Aggiornato luglio 2026 — Avv. Irene Damiani, Studio Legale Internazionale Damiani & Damiani, Palermo
Con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto definitivamente il cosiddetto “minor issue“: il figlio minore che ha acquisito alla nascita, per ius soli, la cittadinanza del Paese estero non perde la cittadinanza italiana se il genitore si naturalizza straniero durante la sua minore età (art. 7 L. 555/1912). Perde la cittadinanza solo il minore che possedeva esclusivamente quella italiana e acquista quella straniera a titolo derivativo per effetto della naturalizzazione del genitore convivente (art. 12). Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la riforma del 2025 (art. 3-bis L. 91/1992) non si applica alle domande giudiziali depositate prima del 27 marzo 2025.
Perché questa sentenza è decisiva
Il “minor issue” è stato per anni il principale ostacolo interpretativo nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, soprattutto per i discendenti di emigrati in Paesi che attribuiscono la cittadinanza per nascita sul territorio (Stati Uniti, Brasile, Argentina, Venezuela, Canada). Il contrasto giurisprudenziale, emerso con particolare evidenza a partire dal 2022, riguardava il coordinamento tra due norme della legge n. 555 del 1912: l’art. 7, che consente al figlio nato all’estero di conservare la cittadinanza italiana, e l’art. 12, che prevede la perdita della cittadinanza da parte del figlio minore in caso di naturalizzazione straniera del genitore.
La Prima Sezione civile, con le ordinanze interlocutorie nn. 20122 e 20129 del 18 luglio 2025, aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite, che hanno discusso la causa all’udienza del 14 aprile 2026. La sentenza n. 24045/2026 (Presidente D’Ascola, Relatore Pazzi), depositata il 26 luglio 2026, decide un caso emblematico: il diniego di riconoscimento della cittadinanza a minori, figli di un soggetto nato cittadino italiano, la cui madre — nata a sua volta cittadina italiana — si era naturalizzata in Venezuela.
I quattro principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite
1. La riforma non tocca i ricorsi depositati prima del 27 marzo 2025. L’art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal d.l. 36/2025 convertito nella legge 74/2025, «non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore».
2. Il minore bipolide dalla nascita conserva la cittadinanza italiana (art. 7). Il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiana in uno Stato dove la cittadinanza si acquista a titolo originario per ius soli, «è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano», salvo diverse disposizioni di trattati internazionali o rinuncia formale una volta raggiunta la maggiore età.
3. L’art. 12 si applica solo al minore esclusivamente italiano. Soltanto il minore non emancipato «che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana» può subire la perdita della cittadinanza per effetto della naturalizzazione del genitore con cui condivide la residenza, ove acquisti a titolo non originario quella straniera.
4. Piena equiparazione tra linea materna e paterna. L’equiparazione della madre al padre, conseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, opera non solo per la trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche per le conseguenze della perdita della cittadinanza da parte del genitore.
Cosa significa in pratica: due esempi
Esempio 1 — Stati Uniti. I cittadini americani figli di cittadini italiani, che hanno acquistato la cittadinanza americana alla nascita per ius soli, non perdono la cittadinanza italiana se il genitore si naturalizza volontariamente americano durante la loro minore età. La linea di trasmissione resta integra.
Esempio 2 — Brasile e la Grande Naturalizzazione. I figli minori dei cittadini italiani naturalizzati involontariamente per effetto della Grande Naturalizzazione brasiliana non hanno perso la cittadinanza italiana. Anche in questi casi la catena iure sanguinis non si è interrotta.
Attenzione: cosa la sentenza non risolve
La pronuncia delle Sezioni Unite chiude la questione interpretativa sugli artt. 7 e 12 della legge del 1912, ma non decide la sorte dei ricorsi per la cittadinanza italiana iure sanguinis, depositati dopo il 27 marzo 2025. Per questi ultimi resta pendente la questione della legittimità della riforma: con l’ordinanza n. 147/2026 la Corte costituzionale ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la valutazione sulla compatibilità dell’art. 3-bis con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE. Chi deposita oggi il ricorso beneficerà direttamente di un’eventuale pronuncia favorevole della CGUE. Sul punto rinviamo alla nostra analisi critica della sentenza n. 63/2026 e del rinvio pregiudiziale.
Lo Studio Damiani & Damiani, con sede a Palermo e copertura internazionale in USA, Argentina, Brasile e Spagna, assiste i discendenti di cittadini italiani nei procedimenti giudiziali di riconoscimento della cittadinanza, inclusi i casi finora bloccati dal minor issue.
FAQ
Cos’è il “minor issue” nella cittadinanza italiana iure sanguinis? Il “minor issue” è la questione interpretativa sugli artt. 7 e 12 della legge n. 555/1912: ci si chiedeva se il figlio minorenne di un cittadino italiano perdesse la cittadinanza italiana quando il genitore si naturalizzava straniero. Molti consolati e alcuni tribunali ritenevano interrotta la linea di trasmissione, negando il riconoscimento ai discendenti. Con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il minore nato con doppia cittadinanza (italiana per sangue e straniera per ius soli) conserva la cittadinanza italiana anche se il genitore si naturalizza durante la sua minore età.
Cosa hanno deciso le Sezioni Unite con la sentenza n. 24045/2026? Le Sezioni Unite hanno enunciato quattro principi: la riforma del 2025 non si applica ai ricorsi giudiziali depositati prima del 27 marzo 2025; il minore bipolide dalla nascita per ius soli conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione del genitore (art. 7 L. 555/1912); perde la cittadinanza solo il minore che possedeva esclusivamente quella italiana e acquista quella straniera a titolo derivativo (art. 12); l’equiparazione tra madre e padre vale anche per gli effetti della perdita della cittadinanza. È una decisione vincolante come precedente autorevole per tutti i giudizi in corso.
Mio nonno si è naturalizzato americano quando mio padre era minorenne: ho diritto alla cittadinanza italiana? Se tuo padre era nato negli Stati Uniti e aveva quindi acquisito alla nascita la cittadinanza americana per ius soli, la risposta delle Sezioni Unite è favorevole: tuo padre non ha perso la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del nonno, e la linea di trasmissione verso di te è rimasta integra. Occorre però verificare la posizione complessiva della tua linea genealogica e l’impatto della riforma del 2025 sul tuo caso concreto, che dipende anche dalla data di deposito dell’eventuale ricorso e dall’esito del rinvio alla Corte di Giustizia UE.
La sentenza vale anche per i discendenti della Grande Naturalizzazione brasiliana? Sì. I figli minori dei cittadini italiani naturalizzati involontariamente per effetto della Grande Naturalizzazione brasiliana di fine Ottocento non hanno perso la cittadinanza italiana. La naturalizzazione involontaria del genitore non interrompe la catena di trasmissione iure sanguinis verso i discendenti. Si tratta di uno dei chiarimenti di maggiore impatto pratico per le famiglie italo-brasiliane, che rappresentano una delle comunità più numerose tra i richiedenti la cittadinanza italiana per discendenza.
Il minor issue è risolto anche per chi deposita il ricorso adesso, dopo la riforma del 2025? La sentenza n. 24045/2026 risolve la questione interpretativa storica, valida per tutte le linee genealogiche. Tuttavia, per i ricorsi depositati dopo il 27 marzo 2025 resta pendente la questione della legittimità della riforma (art. 3-bis L. 91/1992): la Corte costituzionale, con ordinanza n. 147/2026, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la valutazione sulla compatibilità della norma con il diritto europeo. Chi deposita ora il ricorso potrà beneficiare direttamente di un’eventuale pronuncia favorevole della CGUE; in caso di pronuncia sfavorevole, resterebbero percorribili il risarcimento del danno e il ricorso alla CEDU.













