischio e la responsabilità di concludere l’opera o il servizio oggetto del contratto, con organizzazione propria e con i mezzi necessari.
Subappalto: Il subappalto è un contratto mediante il quale l’appaltatore, incaricato di realizzare un’opera o un servizio dal committente, affida a sua volta ad un altro soggetto il compimento degli stessi lavori. In sostanza, è una specie di delega all’esecuzione dei lavori ordinati dal committente. Anche il subappaltatore esegue con organizzazione propria e propri mezzi il servizio o l’opera oggetto dell’appalto. L’oggetto del subappalto è lo stesso del contratto di appalto. L’unico vincolo è che la delega della prestazione d’opera o di servizio da parte dell’appaltatore al subappaltatore, deve essere autorizzata dal committente. L’appalto e il subappalto restano 2 contratti distinti. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali, il committente potrà rivalersi sull’appaltatore, grazie al contratto che lega i 2 soggetti e quest’ultimo sul subappaltatore, grazie al contratto di subappalto.
In sintesi, le obbligazioni e le responsabilità solidali che legano il committente con l’appaltatore sono uguali a quelle che che legano l’appaltatore (subcommittente) al subappaltatore. Il committente (e subcommittente) è responsabile:
in solido con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1676 c.c., per quanto è dovuto ai dipendenti dell’appaltatore per l’attività eseguita nell’appalto (retribuzioni, indennità, rimborsi, etc.), nei limiti del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, ma senza limiti di tempo;
in solido con l’appaltatore ed il subappaltatore, ai sensi dell’art. 29 comma 2° D.Lgs. 276/2003, per il pagamento dei trattamenti retributivi e per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, con il limite temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto, ma senza limitazione di importo;
in solido con l’appaltatore ed il subappaltatore, ai sensi dell’art. 26 comma 4° D.Lgs. 81/2008, per il risarcimento dei danni subiti dal dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per la parte non oggetto di indennizzo da parte degli enti assicuratori obbligatori.
Quindi, l’appaltatore assume nei confronti del subappaltatore la stessa posizione giuridica assunta dal committente nei confronti dell’appaltatore.
Cessione o cambio di appalto, riassunzione o assorbimento del personale
In caso di cessione di appalto subentra un nuovo appaltatore. Ma in questo caso, l’opera o il servizio oggetto dell’appalto non è svolto solo con organizzazione e con mezzi propri da parte dell’appaltatore subentrante. In questi casi il nuovo appaltatore deve acquisire il personale già impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto dal precedente appaltatore e garantire i livelli occupazionali. Su questo, però, punto si scontrano 2 interessi contrapposti entrambi sottoposti a tutela costituzionale:
La libertà di iniziative economica;
La finalità sociale dell’iniziativa economica e la salvaguardia dell’attività lavorativa
Proprio perché i due interessi sono contrapposti ed entrambi tutelati, non esiste una legge esatta per regolarli, ma sono sottoposti a negoziazione tra i soggetti coinvolti nel cambio di appalto. Praticamente i due interessi sono negoziati con le clausole sociali.
Le clausole sociali dei contratti in caso di cambio di appalto
Le clausole sociali sono previste dentro i contratti di cessione di appalto. In linea generale servono per vincolare il nuovo datore di lavoro alla tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto. In alcuni casi anche alla riassunzione o all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente appaltatore.
Riassorbimento e riassunzione in caso di cambio di appalto
Le clausole sociali sono un aspetto molto importante dei contratti. Nei casi di contratti di tipo privato, tuttavia, le clausole sociali non hanno una disciplina legislativa ben definita. Per quanto riguarda l’imprenditore, in alcuni casi possono comprimere l’apertura dei mercati scoraggiando potenziali nuovi concorrenti, dal momento che potrebbero essere vincolati ad assumere tutti i lavoratori già impiegati nell’appalto imponendo costi del personale non rimessi alle sue scelte imprenditoriali e comprimendo la sua libertà d’impresa. Per quanto riguarda il lavoratore devono garantirgli la continuità lavorativa, anche se la legge non prevede il riassorbimento o la riassunzione automatica del lavoratore da un datore di lavoro all’altro.
Quindi, nel caso di cessione d’appalto gli interessi tutelati dalla clausola sociale sono:
la continuità occupazionale;
la tutela delle esigenze aziendali dell’appaltatore uscente e di quello subentrante.
Riassumendo, per un verso la clausola sociale non può imporre al nuovo appaltatore scelte incompatibili con i suoi interessi aziendali. Dall’altro verso, l’impresa uscente non deve automaticamente rinunciare ai lavoratori per i quali ha l’interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Di contro, l’impresa subentrante non è vincolata al riassorbimento o alla riassunzioni dei lavoratori ma è vincolata solo per i lavoratori:
il cui rapporto di lavoro con l’appaltatore uscente è interrotto;
per quelli che sono necessari per la prosecuzione dell’attività economica dell’appalto oggetto della cessione.
In estrema sintesi, la clausola sociale dev’essere regolata nel senso di tutelare i lavoratori che perdono il lavoro a causa della cessione d’appalto, disponendo la riassunzione o il riassorbimento nel caso siano licenziati dal vecchio appaltatore e siano necessari per la prosecuzione dell’attività economica dell’appalto oggetto della cessione.
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