L’aspettativa per un concorrente che partecipa ad un concorso per un dottorato di ricerca all’università o per un concorso per ricercatore a tempo determinato A/B in uno dei tanti settori disciplinari è alta. Ma cosa succede se, per ipotesi, uno dei concorrenti ritenuti non idonei vuole fare ricorso o vuole saperne di più sulle modalità di valutazione della commissione? Per esempio, l’ abilitazione scientifica nazionale è un requisito o è oggetto di valutazione?
I soggetti titolari della vertenza al Tar Lazio. Ricercatori universitari a tempo determinato e titolari di assegno di ricerca
Vi abbiamo già parlato della stabilizzazione dei precari dell’università e del ricorso di un ricercatore a tempo determinato che ha inoltrato ricorso al TAR per chiedere ai sensi della Legge Madia, la stabilizzazione e la trasformazione del contratto di ricercatore a tempo determinato di Tipo A/B in uno a tempo indeterminato a condizione di possedere i seguenti requisiti
- Ricercatori che hanno superato 36 mesi di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato;
- Ricercatori con un unico contratto di lavoro a tempo determinato di tipo A.
- Ricercatori che hanno superato 36 mesi di servizio avendo contratti a tempo determinato e altri contratti flessibili.
Tra l’altro il ricorso per la stabilizzazione può essere fatto anche dai titolari di assegno di ricerca se in possesso dei requisiti necessari. In questo caso la vertenza è proposta al Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa il quale ha il compito di monitorare e assicurare la garanzia e il rispetto delle disposizioni della Carta Sociale Europea, che insieme alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo completa il sistema di riconoscimento dei diritti dell’uomo per quel che riguarda l’aspetto diritti sociali ed economici garantiti dall’art. 117 della Costituzione italiana.
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Il TAR Lazio ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea il ricorso del ricercatore a tempo determinato di tipo A, che per primo in Italia ha richiesto la stabilizzazione all’Università di appartenenza di Roma Tre. Nell’attesa della decisione della CGUE, se decidi di ricorrere anche tu per ottenere la stabilizzazione del tuo contratto RTDA/B, le modalità di presentazione dell’istanza di stabilizzazione prevedono l’invio al proprio ateneo di una lettera con la richiesta di istanza di stabilizzazione. Trascorsi 30 giorni si può procedere alla presentazione del ricorso al silenzio o al diniego della richiesta da parte dell’Università italiana di appartenenza. Bisogna cogliere al volo l’occasione. LA FINESTRA PER OTTENERE LA STABILIZZAZIONE SI CHIUDE NEL 2020.
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Tieni conto che la legge prevede anche la possibilità di ottenere il Risarcimento del danno comunitario. L’Unione Europea ha già interdetto alle Università, e in generale alla Pubblica Amministrazione, la reiterazione e l’alimentazione del precariato. Per questo motivo le migliaia di lavoratori precari nelle pubbliche amministrazioni stanno via via per essere inseriti e assorbiti dai piani di stabilizzazione imposti dalla Legge Madia. Ma il principio vale anche per i ricercatori universitari precari. I requisiti per aderire al ricorso per ottenere il risarcimento del danno comunitario sono:
- Aver prestato negli ultimi 8 anni, ed entro il 31 dicembre 2017, almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo, presso una pubblica amministrazione;
- Possedere la titolarità di un contratto di lavoro a tempo determinato dopo il 28 agosto 2015;
- Aver superato come vincitore o come idoneo, una procedura concorsuale ed essere stato assunto dalla relativa graduatoria con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione.
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Il ricorso dei dottori di ricerca all’abilitazione all’insegnamento è un altro fronte aperto nel mondo accademico, dell’istruzione e della scuola. Diverse sono stati finora i ricorsi inoltrati sia collettivi sia individuali e le sentenze anche del Consiglio di Stato. Con la sentenza 130/2019 della Corte costituzionale la vicenda è per il momento conclusa.
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Ma se volessi accorciare i tempi ed adire al Ricorso ad uno dei tanti concorsi delle Università italiane per dottore di ricerca o per ricercatore di Tipo A/B?
Le Università italiane bandiscono periodicamente e in funzione delle risorse disponibili concorsi per dottorato di ricerca o per ricercatore RTD di tipo A o B. Le modalità di nomina della commissione di valutazione, dello svolgimento dei concorsi e dei parametri e criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum vitae dei candidati sono disposte in modo diverso tra le Università, per via dell’ampia autonomia di cui godono gli Atenei.
Proprio per questo motivo un candidato potrebbe essere oggetto di valutazione completamente diversa, pur partecipando a due concorsi per il medesimo settore disciplinare ma in due università diverse.
In questo caso potresti voler fare un ricorso. Ecco cosa puoi aspettarti da un’azione legale di questo genere
Nel caso di vittoria di un ricorso contro un concorso per dottore di ricerca o per ricercatore di tipo A/B, l’effetto non è la pubblicazione di un nuovo bando. Il Tar dispone che venga effettuata una nuova valutazione dei candidati da una commissione diversamente composta, che deve tenere conto di quanto il Tar ha scritto nella sentenza.
Se vengono sollevate questioni legate all’attribuzione di punteggi numerici (senza che vi sia grande margine di discrezionalità della commissione) può anche succedere che la stessa sentenza indichi il punteggio che deve essere attribuito o tolto, vincolando di fatto l’attività successiva della nuova commissione che dovrà prendere atto della decisione e rifare i calcoli senza passare attraverso una nuova attività valutativa, ma determinando conseguentemente il vincitore.
L’eventuale individuazione dei parametri di valutazione solo dopo che la commissione viene a conoscenza dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum dei candidati non è ammissibile.
Una fattispecie del genere è in contrasto con l’art. 97 della Costituzione e costituisce un grave vizio degli atti della selezione. Ci sono numerosi precedenti in tal senso. Ovviamente la previa conoscenza dei nominativi dei candidati rispetto alla predeterminazione dei criteri di valutazione deve emergere dai verbali. Se così non è, la questione deve essere fatta valere non innanzi al Tar, ma al giudice penale qualora sia possibile prospettare elementi di reato.