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Visto per trasferimento intra-societario (ICT) in Italia: requisiti, durata e procedura
Come una società con sede fuori dall’Unione europea distacca in Italia dirigenti, specialisti e lavoratori in formazione presso una propria sede, filiale, ufficio di rappresentanza o società del gruppo, fuori dalle quote del Decreto Flussi. Guida basata sul testo vigente dell’art. 27-quinquies del Testo Unico Immigrazione.
Il permesso ICT (art. 27-quinquies D.Lgs. 286/1998) consente a un’impresa stabilita in un Paese terzo di trasferire temporaneamente in Italia un proprio dipendente, assunto da almeno tre mesi, presso un’entità ospitante dello stesso gruppo. Riguarda solo dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione. Non è soggetto a quote. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione decide sul nulla osta entro 45 giorni; il trasferimento dura al massimo tre anni (un anno per la formazione) e il rapporto di lavoro resta con la società estera.
Che cos’è il trasferimento intra-societario e quando serve il visto ICT
Il trasferimento intra-societario è il distacco temporaneo di un lavoratore da un’impresa stabilita fuori dall’Unione europea a un’entità ospitante in Italia appartenente alla stessa impresa o allo stesso gruppo. La norma di riferimento è l’art. 27-quinquies del D.Lgs. 286/1998, che recepisce la Direttiva 2014/66/UE (la cosiddetta direttiva ICT, intra-corporate transfer). Il permesso di soggiorno rilasciato riporta la dicitura «ICT».
Il tratto che distingue l’ICT da ogni altro titolo per lavoro è che il datore di lavoro resta la società estera. Il lavoratore non viene assunto in Italia: continua a dipendere dall’impresa di provenienza, che lo retribuisce e lo dirige, e al termine del trasferimento deve fare ritorno in un’entità del gruppo stabilita in un Paese terzo. Questo impegno di rientro è uno dei contenuti obbligatori della richiesta di nulla osta.
Il visto ICT è la strada corretta quando un gruppo con casa madre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svizzera, in Turchia o in qualunque Paese extra-UE deve portare in Italia per un periodo definito un manager, un tecnico con competenze specifiche o un giovane laureato in formazione, senza costituire un rapporto di lavoro italiano.
Quadro normativo
| Fonte | Cosa disciplina |
|---|---|
| Art. 27-quinquies D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) | Requisiti, procedura di nulla osta, permesso ICT, durata, rinnovo, cause di rigetto e revoca, mobilità intra-UE, ricongiungimento familiare |
| Art. 27-sexies D.Lgs. 286/1998 | Mobilità in Italia di lavoratori già titolari di un permesso ICT rilasciato da un altro Stato membro |
| Direttiva 2014/66/UE | Quadro europeo del trasferimento intra-societario di cittadini di Paesi terzi |
| Art. 2359 c.c. | Nozione di società controllate e collegate: definisce il «gruppo» ai fini dell’ICT |
| Art. 4 D.Lgs. 136/2016; D.Lgs. 122/2020 (Dir. 2018/957/UE) | Condizioni di lavoro e di occupazione applicabili al lavoratore trasferito; regime del distacco di lunga durata |
| Art. 27, comma 1, lett. a) D.Lgs. 286/1998 | Titolo alternativo, parzialmente sovrapponibile, per dirigenti e personale altamente specializzato di società con sede, filiale o ufficio di rappresentanza in Italia |
| Art. 27-quater D.Lgs. 286/1998 | Carta Blu UE: titolo per l’assunzione diretta in Italia di lavoratori altamente qualificati, da non confondere con l’ICT |
Chi può essere trasferito: le tre categorie ammesse
L’art. 27-quinquies non copre qualunque dipendente distaccabile secondo il diritto del lavoro. Restringe l’ingresso a tre figure, definite dalla norma stessa.
| Categoria | Definizione normativa | Requisiti aggiuntivi | Durata massima |
|---|---|---|---|
| Dirigenti | Lavoratori con funzioni di elevata professionalità, autonomia decisionale e poteri di coordinamento e controllo dell’intera attività o di un ramo autonomo dell’impresa | Rapporto di lavoro con l’impresa estera da almeno 3 mesi ininterrotti | 3 anni |
| Lavoratori specializzati | Lavoratori con conoscenze specialistiche indispensabili per il settore, le tecniche o la gestione dell’entità ospitante, valutate anche alla luce di una qualifica elevata, dell’esperienza professionale e dell’eventuale iscrizione a un albo | Stesso requisito dei 3 mesi. Per le professioni regolamentate, riconoscimento della qualifica ai sensi del D.Lgs. 206/2007 | 3 anni |
| Lavoratori in formazione | Titolari di un diploma universitario, trasferiti per lo sviluppo della carriera o per acquisire tecniche e metodi d’impresa, retribuiti durante il trasferimento | Piano formativo individuale con durata, obiettivi e condizioni della formazione | 1 anno |
La norma esclude espressamente chi chiede di soggiornare come ricercatore, chi svolge lavoro autonomo, chi è impiegato tramite agenzia di somministrazione, gli studenti a tempo pieno e i tirocinanti di breve durata, e chi già soggiorna in Italia come lavoratore distaccato ai sensi delle Direttive 96/71/CE e 2014/67/UE. Il richiedente, al momento della domanda di nulla osta, deve trovarsi fuori dal territorio dell’Unione europea oppure essere già ammesso in un altro Stato membro.
Una conseguenza pratica che molti contenuti in rete omettono: il socio di maggioranza o l’amministratore della società estera non può essere trasferito in ICT, perché non è un lavoratore subordinato di quella società secondo il diritto italiano, che è il diritto applicabile per stabilire chi è «lavoratore» ai fini del distacco. Per queste figure esistono altri percorsi, indicati più avanti.
L’entità ospitante: quali sedi e quali società possono ricevere il lavoratore
La legge definisce entità ospitante «la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un’impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia». Sono quindi quattro le relazioni possibili tra società distaccante e struttura di destinazione.
| Entità ospitante | Natura giuridica | Direzione del distacco ammessa | Note operative |
|---|---|---|---|
| Società controllata o collegata (stesso gruppo) | Soggetto giuridico autonomo. Controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.: di regola almeno il 20% dei voti nell’assemblea ordinaria (10% se quotata) per il collegamento; influenza dominante per il controllo | In entrambe le direzioni: è irrilevante quale delle due società detenga la partecipazione | La partecipazione va documentata (visura, bilancio consolidato, organigramma di gruppo) |
| Sussidiaria interamente partecipata | Società italiana il cui capitale è detenuto al 100% dalla società estera, o viceversa | In entrambe le direzioni | Caso più semplice da documentare |
| Sede secondaria (filiale, branch) | Estensione della società estera senza autonoma personalità giuridica; opera commercialmente in Italia con un preposto; è tassata in Italia come stabile organizzazione | Solo dalla società estera verso la sede secondaria italiana | Deve essere iscritta al Registro delle Imprese. Per le società UE la costituzione è telematica: vedi costituzione di una sede secondaria di società UE in Italia |
| Ufficio di rappresentanza | Unità locale con finalità preparatorie e ausiliarie (studio del mercato, promozione, relazioni), senza attività commerciale di vendita o produzione; non costituisce stabile organizzazione e non produce reddito imponibile in Italia | Solo dalla società estera verso l’ufficio di rappresentanza italiano | Deve avere un indirizzo fisico e un’attività reale. Il nulla osta è rifiutato o revocato se l’entità ospitante «è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l’ingresso» dei lavoratori trasferiti |
Il distacco verso una sede secondaria o un ufficio di rappresentanza funziona solo in una direzione, dalla casa madre estera verso la struttura italiana, perché sede secondaria e ufficio di rappresentanza non sono soggetti autonomi: non possono «distaccare» nessuno. Il distacco tra società del gruppo, invece, è bidirezionale.
L’ufficio di rappresentanza merita una precisazione perché è la struttura più economica da aprire e quindi la più esposta a usi impropri. Può ospitare un lavoratore ICT a due condizioni: che svolga davvero le attività preparatorie e ausiliarie per cui esiste, e che non sia stato costituito con lo scopo principale di ottenere il visto. Questa seconda condizione non è una lettura dottrinale: è una causa espressa di rigetto e di revoca del nulla osta prevista dall’art. 27-quinquies. Sul punto abbiamo dedicato un approfondimento specifico ai limiti dell’ufficio di rappresentanza come veicolo per il visto.
Distacco infra-gruppo, appalto, somministrazione: quale dà diritto al visto
Nel diritto del lavoro europeo esistono tre forme di distacco transnazionale. Il diritto dell’immigrazione italiano ne riconosce solo due come titolo di ingresso per cittadini di Paesi terzi.
| Forma di distacco | Rapporto tra le imprese | Titolo di ingresso per extra-UE | Norma |
|---|---|---|---|
| Infra-gruppo (interno) | Stessa impresa o stesso gruppo: sede, filiale, ufficio di rappresentanza, controllata, collegata | Sì: permesso ICT, oppure permesso ex art. 27, comma 1, lett. a) per dirigenti e personale altamente specializzato | Art. 27-quinquies; art. 27 c.1 lett. a) TUI |
| Su appalto | Imprese indipendenti legate da un contratto d’opera o di servizi (art. 1655 c.c.): l’impresa estera è appaltatrice, quella italiana committente | Sì: permesso per lavoro in casi particolari, con durata legata all’appalto | Art. 27 c.1 lett. i) TUI |
| Somministrazione | Agenzia per il lavoro estera che fornisce personale a un utilizzatore italiano | No: nessun titolo di ingresso previsto per cittadini extra-UE | Escluso dall’art. 27-quinquies, comma 4 |
Per i cittadini dell’Unione europea nessuna di queste forme richiede visto o permesso: si applica la libera circolazione dei lavoratori. Le regole di questa pagina riguardano esclusivamente cittadini di Paesi terzi.
ICT (art. 27-quinquies) o art. 27, comma 1, lett. a): quale titolo scegliere
Per il distacco infra-gruppo di dirigenti e personale altamente specializzato il Testo Unico offre due titoli parzialmente sovrapponibili. La scelta non è neutra: cambiano i requisiti soggettivi, la durata e il tipo di permesso rilasciato.
| Permesso ICT — art. 27-quinquies | Lavoro in casi particolari — art. 27 c.1 lett. a) | |
|---|---|---|
| Chi | Dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione | Dirigenti o personale altamente specializzato di società con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di società estere con sede principale in uno Stato OMC |
| Anzianità presso l’impresa estera | Almeno 3 mesi ininterrotti | Almeno 6 mesi, con titolo di laurea (circolare congiunta Min. Interno – Min. Lavoro 2016) |
| Quote | Fuori quota | Fuori quota |
| Termine per il nulla osta | 45 giorni dalla richiesta (sospesi in caso di integrazione documentale) | Termine ordinario del regolamento di attuazione |
| Durata massima | 3 anni (1 per la formazione); intervallo di 3 mesi prima di un nuovo ICT per lo stesso lavoratore | Nulla osta per la durata del rapporto e comunque non oltre 2 anni, prorogabile |
| Impegno al rientro | Sì, dichiarato nella richiesta di nulla osta | Non previsto in questi termini |
| Dicitura sul permesso | «ICT» | Lavoro subordinato – casi particolari |
| Mobilità in altri Stati UE | Prevista (breve e lunga durata), con rinnovo possibile anche mentre si lavora in altro Stato membro | Non prevista dalla norma |
| Ricongiungimento familiare | Consentito indipendentemente dalla durata del permesso | Regole generali dell’art. 29 TUI |
In termini pratici: chi rientra solo nell’art. 27-quinquies (lavoratori specializzati senza laurea, lavoratori in formazione, dirigenti con meno di sei mesi di anzianità) non ha scelta. Chi rientra in entrambi deve decidere in base a ciò che il gruppo prevede per il dopo: rientro programmato, oppure possibile radicamento del manager in Italia. È la decisione su cui vale la pena farsi assistere prima di presentare la domanda, perché il titolo scelto all’inizio condiziona le opzioni successive.
ICT o Carta Blu UE: la differenza che conta per l’impresa
La confusione più frequente, anche in molte guide online, è tra il permesso ICT e la Carta Blu UE (art. 27-quater). Sono strumenti per esigenze opposte.
| Permesso ICT | Carta Blu UE | |
|---|---|---|
| Datore di lavoro | La società estera: il lavoratore resta suo dipendente | Un datore di lavoro stabilito in Italia, che assume direttamente |
| Rapporto richiesto | Rapporto pregresso di almeno 3 mesi con l’impresa estera e appartenenza al gruppo | Contratto di lavoro o offerta vincolante in Italia; qualifica professionale superiore; soglia retributiva minima |
| Logica | Temporanea: mobilità interna al gruppo, con rientro | Stabile: inserimento nel mercato del lavoro italiano |
| Durata | Max 3 anni (1 per formazione) | Legata al contratto, rinnovabile |
| Quando conviene | Il gruppo vuole spostare know-how o management per un progetto o un periodo definito, mantenendo contratto e contribuzione di origine dove consentito | La società italiana vuole assumere un profilo qualificato che entrerà nel proprio organico |
La Carta Blu è approfondita nella guida alla Carta Blu UE dopo la riforma del D.Lgs. 152/2023: requisiti, soglia retributiva e rinnovo.
La procedura: dal nulla osta al permesso ICT
La procedura è avviata dall’entità ospitante italiana, non dal lavoratore né dalla società estera. Si articola in quattro fasi.
- Richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione. L’entità ospitante presenta richiesta nominativa allo Sportello Unico della Prefettura della provincia in cui ha sede legale. A pena di rigetto, la richiesta deve indicare: l’appartenenza di entità ospitante e impresa estera alla stessa impresa o gruppo; il rapporto di lavoro del lavoratore con l’impresa estera da almeno tre mesi ininterrotti; durata del trasferimento e ubicazione dell’entità ospitante; la posizione che il lavoratore ricoprirà; retribuzione e condizioni di lavoro durante il trasferimento; l’impegno al rientro in un’entità del gruppo in un Paese terzo; qualifiche, esperienza e titolo di studio; eventuale riconoscimento della professione regolamentata; estremi del passaporto; per i lavoratori in formazione, il piano formativo; l’impegno a versare i contributi previdenziali italiani, salvo accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza. La richiesta contiene anche l’impegno a comunicare ogni variazione del rapporto che incida sulle condizioni di ammissione.
- Documentazione e istruttoria: 45 giorni. La documentazione va depositata entro dieci giorni dalla richiesta. Lo Sportello Unico verifica regolarità, completezza e idoneità; se invita a integrare, il termine è sospeso. Acquisiti i pareri dell’Ispettorato del Lavoro (sulle condizioni della richiesta) e della Questura (sull’assenza di motivi ostativi), rilascia il nulla osta o comunica il rigetto nel termine massimo complessivo di 45 giorni. Dal dicembre 2025 le amministrazioni effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dell’entità ospitante ai sensi del DPR 445/2000 (comma 7-bis, introdotto dal D.L. 146/2025 convertito con L. 179/2025): una dichiarazione non veritiera espone alle conseguenze penali e amministrative del falso. Il nulla osta ha validità di sei mesi e viene trasmesso in via telematica, con il codice fiscale del lavoratore, all’Ufficio consolare competente.
- Visto d’ingresso al Consolato. Il lavoratore presenta domanda di visto al Consolato italiano competente per la sua residenza entro la validità del nulla osta. Il Consolato conserva un potere autonomo di verifica su autenticità dei documenti esteri, effettività del rapporto di lavoro con la società distaccante e precedenti penali nel Paese di provenienza.
- Ingresso, dichiarazione di presenza e permesso ICT. Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso il lavoratore dichiara la propria presenza allo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta. Il Questore rilascia entro 45 giorni dalla dichiarazione il permesso di soggiorno con dicitura «ICT», di durata pari al trasferimento. Il lavoratore dichiara il domicilio alla Questura e ne comunica ogni variazione.
Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno. L’entità ospitante che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno, sentito il Ministero del Lavoro, garantendo la sussistenza delle condizioni di ammissione, non chiede il nulla osta: lo sostituisce con una comunicazione telematica allo Sportello Unico, che acquisisce il solo parere della Questura e inoltra la comunicazione al Consolato per il visto. Ogni modifica che incida sulle condizioni garantite va comunicata entro trenta giorni. Per i gruppi con flussi ricorrenti di personale verso l’Italia il protocollo riduce i tempi e la documentazione ripetitiva ed è lo strumento su cui lo studio assiste le funzioni HR e legal.
Durata, rinnovo, mobilità e famiglia
- Durata massima del trasferimento: tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati, un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima e una nuova domanda di ICT per lo stesso lavoratore devono trascorrere almeno tre mesi.
- Permesso e rinnovo: il permesso ICT ha durata pari a quella del trasferimento e può essere rinnovato dalla Questura, nei limiti della durata massima, in caso di proroga del distacco, previa verifica dei presupposti da parte dello Sportello Unico.
- Mobilità intra-UE: il rinnovo è ammesso anche mentre il lavoratore svolge attività in un altro Stato membro; si distingue una mobilità di breve durata (fino a 90 giorni su 180) e di lunga durata (oltre 90 giorni). L’Italia riammette senza formalità il titolare di permesso ICT rilasciato in Italia se un altro Stato membro si oppone alla sua mobilità.
- Ricongiungimento familiare: consentito al titolare di permesso ICT indipendentemente dalla durata del permesso, alle condizioni dell’art. 29 TUI. Ai familiari è rilasciato un permesso per motivi familiari di durata pari a quella del permesso ICT. Se la richiesta di ingresso dei familiari al seguito è presentata insieme a quella di nulla osta, vale lo stesso termine di 45 giorni.
- Scadenza: raggiunta la durata massima, il permesso non è rinnovato. È il punto che rende decisiva la scelta iniziale tra ICT e altri titoli, di cui si è detto sopra.
Condizioni di lavoro, retribuzione e sicurezza sociale del lavoratore trasferito
Il lavoratore ICT resta dipendente della società estera, ma beneficia delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall’art. 4 del D.Lgs. 136/2016, cioè le condizioni che la legge e i contratti collettivi italiani garantiscono ai lavoratori distaccati: retribuzione, orario massimo e riposi, ferie, salute e sicurezza, tutela di maternità e minori, parità di trattamento. Gode inoltre dello stesso trattamento dei lavoratori italiani quanto a libertà sindacale e accesso a beni e servizi pubblici, esclusi l’alloggio e i servizi dei centri per l’impiego.
Con il D.Lgs. 122/2020, che ha recepito la Direttiva 2018/957/UE, il parametro non è più il «salario minimo» ma la retribuzione nel suo complesso, e il distacco che supera i dodici mesi (prorogabili a diciotto con notifica motivata al Ministero del Lavoro) fa scattare l’applicazione di tutte le condizioni di lavoro previste in Italia, se più favorevoli, nelle materie indicate dalla legge. Un trasferimento ICT triennale attraversa quindi due regimi: il titolo di soggiorno resta lo stesso, ma dal tredicesimo (o diciannovesimo) mese il trattamento del lavoratore va allineato a quello di un dipendente italiano di pari livello per le materie coperte. È un punto che i gruppi esteri spesso scoprono in sede di ispezione.
Sul piano previdenziale, la richiesta di nulla osta contiene l’impegno dell’entità ospitante ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali italiani, salvo che esistano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza. Dove l’accordo esiste (è il caso degli Stati Uniti, con cui l’Italia ha un accordo di sicurezza sociale in vigore da decenni), il lavoratore può restare assicurato nel sistema di origine per il periodo e alle condizioni previste dall’accordo, con il relativo certificato di copertura. L’elenco dei Paesi convenzionati è pubblicato dall’INPS. Residenza fiscale del lavoratore, regola dei 183 giorni della convenzione contro le doppie imposizioni e rischio di stabile organizzazione per la casa madre sono trattati in un approfondimento separato.
Quando il nulla osta è rifiutato o revocato
L’art. 27-quinquies elenca le cause di rifiuto e revoca del nulla osta. Alcune riguardano il lavoratore, la maggior parte riguarda l’entità ospitante, che è il soggetto su cui l’amministrazione concentra i controlli.
- mancato rispetto delle condizioni che la richiesta doveva attestare (appartenenza al gruppo, anzianità di tre mesi, contenuto del contratto e della lettera di incarico, qualifiche, contributi);
- mancato decorso dell’intervallo di tre mesi tra un ICT e il successivo per lo stesso lavoratore;
- documenti ottenuti in modo fraudolento, falsificati o contraffatti;
- entità ospitante istituita principalmente allo scopo di agevolare l’ingresso dei lavoratori trasferiti;
- entità ospitante inadempiente agli obblighi tributari, previdenziali, sui diritti dei lavoratori o sulle condizioni di lavoro previste da legge e contratti collettivi;
- entità ospitante sanzionata per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;
- entità ospitante in liquidazione, liquidata o senza attività economica.
Per le ultime tre ipotesi la decisione deve rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto delle circostanze del caso: sono le situazioni in cui un ricorso ha margini concreti. Il permesso ICT, a sua volta, è rifiutato, non rinnovato o revocato se ottenuto in modo fraudolento, se il lavoratore non soddisfa più le condizioni o soggiorna per fini diversi, o se è stata raggiunta la durata massima. La revoca è comunicata per iscritto sia al lavoratore sia all’entità ospitante.
Chi impiega un lavoratore privo di permesso ICT, o con permesso scaduto e non rinnovato, risponde con le sanzioni previste per l’impiego di stranieri irregolari (art. 22, commi 12 e seguenti, TUI), che includono conseguenze penali.
Il falso mito del «visto tramite ufficio di rappresentanza»
Circolano da anni contenuti che presentano l’apertura di un ufficio di rappresentanza in Italia come una via rapida al visto per l’imprenditore extra-UE. La lettura delle norme sopra richiamate mostra perché non funziona: il visto ICT presuppone un lavoratore subordinato della società estera, e l’imprenditore che controlla la società non lo è; presuppone un’entità ospitante con attività reale, e un ufficio aperto solo per la pratica è causa espressa di rigetto e revoca; presuppone l’impegno al rientro, incompatibile con l’idea di trasferirsi stabilmente in Italia. Una costruzione artificiosa espone inoltre chi la organizza alle fattispecie penali previste dal Testo Unico. L’analisi completa e i percorsi legittimi alternativi sono nell’approfondimento dedicato al visto tramite ufficio di rappresentanza.
I percorsi corretti per soci, amministratori e imprenditori
- Visto per investitori (art. 26-bis TUI): per chi investe in strumenti o società italiane oltre le soglie previste.
- Visto per lavoro autonomo (art. 26 TUI): per chi assume cariche sociali o avvia un’attività, nei limiti delle quote e delle condizioni di reciprocità.
- Visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto (art. 27 TUI e D.M. 29 febbraio 2024): per chi lavora per un datore o clienti esteri con strumenti digitali. Requisiti e procedura in visto per nomadi digitali in Italia: requisiti di reddito e permesso di soggiorno.
- Costituzione di una sede secondaria o di una società italiana e assunzione diretta, con Carta Blu UE o permesso per lavoro subordinato: la via ordinaria quando l’obiettivo è radicarsi in Italia.
Domande frequenti sul visto per trasferimento intra-societario
Chi può ottenere il permesso ICT in Italia?
Dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione dipendenti da almeno tre mesi di un’impresa stabilita fuori dall’Unione europea, trasferiti presso una sede, filiale, ufficio di rappresentanza o società dello stesso gruppo in Italia. Il richiedente deve trovarsi fuori dall’UE, o già ammesso in un altro Stato membro, al momento della domanda di nulla osta.
Il lavoratore deve essere già dipendente della società estera?
Sì. La richiesta di nulla osta deve attestare che il lavoratore ha lavorato per la stessa impresa o per un’impresa del gruppo per almeno tre mesi ininterrotti immediatamente prima del trasferimento. Un’assunzione fatta apposta per il distacco non soddisfa il requisito.
Quanto dura il permesso ICT e si può rinnovare?
Il permesso ha durata pari al trasferimento e si rinnova in caso di proroga, entro il limite massimo di tre anni per dirigenti e specialisti e di un anno per i lavoratori in formazione. Raggiunto il limite non è più rinnovabile e servono almeno tre mesi prima di un nuovo ICT per lo stesso lavoratore.
Quanto tempo serve per ottenere il visto ICT?
Lo Sportello Unico decide sul nulla osta entro 45 giorni dalla richiesta, con sospensione se chiede integrazioni. Seguono i tempi del Consolato per il visto, l’ingresso con dichiarazione di presenza entro otto giorni lavorativi e il rilascio del permesso da parte della Questura entro 45 giorni. Nella pratica vanno considerati alcuni mesi complessivi, variabili per Prefettura e Consolato.
Un ufficio di rappresentanza può ospitare un lavoratore ICT?
Sì, purché svolga davvero attività preparatorie e ausiliarie della società estera e non sia stato costituito principalmente per ottenere il visto: in quel caso il nulla osta è rifiutato o revocato. Il distacco è ammesso solo dalla società estera verso l’ufficio italiano, non in senso contrario.
Il socio o l’amministratore della società estera può farsi trasferire in ICT?
No. L’ICT riguarda solo lavoratori subordinati secondo il diritto italiano, e chi controlla la società non ha un rapporto di subordinazione con essa. Le vie corrette sono il visto per investitori, il visto per lavoro autonomo, il visto per nomadi digitali o la costituzione di una struttura in Italia con assunzione diretta.
La famiglia del lavoratore ICT può venire in Italia?
Sì. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di permesso ICT indipendentemente dalla durata del permesso, alle condizioni dell’art. 29 del Testo Unico. Ai familiari è rilasciato un permesso per motivi familiari della stessa durata. Se la richiesta è presentata insieme al nulla osta, segue lo stesso termine di 45 giorni.
Che differenza c’è tra permesso ICT e Carta Blu UE?
Con l’ICT il lavoratore resta dipendente della società estera e viene in Italia temporaneamente, con impegno al rientro. Con la Carta Blu viene assunto direttamente da un datore di lavoro italiano con un contratto qualificato e una soglia retributiva minima. Il primo serve alla mobilità interna al gruppo; la seconda all’inserimento stabile nel mercato del lavoro italiano.
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Damiani & Damiani assiste gruppi esteri e le loro sedi italiane in tutte le fasi del trasferimento intra-societario: valutazione del titolo più adatto tra ICT, art. 27 lett. a) e Carta Blu; verifica dei requisiti di gruppo e della struttura ospitante; predisposizione della richiesta di nulla osta e della documentazione; rapporti con Sportello Unico, Ispettorato e Consolato; protocolli d’intesa per flussi ricorrenti; profili giuslavoristici e fiscali del distacco con i professionisti dello studio; ricorsi contro dinieghi e revoche. Operiamo in italiano, inglese e spagnolo dalle sedi di Palermo, Torino, Atene e Barcellona.
Pagina aggiornata il 9 settembre 2026 sulla base del testo dell’art. 27-quinquies D.Lgs. 286/1998 vigente al 16 luglio 2026, come modificato dal D.L. 146/2025 convertito con L. 179/2025. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.
Fonti: D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 26, 26-bis, 27, 27-quater, 27-quinquies, 27-sexies, 29; Direttiva 2014/66/UE; Direttiva 96/71/CE e 2018/957/UE; D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136; D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122; art. 2359 c.c.; circolare congiunta Ministero dell’Interno – Ministero del Lavoro prot. 517 del 9 febbraio 2017; D.M. Interno 29 febbraio 2024.








