Il mondo del terzo settore costituito dalle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni Benefiche, Enti Filantropici, Fondazioni, Cooperative Sociali, ONLUS o senza scopo di lucro è in fibrillazione per la riapertura dei termini per la verifica dei requisiti necessari per la trasmigrazione e iscrizione al RUNTS – Registro Unico Nazionale Terzo Settore – I termini per la verifica dei requisiti delle Cooperative, Enti Filantropici, Fondazioni ONLUS ADV e APS sono riaperti dal 16 Settembre 2022. Nei mesi precedenti i termini di partenza per la verifica dei requisiti richiesti erano stati fissati a partire dal 22 Febbraio 2022. Successivamente sono stati sospesi a partire dal 1 luglio e fino al 15 settembre. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva disposto la sospensione per la verifica dei requisiti delle APS e delle ODV Onlus al RUNTS e il 22 Agosto ha chiarito che:
- le Organizzazioni di Volontariato ODV e le Associazioni di Promozione Sociale APS hanno 180 giorni di tempo per presentare la domanda di iscrizione al RUNTS;
- dal momento che i termini per l’istruttoria e l’esame dei requisiti sono stati aperti a febbraio e interrotti al 1 Luglio, per l’anno 2022 se al 30 Giugno la domanda non ha ricevuto alcuna richiesta istruttoria risultando ancora pendente, la scadenza dei 180 giorni ovvero i termini per il riscontro interrotti al 1 Luglio riprende a decorrere dal 16 Settembre 2022;
- i riscontri e gli elementi richiesti e forniti durante la sospensione legislativa dal 1 luglio al 15 settembre restano validi;
- con il D.L. n. 73/2022 è stato fissato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le ODV, le APS e le ONLUS iscritte nei previgenti registri possono adottare le modifiche agli statuti, per adeguarsi alle richieste contenute nel Codice del Terzo Settore.
Il Codice del Terzo Settore. Come si diventa ETS. Iscrizione al RUNTS. Faq
Con l’adozione del Codice del Terzo Settore è stato disciplinato tutto il settore delle organizzazioni sociali, dalle fondazioni alle cooperative e tutte le forme associative che operano nel settore sociale. Il Codice del Terzo Settore predispone che:
- Sono considerati Enti del Terzo Settore (ETS) le organizzazioni di volontariato, le fondazioni, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, gli enti benefici, le imprese sociali come le cooperative, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Non possono essere considerati ETS le amministrazioni pubbliche, i partiti, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllati dagli enti elencati sopra;
- Gli enti religiosi sono considerati ETS quando svolgono attività di interesse generale descritte all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, recepiscono le norme del Codice in un regolamento interno per poi essere depositato nel RUNTS.
I requisiti necessari per essere riconosciuti ETS e gli ETS di diritto
Sono considerati ETS di diritto e acquisiscono la qualifica ETS in modo automatico:
- le Imprese Sociali;
- le Reti Associative;
- gli Enti Filantropici;
- le Società di Mutuo Soccorso;
- le Organizzazioni di Volontariato;
- le Associazioni di Promozione Sociale.
Ogni organizzazione sociale che non sia riconosciuta automaticamente ETS, può richiedere di essere riconosciuta ETS previa modifica dell’atto costitutivo e dello statuto con l’inserimento dei requisiti richiesti dal Codice del terzo Settore e quando la sua attività esclusiva o principale sia:
- di interesse generale;
- è svolta senza scopo di lucro;
e abbia:
- finalità civica;
- solidaristica;
- utilità sociale.
Per enti come cooperative sociali senza scopo di lucro, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, onlus, è questo il momento di individuare con l’aiuto della consulenza legale, la giusta forma associativa per essere riconosciuta ETS ed essere iscritti al RUNTS. L’elenco dettagliato delle attività che possono essere svolte dalle organizzazioni riconosciute ETS è contenuto all’art. 5 del Codice del Terzo Settore
Chiarimenti relative all’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore
Il RUNTS è il registro unico che include tutte le organizzazioni che operano nel terzo settore, comprese quelle che già sono riconosciute come tali ovvero ONLUS ADV e APS, ed è requisito essenziale per accedere a finanziamenti, bandi, fondi ecc.
Il registro è:
- Tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Gestito su base regionale con modalità esclusivamente informatiche. L’iscrizione al RUNTS è richiesta telematicamente in ogni regione dove ha sede l’organizzazione: Lombardia, Lazio, Piemonte, Sicilia ecc;
- Suddiviso in 7 sezioni: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri ETS;
- Ogni ente che richiede l’iscrizione al RUNTS deve provvedere per tempo alle necessarie modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto richieste per l’iscrizione.
Faq e Risposte Iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS
Di seguito alcune risposte ai dubbi inerenti l’iscrizione al RUNTS, alla perdita della qualifica di ONLUS, alla gestione del patrimonio delle ONLUS e al nuovo regime fiscale:
- Gli ETS – Enti Terzo Settore – potranno essere iscritti al RUNTS a partire dal 31 marzo di ogni anno;
- La scadenza per l’iscrizione degli ETS al RUNTS è fissata ogni anno entro il 31 Marzo, quando si apre il nuovo periodo di imposta;
- Le Onlus ODV e APS non devono iscriversi al RUNTS. ODV e APS sono soggette a trasmigrazione dai registri di appartenenza al RUNTS, previa verifica dei requisiti richiesti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per il 2022 i termini di 180 giorni previsti per l’espletamento della pratica partiti il 22 febbraio 2022, sono conteggiati tenendo conto dell’interruzione avvenuta dal 1 luglio al 15 settembre 2022;
- La qualifica di ETS si intende acquisita a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta di ogni anno;
- Le Onlus iscritte al RUNTS o che trasmigrano al RUNTS perdono la qualifica di ONLUS e sono considerate imprese sociali ETS;
- Se la ONLUS decide di non iscriversi al RUNTS e non diventare impresa sociale è obbligata a devolvere il patrimonio acquisito a partire dall’anno in cui ha ottenuto l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus. Non è soggetto all’obbligo devolutivo il patrimonio posseduto dall’organizzazione prima dell’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS. In questi casi la ONLUS dovrà predisporre un documento con il quale descrivere la situazione finanziaria prima dell’assunzione della qualifica di ONLUS e dopo la perdita della qualifica di ONLUS;
La gestione del patrimonio e Regime fiscale degli ETS
L’istituzione della Fondazione Italia Sociale e la gestione del patrimonio dell’ETS
Lo scopo della Fondazione è quello di accogliere il patrimonio vincolato per lo svolgimento dell’attività statutaria dell’ETS sciolto o estinto. Il patrimonio dell’ETS deve sempre essere utilizzato per il perseguimento delle finalità civiche, solidali, di utilità sociale previste nello statuto. L’ETS che esercita la propria attività in forma di impresa commerciale deve essere iscritta nel registro delle imprese e può disporre del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 2447-bis e s.s. c.c. e destinarlo in tutto o in parte ad uno specifico affare. In caso di estinzione o scioglimento dell’ETS il patrimonio può essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore ma per farlo:
- È necessario il parere positivo dell’Ufficio del RUNTS;
- Il patrimonio non dev’essere disposto dalla Legge ad altra destinazione;
- Devono essere presenti le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente.
In mancanza di uno dei requisiti il patrimonio è devoluto alla Fondazione Italia Sociale. Infine, gli utili dell’ETS non possono essere distribuiti in nessun caso, neppure indirettamente.
Il Regime fiscale degli ETS previsto nel Codice del Terzo Settore
Fiscalmente gli ETS sono enti non commerciali quando svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017. Un ETS è NON commerciale quando svolge:
- attività di interesse generale a titolo gratuito;
- attività di interesse generale dietro pagamento, sempre che l’ammontare del corrispettivo richiesto compresi i contributi Pubblici, non superi i costi effettivi diretti e indiretti;
- attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e reinvesta gli utili interamente nell’attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati.
Inoltre, non producono reddito degli ETS:
- i fondi oggetto di raccolte pubbliche occasionali come celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione;
- i contributi e i finanziamenti delle amministrazioni pubbliche concessi per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
Il regime fiscale transitorio degli ETS
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali è prevista dall’esercizio successivo a quello di acquisizione di Ente Terzo Settore. La perpetuazione del regime di esenzione IVA a carico di alcune ONLUS dovrà essere sottoposta a verifica. Tuttavia, le organizzazioni di volontariato ODV e le associazioni di promozione sociale APS che hanno conseguito ricavi non superiori a euro 65.000, potranno applicare il regime forfetario, perché la Legge di Bilancio dello Stato ha differito al 1° gennaio 2024 l’operatività delle disposizioni relative al nuovo regime fofrfettario.
Mettiti in contatto con lo Studio Legale Internazionale Damiani&Damiani, per la consulenza legale sulla forma associativa migliore da scegliere per l’iscrizione al RUNTS ed essere a norma con il Codice del Terzo Settore