Legge applicabile
Una delle clausole più importanti di un contratto internazionale (leggi qui) è quella della scelta della legge applicabile. Le parti contraenti possono scegliere la legge nazionale da applicare, ma possono anche sceglierne una terza neutra, ovvero nessuna. In questo caso la proper law, la legge propria del contratto, è rimessa alle norme di diritto internazionale attraverso le quali scegliere la legge applicabile e individuare eventuali norme imperative che non possono pattiziamente essere derogate. Inoltre, anche se è individuata la fonte normativa primaria, non è detto che abbia effetti giuridici chiari per tutti gli obiettivi e gli obblighi contrattuali. In questo caso, si procede con un’integrazione scegliendo di applicare la normativa dell’ordinamento che si presume sussistere col paese in cui risiede la parte che deve fornire la prestazione caratteristica.
Le convenzioni e i trattati internazionali
Convenzione di Bruxelles del 1968
E’ stata stipulata tra gli stati UE per regolare la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale internazionale, escluse le materie doganali, fiscali e amministrative
Convenzione di Roma del 1980
L’intenzione rendere uniforme la legislazione UE che regola i contratti internazionali commerciali ha avuto un ulteriore passo avanti con la Convenzione di Roma del 1980, che si applica alle obbligazioni contrattuali e in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze ai contratti stipulati fino al 2008
Regolamento comunitario 593/2008
Noto con il nome di Roma I (REG. 593.2008 – ITA), si applica ai contratti stipulati dal 2009. Stabilisce le norme comuni a tutta l’Unione europea (UE), per la determinazione della legge nazionale applicabile alle obbligazioni contrattuali nelle decisioni in materia civile e commerciale che coinvolgono più paesi. Esistono poi altri due regolamenti per determinare la legge applicabile, Roma II e Roma III. Il primo per le obbligazioni extracontrattuali di natura commerciale, e l’altro per le materie di diritto civile, divorzio e separazione consensuale.
Convenzione di Vienna del 1980
Vincola 113 Stati. E’ un Trattato Internazionale che regola il diritto commerciale internazionale consuetudinario. La convenzione di Vienna si applica ai contratti internazionali commerciali di compravendita, per determinare la legge applicabile nei casi non espressamante previsti dalle clausole contrattuali.
Lex mercatoria
Un sistema di norme e regole di tipo consuetudinario, nate per regolare in forma spontanea i rapporti commerciali internazionali utilizzate soprattutto per i settori commerciali, del credito, dei trasporti di merci o persone, delle assicurazioni, delle transazioni informatiche. La codifica della lex mercatoria si trova nelle raccolte normative private standardizzate per i modelli di contratto internazionale e relative clausole forniti dagli Incoterms, delle raccolte e aggiornamenti forniti dalla ICC, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, dell’Uncitral e dell’Unidrot