L’OCRI è l’Organismo di Composizione della Crisi di un’impresa per la ristrutturazione del debito d’impresa previsto dal nuovo codice di insolvenza in caso di crisi dell’azienda. L’OCRI è una novità della riforma delle procedure concorsuali e della nuova legge sul fallimento riformata con il nuovo codice della crisi d’impresa. L’organo è istituito presso la Camera di Commercio ed è composto da un referente, che si identifica nel segretario generale della CCIAA di pertinenza, e da tre membri:
- uno nominato dalla Camera di Commercio;
- uno dal Presidente del Tribunale;
- uno dalle Associazioni di rappresentanza imprenditoriale.
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L’OCRI è un organismo che può essere attivato dai debitori ovvero dagli organi deputati al controllo dello stato di salute e regolarità finanziaria dell’impresa o dell’azienda che sono:
- Agenzia delle Entrate;
- Inps;
- Agenzia Riscossione Tributi;
- Collegio sindacale delle società ovvero organi di controllo interno della società, revisori dei conti ecc.
In caso di problemi di insolvenza dell’impresa o di mancati versamenti degli oneri a loro dovuti non superiori ad una soglia stabilita dalla legge, l’Agenzia delle Entrate, o l’INPS, o l’Agenzia di Riscossione o gli organi di controllo finanziario della società segnalano lo stato di crisi dell’impresa al referente. Il referente deve dare comunicazione della segnalazione all’organo di controllo della società (qualora la segnalazione non fosse stata inoltrata da questi ultimi) e attivare l’iter per le designazioni dei 3 membri esperti del collegio avviando contestualmente la procedura di allerta.
Di conseguenza, L’OCRI ha l’obbligo di segnalare:
- tempestivamente all’imprenditore, che la sua esposizione debitoria ha superato i limiti fissati dal codice della crisi; stabilire un termine per la regolarizzazione della sua posizione e, in caso di mancata regolarizzazione;
- avviare la domanda di accesso alla procedura di allerta che è assistita e garantita con la consulenza legale per la tutela dell’impresa e del creditore.
Recuperare il credito e il ruolo dell’imprenditore nella gestione della crisi
La procedura di allerta è la novità delle nuove procedure fallimentari perché si pone come strumento stragiudiziale per la risoluzione della crisi di impresa al fine di evitare l’insolvenza, accompagnata dall’ assistenza legale. Nel caso dovesse fallire la procedura d’allerta interviene la liquidazione giudiziale, che sostituisce il vecchio fallimento.
Per recuperare il credito, quindi, i creditori intervengono nella crisi d’impresa in un’attività negoziale che è gestita in modo privatistico, limitando quanto più è possibile l’intervento del giudice, con l’aiuto di un avvocato che assiste l’impresa. Infatti, la procedura di allerta è gestita con l’ assistenza e la consulenza di organismi privati e da consulenti legali e avvocati sia per i debitori che per i creditori.
L’imprenditore e la necessità di dotarsi della consulenza legale in azienda
La riforma del codice della crisi d’insolvenza prevede precisi obblighi di informazione in capo all’imprenditore della piccola e media impresa, per consentire una diagnosi tempestiva dello stato di salute dell’impresa, il quale è chiamato a prendere coscienza degli obblighi contabili e finanziari dell’attività dell’impresa. Per evitare le procedure giudiziale e stragiudiziale l’imprenditore:
- ha l’obbligo di dotarsi di misure idonee e tempestive per rilevare lo stato di crisi;
- deve assumere tutte le iniziative necessarie per scongiurare lo stato di crisi;
- deve informare sullo stato di crisi dell’impresa gli organi preposti.
In sintesi, la nuova procedura di allerta di diritto civile è stata pensata per essere gestita dall’OCRI. L’organismo di composizione della crisi d’impresa è un organismo stragiudiziale di garanzia per debitori e creditori il quale, in caso di avvio della procedura di allerta, fissa un termine di 3/6 mesi per la ricerca di una soluzione concordata con i creditori per scongiurare la liquidazione giudiziale e trovare accordi negoziati di saldo e stralcio con i creditori e di dilazioni di pagamento dei debiti. Gli attori della crisi d’impresa sono, quindi, da un lato l’OCRI e dall’altro il consulente legale dell’azienda.
Composizione della procedura di allerta
Trascorso il tempo previsto dalla riforma del diritto societario la procedura d’allerta di chiude con la composizione della crisi secondo le modalità negoziate dall’OCRI, anche con l’assistenza del giurista di impresa. Ma se il debitorie non ottempera alle disposizioni negoziate, il collegio degli esperti dell’OCRI procede con:
- la valutazione dello stato di insolvenza dell’impresa;
- comunica agli autori della segnalazione l’esito della procedura d’allerta, i quali decidono in autonomia se intraprendere l’azione di liquidazione giudiziale;
- informa il referente che comunica con il pubblico ministero competente.
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