L’impresa è sempre più soggetto sociale e responsabile. Ha un ruolo nella definizione della nuova procedura concorsuale d’insolvenza nei confronti dei creditori e per gli accordi per la ristrutturazione del debito prevista dalla nuova riforma della legge fallimentare.
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Prima di dichiarare un soggetto imprenditoriale fallito, ovvero in liquidazione giudiziaria, il nuovo codice della crisi d’impresa ha previsto una fase di allerta stragiudiziale interna ed esterna all’impresa, cui è delegato il compito di:
- far emergere la crisi finanziaria;
- aiutare l’impresa a risanare e ristrutturare il debito.
Tuttavia, anche l’Impresa deve fare la sua parte assumendo un ruolo di responsabilità che il codice civile individua negli obblighi di:
- Istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi;
- Incrementare il principio di responsabilità degli amministratori;
- Ampliare le ipotesi in cui nelle S.r.l. è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo revisore;
- Prevedere nuovi compiti da attribuire agli organi di controllo dell’impresa, collegio sindacale, sindaco, revisori dei conti.
Procedure di allerta, di composizione assistita della crisi e ristrutturazione del debito. Ruolo dell’impresa.
Gli obblighi a carico dell’impresa fanno capo all’art. 375 del Codice della crisi d’impresa e riguardano l’obbligo “di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e (del rischio) della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Significa che alla stessa impresa conviene dotarsi di strumenti in grado di monitorare costantemente il suo andamento finanziario e, attraverso i suoi organi di controllo, coinvolgere gli amministratori per portarli a conoscenza dello stato di crisi e gestire la crisi ovvero di attivare l’allerta ancora prima della segnalazione all’OCRI, al fine di comporre il più velocemente possibile la crisi e garantire la continuità finanziaria dell’impresa nell’interesse dei soggetti coinvolti, lavoratori dipendenti e creditori.
Controllo dello stato finanziario dell’impresa ed eventuale allerta preventiva
In questa fase i ruoli degli organi di controllo dell’impresa sono vitali, perché è su di essi che ricade il compito di capire la permanenza dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. Ovvero devono individuare e segnalare l’esistenza di fondati indizi di crisi per i quali gli amministratori dell’impresa devono agire per tempo, per programmare l’andamento della gestione della crisi e risolverla in tempi brevi, 90/180 giorni, dopo i quali hanno l’obbligo di segnare all’OCRI lo stato di crisi.
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Sanzioni previste per l’impresa
Le sanzioni previste per chi deroga alla responsabilità di controllare che l’impresa non entri in crisi e, se dovesse capitare, che attivi tempestivamente tutte le procedure per poterla governare e garantire i creditori con una procedura d’allerta negoziale, rientrano nelle possibilità di:
- aggravare la posizione di responsabilità civile e penale nei confronti dei soggetti responsabili dell’impresa;
- limitazione dell’utilizzo delle procedure concorsuali negoziali per la gestione dell’insolvenza, sostituite dalle liquidazione giudiziale d’insolvenza (il vecchio fallimento);
- impossibilità di godere delle agevolazioni nella restituzione del debito, previste dal nuovo codice per la gestione dell’ex fallimento dell’impresa.
In pratica, in caso di omessa o inadeguata risposta o di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, l’organo di controllo revisore interno all’impresa è tenuto ad attivare la procedura di allerta esterna, informando senza indugio l’OCRI e fornendo allo stesso ogni elemento utile per le relative determinazioni. In questo caso la sanzione prevista è il coinvolgimento dell’organo di controllo dell’impresa nella responsabilità solidale dell’impresa.
Costi di gestione e prevenzione della crisi d’impresa
I Costi di gestione delle procedure di insolvenza e degli aspetti organizzativi sono rintracciabili nella necessità che l’impresa si doti di un efficace sistema di analisi e di supervisione del suo assetto:
- organizzativo;
- contabile;
e degli squilibri di carattere:
- reddituale;
- patrimoniale;
- finanziario.
Controllo e monitoraggio dello stato di crisi finanziaria dell’impresa
Il controllo ed il monitoraggio avviene attraverso esperti analisti e l’assistenza legale di un avvocato di fiducia dell’azienda, ormai soggetto qualificato inderogabile che prima nella gestione interna dell’allerta e poi davanti all’OCRI possa aiutare a gestire la procedura dall’allerta negoziata nell’interesse della continuità aziendale e dello stato di salute finanziaria dell’impresa.
In sintesi e come è già stato rilevato, l’allerta sulla crisi ricade su 2 soggetti specifici:
- Organi di controllo e di revisione interni all’impresa, che rilevano gli indicatori di crisi;
- Creditore pubblico qualificato, INPS, Agenzia Entrate, Agente Riscossione Tributi.
Gli organi di controllo interno ed esterno all’azienda rilevano la presenza di debiti scaduti oltre un certo limite stabilito dalla Legge.
La successiva fase è relativa alla:
- Segnalazione degli indicatori di crisi da parte dell’organi di controllo dell’impresa, all’organo amministrativo dell’impresa (Amministratore delegato, Consiglio di Amministrazione, Sindaci ecc)
- Segnalazione al debitore da parte dei creditori pubblici qualificati dei debiti non pagati oltre una certa misura a seconda dell’Impresa.
Ma le procedure a garanzia e tutela dell’impresa non sono ancora finite. Infatti, nel primo caso è solo in mancanza di adeguate soluzioni intraprese dall’impresa per risolvere la crisi debitoria, che gli organi di controllo e di revisione dell’impresa, ovvero lo stesso imprenditore, inoltrano la segnalazione dello stato di crisi all’OCRI.
Nel secondo caso, in mancanza di estinzione e regolarizzazione del debito, sono i creditori pubblici a inoltrare la segnalazione dello stato di crisi all’OCRI per l’eventuale attivazione della procedura d’allerta.
Tipo di imprese su cui ricadono vantaggi, obblighi e sanzioni previste dal nuovo codice della crisi d’impresa.
l’art. 2381 c.c. il 5° comma dell’art. 2475 c.c e il 2° comma dell’art. 2086 c.c prevedono l’obbligo di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa. In sostanza le imprese che devono adeguare gli statuti e dotarsi dell’organo di controllo o del revisore interno sono;
- Società per azioni;
- Società cooperative o consortili a cui si applicano le norme sulle S.p.A.);
- Società cooperative o consortili a cui si applicano le norme sulle S.r.l.);
- Società di persone ed alle società consortili che adottano le forme delle società di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice);
Sono escluse le società semplici perché non possono esercitare attività commerciali, cioè di impresa, caratteristica che prevista dal 2° comma dell’art. 2086 c.c.
Infine, ai sensi del 5° e 6° comma dell’art. 2381 c.c. gli organi amministrativi delegati dal CdA hanno l’obbligo di riferire al consiglio di amministrazione o al collegio sindacale (o al sindaco unico o al revisore unico delle Srl o al sindaco unico delle cooperative a cui si applica la disciplina delle S.r.l.), con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, per cui ognuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio di amministrazione siano fornite informazioni relative a qualsiasi aspetto della gestione della società.
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