Il colossale spostamento di uomini e donne che attraversano la frontiera con i paesi dell’UE che confinano con l’Ucraina, pone l’UE alle prese con la gestione dell’emergenza di rifugiati, tanto da indurre i 27 paesi dell’Unione ad emanare la direttiva per la protezione temporanea degli sfollati, per gestire lo status dei cittadini ucraini ma anche di coloro che si trovano in Ucraina al momento della crisi, ma che non sono cittadini Ucraini.
Il permesso di soggiorno immediato ai cittadini ucraini rifugiati
La protezione temporanea riconosciuta per la prima volta a livello europeo, concede agli Ucraini il permesso di soggiorno e lo status di protezione di rifugiato. Alcune regioni come la Toscana hanno disposto a carico dei cittadini ucraini l’obbligo della comunicazione entro 48 ore all’Ufficio Immigrazione della Questura per:
- l’identificazione e l’indicazione della eventuale residenza già disponibile;
- la comunicazione alle autorità sanitarie per lo screening sanitario e il rilascio di certificazione per l’assistenza sanitaria;
- la comunicazione all’ufficio scolastico provinciale in caso di presenza di minori, per l’inserimento scolastico.
Il permesso di soggiorno valido un anno prorogabile fino a 3
Il permesso di soggiorno riconosciuto dall’UE ai cittadini Ucraini e loro familiari ha validità un anno, è prorogabile per altri 3 e potrà essere utilizzato anche per stipulare contratti di lavoro. Naturalmente, i cittadini extracomunitari ucraini arrivati in Italia potranno richiedere anche altri tipi di permesso di soggiorno riconosciuti da ogni Stato membro, come quello per il ricongiungimento familiare riconosciuto dallo Stato Italiano. Il tipo di protezione riconosciuta dall’UE è più estesa e diversa da quella per altri cittadini di altri Stati, che al momento della crisi si trovavano in Ucraina e che sono stati accolti dall’UE.
La protezione degli altri cittadini extracomunitari non Ucraini sfuggiti alla crisi.
La protezione concessa ai cittadini non Ucraini dipenderà dallo Stato che avrà esaminato la loro richiesta. Lo Stato nazionale potrà:
- fare riferimento allo stesso tipo di protezione concessa dall’UE per gli Ucraini;
- accordare la protezione nazionale prevista dallo status di richiedente asilo dallo Stato che li ha accolti;
- rimpatriare qualora non venisse riconosciuto lo status di richiedente asilo.
Nonostante siano stati accolti in Ucraina, saranno comunque rimpatriati i cittadini non ucraini con permesso di soggiorno di durata temporanea, sia lavoratori che studenti.
I problemi legati ai profughi Ucraini investono gran parte della legislazione che regola l’immigrazione in Italia e del diritto all’immigrazione come:
- il riconoscimento dello stato di rifugiato;
- l’assegnazione di un alloggio;
- il sostegno alimentare;
- la cura sanitaria;
- il ricongiungimento familiare.
Altri e non certo meno rilevanti aspetti riguardano anche l’assistenza e la tutela dei minori
Lo Studio Internazionale Damiani&Damiani non è nuovo alla risoluzione di problematiche di questo genere, tanto da aver vinto numerose azioni legali intentate per ottenere il riconoscimento al ricongiungimento familiare e il permesso di lungo soggiorno per il convivente extracomunitario di cittadino italiano, ancora non residente in Italia. L’ultimo caso di una ormai consistente serie riguarda quello di una coppia di fatto formata da un italiano e una cittadina australiana, che ha potuto ricongiungersi con il proprio compagno alla fine del procedimento giudiziario.