Un cittadino extracomunitario in regime di convivenza di fatto con una cittadina/o italiana/o, può chiedere ed ottenere il permesso di soggiorno per effetto del diritto al ricongiungimento familiare garantito dal D.Lgs n.30/2007
Coppia di fatto e Permesso di soggiorno per convivenza more uxorio nelle coppie internazionali binazionali
Il Team di avvocati esperti in diritto dell’immigrazione dello Studio Legale Damiani&Damiani ha ottenuto diverse sentenze da Tribunali Italiani, con la quale si riconosce il diritto all’ingresso in Italia e il rilascio del permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario convivente di cittadino italiano.
Aggiornamento del 07/02/2020. Coppia di fatto con un’extracomunitaria. Il partner extraUE ha diritto al permesso di soggiorno anche se non è in Italia
L’ultima sentenza favorevole. Il caso di Susan, cittadina peruviana, e Mario, convivente italiano
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Estratto dal decreto del Tribunale che riconosce il diritto di iscrizione all’anagrafe per il partner extraUE di coppia binazionale:
TRIBUNALE DI – Sezione Prima Civile – Nel procedimento sommario di cognizione iscritto al N.R.G. promosso da
e (avvocati DAMIANI IRENE e SAGONE ANNA) contro SINDACO del COMUNE DI in qualità di Ufficiale di Anagrafe
Il Giudice dott. ha pronunciato il seguente – DECRETO: Letto il ricorso presentato con richiesta di emissione di provvedimento urgente in corso di causa
OSSERVA
Con ricorso depositato i ricorrenti – cittadina indonesiana – e – cittadino italiano – hanno chiesto l’accertamento della loro convivenza di fatto, costituente una stabile relazione, debitamente provata ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, come recepita dal D.L.vo 30/2007, e, in via d’urgenza, l’emissione di provvedimento che consenta l’iscrizione anagrafica della sig.ra e l’inserimento nello stato di famiglia del compagno sig. con annotazione anche del loro contratto di convivenza, ai sensi della legge 76/2016.
In fatto i ricorrenti, in coppia di fatto tra italiano e straniero, hanno allegato la loro stabile relazione, che dura dal 2019, e la decisione di coabitare, fissando abituale dimora nel Comune di dove il sig. dispone di un’abitazione. Hanno documentato di avere presentato al Comune dichiarazione di iscrizione anagrafica e di registrazione dell’accordo di convivenza -stipulato in data 14/11/2019 davanti all’avv. Anna Sagone, in qualità di pubblico ufficiale- (doc. 5), ai sensi della legge 76/2016. Dichiarazioni e richieste (v. docc. da 1 a 4) ritenute irricevibili dal Comune di (comunicazione 21/12/2019 – doc. non numerato) per essere la ricorrente priva di valido permesso di soggiorno …
P .Q.M.
1) Visti gli art.li 669 bis seg. e 700 c.p.c. ORDINA al Sindaco del Comune, nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere, temporaneamente e con riserva, alla iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di nata a e al suo inserimento nello stato di famiglia di (MO) con annotazione anche del loro contratto di convivenza, ai sensi della legge 76/2016 in quanto riconosciuti aventi diritto al ricongiungimento familiare per coppia di fatto
Come rilevato dal Giudice, la convivenza more uxorio è una coabitazione tra due persone legate affettivamente, che convivono nella stessa abitazione senza però essere sposate legalmente. Per accertarsi dell’esistenza del legame affettivo e ottenere il permesso di soggiorno è previsto il controllo e l’accertamento della convivenza. L’importante riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno in forza del regime di convivenza di fatto con un cittadino italiano, è stato ottenuto per merito della caparbietà con la quale gli avvocati Irene Damiani e Anna Sagone, dello studio legale Damiani&Damiani con sede a Palermo, Roma e Torino, in Spagna a Barcellona e in Turchia a Istanbul e Izmir, hanno chiesto e ottenuto dal Tribunale di l’iscrizione all’anagrafe del Comune per una coppia da loro assistita tra cittadino italiano e convivente di fatto extracomunitario.
“Nonostante per effetto dell’art. 3 del D.Lgs 30/2007, lo Stato Italiano riconosca il diritto del partner extracomunitario di cittadino europeo con cui questi abbia una relazione affettiva di fatto, cioè stabile, ad avere il permesso di soggiorno, la P.A. lo aveva finora negato. Per la coppia assistita abbiamo prodotto una corposa memoria difensiva – dicono gli avvocati Irene Damiani e Anna Sagone – ed ottenuto il ripensamento ed il conseguente rilascio dell’iscrizione del contratto di convivenza, l’iscrizione anagrafica nello stato di famiglia, la conseguente residenza e il permesso di soggiorno al familiare extracomunitario in regime di convivenza di fatto con il cittadino italiano”. Nella memoria prodotta a difesa del loro assistito gli avvocati Irene Damiani e Anna Sagone hanno fatto valere il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari extracomunitari, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, come riconosciuto dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e recepito dal D.lgs 30/2007.
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La legislazione sulla convivenza di fatto e l’adeguamento delle norme sul rilascio dei permessi di soggiorno
Già dalla cosidetta Legge Cirinnà del 2016, la convivenza di fatto ufficialmente registrata presso i competenti Uffici dell’Anagrafe acquista lo stesso valore dei matrimoni. Tale estensione del riconoscimento di diritti alle coppie di fatto come se fossero sposate, ha portato il più recente orientamento giurisprudenziale, nel pieno rispetto dell’art. 3 della Costituzione Italiana e della registrazione della convivenza di fatto non da tutti conosciuta come valido strumento per la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari, a ritenere che “l’attuale legislazione in materia di permessi di soggiorno, sebbene non sia stata ancora adeguata o comunque ben coordinata sul punto e alle riforme di cui alla L. n. 76/2016 sulle unioni civili e di fatto, consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 286 del 1998, anche al convivente straniero di cittadino italiano”, valutando che laddove sussistano le condizioni formali e sostanziali deve essere applicata anche all’unione di fatto, in forza di una sentenza dirimente del Consiglio di Stato del 2017, qualora essa sia una relazione stabile, anche se i conviventi non coabitano sotto lo stesso tetto.
Il riconoscimento della Questura di Torino e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno per convivenza, costituisce un precedente di grande importanza sul fronte dei diritti di soggiorno e cittadinanza negati agli extracomunitari, familiari di cittadini italiani.
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Il diritto all’immigrazione riconosciuto attraverso il pronunciamento del giudice. Il caso della cittadinanza iure sanguinis
Sempre più spesso è il giudice che risolve e restituisce il diritto riconosciuto a risiedere in Italia a cittadini extraUE, come avviene nel caso del permesso di soggiorno richiesto dal convivente extraUE di cittadino italiano. Qualcosa di simile avviene con il riconoscimento della cittadinanza per discendenza. Anche in questi casi è il giudice che emette il decreto di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai cittadini extraUE aventi diritto, per lo più dell’America Latina. Avviene infatti di ricorrere al riconoscimento della cittadinanza in via giudiziale al Tribunale Civile o al TAR, perché i consolati italiani all’estero bloccano in modo strumentale le liste di attesa delle pratiche per il riconoscimento della cittadinanza e del passaporto italiano ai discendenti di immigrati italiani fino al 1860.
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