È noto che l’Ordinamento Giuridico Italiano riconosce diversi regimi legali per le coppie che vogliono unirsi e condividere insieme la loro vita:
- Il matrimonio, che è l’istituzione giuridica e sociale che tradizionalmente sancisce l’unione tra un uomo e una donna;
- L’unione civile, che è un tipo di unione dagli effetti simili al matrimonio, ma riservata alle coppie dello stesso sesso;
- La convivenza di fatto, che riconosce alle coppie conviventi, sia eterosessuali che omosessuali, non necessariamente unite da un rapporto sentimentale o da una relazione affettiva ma anche solo di reciproca solidarietà e sostegno, una serie di diritti e doveri simili, ma non uguali, a quelli del matrimonio e delle unioni civili;
- La coppia di fatto, che è composta generalmente da 2 persone che vivono insieme in una relazione affettiva stabile, ma che non hanno formalizzato il loro rapporto con un matrimonio, un’unione civile, o un contratto di convivenza di fatto. Questo tipo di rapporto non ha uno specifico riconoscimento legale in Italia, tuttavia, la legge riconosce alcuni diritti ai conviventi di lungo periodo in determinate circostanze, per esempio diritti in caso di decesso del partner.
I diritti riconosciuti alla coppia di fatto, alla convivenza di fatto, all’unione civile
I diritti dei conviventi in coppia di fatto
Le coppie di fatto, sebbene non godano di uno specifico riconoscimento giuridico formale in Italia, hanno alcuni diritti riconosciuti, soprattutto se possono dimostrare una convivenza stabile e duratura. I principali diritti riconosciuti alle coppie di fatto sono:
- Diritti di assistenza:
- Visite in ospedale: In caso di malattia o ricovero, il partner di una coppia di fatto ha il diritto di visitare e assistere il compagno in ospedale, paragonato ai familiari.
- Informazioni sanitarie: Il convivente ha il diritto di essere informato sullo stato di salute del partner.
- Diritti di subentro nel contratto di locazione:
- In caso di decesso del titolare del contratto di affitto, il partner convivente ha il diritto di subentrare nel contratto di locazione, a condizione che la convivenza fosse stabile e continuativa.
- Diritti patrimoniali:
- Le coppie di fatto possono stipulare un contratto di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali durante la convivenza e in caso di cessazione della stessa. Questo contratto può disciplinare la suddivisione delle spese comuni, la proprietà dei beni acquistati durante la convivenza, ecc.
- Diritti di successione:
- A differenza delle unioni civili o del matrimonio, le coppie di fatto non godono automaticamente di diritti di successione. Tuttavia, il partner può essere nominato erede tramite testamento.
- Assegno di mantenimento:
- In caso di cessazione della convivenza, il partner economicamente più debole potrebbe avere diritto a un assegno di mantenimento, se stipulato nel contratto di convivenza.
- Diritti nei procedimenti penali:
- In caso di morte del partner per fatto illecito di un terzo, il convivente ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali.
Questi diritti derivano dalla giurisprudenza e dalle leggi che, anche se non formalmente riconoscono le coppie di fatto come un’entità giuridica autonoma, comunque offrono una certa tutela alle persone conviventi di fatto che la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, con l’andar del tempo, evolvono modificando l’interpretazione del codice civile e delle leggi
I diritti riconosciuti ai conviventi di fatto
La convivenza di fatto, disciplinata dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), riconosce alle coppie conviventi, sia eterosessuali che omosessuali, una serie di diritti e doveri. Ecco i principali diritti riconosciuti ai conviventi di fatto:
- Assistenza e accesso alle informazioni sanitarie:
- Il convivente di fatto ha diritto di assistere il partner in ospedale, come un familiare, e di essere informato sullo stato di salute del partner, ricevendo informazioni sanitarie e avendo accesso alla cartella clinica.
- Diritti successori su contratto di locazione:
- In caso di morte del titolare del contratto di locazione, il partner convivente ha il diritto di subentrare nel contratto di affitto, a condizione che la convivenza fosse stabile e continuativa.
- Diritti patrimoniali:
- I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per disciplinare i loro rapporti patrimoniali durante la convivenza e in caso di cessazione della stessa. Questo contratto può regolare la divisione delle spese, la proprietà dei beni acquistati durante la convivenza, e può includere clausole sull’assegnazione della casa comune in caso di separazione.
- Assegno di mantenimento:
- In caso di cessazione della convivenza, il partner economicamente più debole potrebbe avere diritto a un assegno di mantenimento, se previsto nel contratto di convivenza.
- Diritti di successione:
- Diversamente dai coniugi o dalle unioni civili, i conviventi di fatto non hanno un automatico diritto di successione. Tuttavia, possono essere nominati eredi tramite testamento.
- Tutela in caso di morte o infortunio del partner:
- In caso di morte o infortunio grave del partner per fatto illecito di un terzo, il convivente di fatto ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. A determinate condizioni può chiedere il riconoscimento della reversibilità pensionistica.
- Assistenza in caso di malattia e interdizione:
- Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione, inabilitazione o grave malattia del partner, previo consenso del giudice.
- Diritti relativi alla residenza e alla casa comune:
- In caso di cessazione della convivenza, il giudice può attribuire il diritto di continuare a vivere nella casa comune al partner che si trova in difficoltà, soprattutto se ci sono figli minori o economicamente non autosufficienti.
Questi diritti offrono una protezione legale significativa ai conviventi di fatto, pur senza equiparare completamente il loro status a quello delle coppie sposate o unite civilmente.
I diritti riconosciuti ai coniugi delle unioni civili
Le unioni civili, introdotte in Italia con la Legge n. 76/2016 (nota come Legge Cirinnà), sono riservate alle coppie dello stesso sesso e conferiscono una serie di diritti e doveri simili a quelli del matrimonio. Ecco i principali diritti riconosciuti alle unioni civili:
- Diritti personali:
- Assistenza morale e materiale: I partner uniti civilmente hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, come previsto per i coniugi nel matrimonio.
- Coabitazione: I partner devono vivere insieme, salvo che non sia stabilito diversamente per accordo comune.
- Cognome: È possibile scegliere di assumere un cognome comune, decidendo quale dei cognomi dei partner utilizzare. Questo cognome può essere aggiunto al proprio o sostituirlo.
- Diritti patrimoniali:
- Regime patrimoniale: Il regime patrimoniale delle unioni civili, in assenza di una diversa scelta, è la comunione dei beni, come per il matrimonio.
- Successione ereditaria: I partner di un’unione civile godono degli stessi diritti successori dei coniugi sposati, inclusa la pensione di reversibilità e la quota legittima dell’eredità.
- Diritti previdenziali e assistenziali:
- Pensione di reversibilità: In caso di decesso di uno dei partner, l’altro ha diritto a percepire la pensione di reversibilità, come avviene per i coniugi.
- Trattamenti di fine rapporto e indennità: Il partner superstite ha diritto a ricevere il trattamento di fine rapporto e altre indennità previste per i coniugi in caso di morte del partner.
- Diritti e doveri nei confronti dei figli:
- Sebbene l’unione civile non preveda l’adozione congiunta di bambini, il partner può ricorrere all’adozione in casi particolari (stepchild adoption), ad esempio per adottare il figlio biologico dell’altro partner, se questo è nell’interesse superiore del minore.
- Diritti relativi alla salute e all’assistenza:
- I partner uniti civilmente hanno il diritto di visitarsi e assistersi reciprocamente in caso di malattia o ricovero ospedaliero, e di essere informati sullo stato di salute del partner.
- Amministratore di sostegno: In caso di interdizione, inabilitazione o grave malattia di un partner, l’altro può essere nominato tutore o curatore dal giudice.
- Diritto di risarcimento:
- In caso di morte o lesioni personali gravi di uno dei partner per fatto illecito di un terzo, l’altro partner ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.
- Scioglimento dell’unione civile:
- Le unioni civili possono essere sciolte per volontà di uno o entrambi i partner, seguendo una procedura simile a quella del divorzio. Non è previsto un periodo di separazione obbligatoria, come nel matrimonio, e il procedimento può essere avviato subito dopo la richiesta.
In sintesi, l’unione civile offre ai partner dello stesso sesso un riconoscimento legale molto vicino a quello del matrimonio, con diritti e doveri che coprono aspetti personali, patrimoniali, successori e assistenziali.