La riforma del terzo settore ha coinvolto diversi enti filantropici, fondazioni, cooperative e associazioni che rientrano nel panorama del no profit: un panorama che comprende anche le fondazioni di origine bancaria che sono regolamentate dal Codice Civile. Per questo motivo anche le fondazioni si stanno interrogando sulla necessità di iscriversi al cosiddetto Runts, cioè il Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito dal nuovo Codice del Terzo Settore. Vale la pena però di precisare prima di tutto in cosa consistono le fondazioni: si tratta di enti privati che sono muniti di personalità giuridica e che si servono di un patrimonio allo scopo di conseguire scopi di natura sociale o solidaristica. La disciplina delle fondazioni è stata introdotta dal legislatore a suo tempo nel Codice Civile, al titolo II del libro I, dove si fa riferimento anche alle associazioni.
La riforma del terzo settore, l’iscrizione al RUNTS – pro e contro – l’adeguamento dello statuto, il regime fiscale per enti no profit come la fondazione
Ci sono diversi tipi di fondazioni che si distinguono a seconda dell’evento che sta alla base della loro costituzione e in base al modo in cui svolgono l’attività per il conseguimento degli obiettivi indicati nell’atto costituivo e nello statuto, con cui la singola fondazione è stata creata. In seguito alla riforma del Terzo Settore le fondazioni si sono ritrovate a dover riflettere in maniera approfondita sull’opportunità di trasmigrare al Runts e capire se il processo sia conveniente o meno. Quel che è certo è che la registrazione al RUNTS non è obbligatoria, ma risulta imprescindibile per il proseguimento dell’attività no profit. Il legislatore ha infatti previsto per gli enti ONLUS, fondazioni, associazioni, cooperative vantaggi fiscali solo per quelli che trasmigrano o si iscrivono al Registro degli Enti del Terzo Settore.
L’adeguamento dello statuto e dell’atto costitutivo della fondazione per la trasmigrazione al RUNTS
La trasmigrazione o l’iscrizione al Runts, però, non è automatica ma è sottoposta a verifica. Per poter trasmigrare la RUNTS occorre adeguare lo statuto e l’atto costitutivo della fondazione. È importante scoprire che cosa indica l’art. 4 del decreto legislativo D. Lgs. n. 117 del 2017. In particolare l’articolo 4 fornisce una definizione di ente del terzo settore, nella quale rientrano anche le fondazioni. Infatti fanno parte della categoria degli enti del terzo settore:
- gli enti filantropici;
- le organizzazioni di volontariato;
- le imprese sociali;
- le associazioni di promozione sociale;
- le reti associative;
- le cooperative sociali;
- le associazioni;
- le società di mutuo soccorso;
- le fondazioni;
- tutti gli altri enti di natura privata che non sono società, che nascono allo scopo di perseguire finalità di utilità sociale, solidaristiche o civiche non di lucro attraverso lo svolgimento in modalità principale o esclusiva di attività di interesse generale.
Alcuni delle attività svolte dagli enti benefici sono:
- l’erogazione gratuita di denaro;
- le azioni volontarie;
- lo scambio di servizi o di beni.
Con l’istituzione del Codice del Terzo Settore e per continuare la loro attività, tutti questi enti devono essere iscritti o trasmigrare al Runts, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
La qualifica di ente del terzo settore
Per essere più chiari, per le fondazioni il legislatore ha indicato la possibilità di rientrare nel Runts, allo scopo di ottenere la qualifica di ente del terzo settore. Ma vale la pena di ribadire che non si tratta di una scelta obbligata e che ci sono situazioni in cui alle fondazioni non conviene adeguarsi da ciò che è stato stabilito dal nuovo codice del terzo settore. Addirittura, in alcuni casi l’accesso è perfino precluso per legge. Secondo la normativa a cui fa riferimento il codice del terzo settore, infatti, ci sono delle specifiche tipologie di fondazione che non possono richiedere di essere iscritte al Runts e che dunque non possono ottenere la qualifica di enti del terzo settore. È il caso, per esempio, delle fondazioni di origine bancaria a cui fa riferimento il D. Lgs. n. 153 del 1999. Queste fondazioni vengono escluse per effetto di ciò che viene affermato nell’articolo 3 del già citato D. Lgs. n. 117 del 2017 al comma 3.
Il requisito principale per ottenere la personalità giuridica da parte delle fondazioni e associazioni
Tramite il D. Lgs. n. 117 del 2017, il legislatore ha previsto una semplificazione di rilievo con riferimento al conseguimento della personalità giuridica da parte delle fondazioni e associazioni no profit. Con l’articolo 22, infatti, è stato identificato con precisione un importo minimo di patrimonio che si può applicare ai diversi enti che desiderano acquisire la personalità giuridica. Il comma 4 indica come patrimonio minimo una somma disponibile e liquida di almeno 30mila euro per le fondazioni e di almeno 15mila euro per le associazioni.
Ecco chi sono gli esclusi dal RUNTS. Gli enti che non possono essere ritenuti del terzo settore
Oltre alle fondazioni di origine bancaria ci sono altre realtà associative e senza scopo di lucro che vengono escluse dalla riforma. In particolare, non si possono ritenere enti del terzo settore:
- i sindacati;
- le formazioni politiche;
- le associazioni politiche;
- le amministrazioni pubbliche;
- le associazioni di rappresentanza di categorie economiche e professionali;
- le associazioni di datori di lavoro e gli enti che sono controllati, coordinati o diretti dagli enti citati fino ad ora.
Di conseguenza una donazione che è controllata, coordinata o diretta da una realtà identificata dal comma 2 dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo del 2001, non può richiedere la registrazione al Runts in quanto non è un ente del terzo settore.
Ogni chiarimento in ordine alla richiesta di trasmigrazione, iscrizione al Runts, adeguamento dello statuto e dell’atto costitutivo e dell’individuazione della migliore forma associativa per le fondazione e associazioni, enti filantropici e benefici compila i campi del modulo di contatto. Sarete richiamati al più presto dagli avvocati dello studio legale Damiani&Damiani