La regola generale della nostra guida alla comprensione della doppia tassazione societaria e reddito da capitale è:
- I dividendi spettanti alla società estera vengono pagati alla società e potrebbero essere tassati in aggiunta in Italia sull’imposta sul capitale versato all’estero.
- I dividendi delle persone fisiche verrebbero pagati sui conti correnti delle persone fisiche residenti in Italia, al netto dell’imposta secondo la legge italiana sui dividendi, o fuori dall’Italia nell’eventuale addizionale sui dividendi in uscita se uno dei soci è fiscalmente residente nel paese di provenienza della società.
Un altro aspetto riguarda il versamento dell’IVA e i casi di esenzione quando l’attività svolta dalle società estere con sede in Italia, coinvolge persone giuridiche fuori dall’Italia.
Come si pagano le tasse sui dividendi societari in Italia ed evitare la doppia imposizione fiscale
Relativamente a tutte le forme societarie il codice civile italiano stabilisce che la partecipazione societaria si traduce in azioni o quote di capitale che possono essere possedute da persone fisiche o giuridiche in azioni nei casi di S.p.A. e S.a.p.A. o da quote societarie in caso di S.r.l.
La differenza tra redditi di capitale e redditi di impresa. I dividendi e la doppia imposizione sui dividendi
In sintesi:
- Il reddito di impresa è il profitto economico realizzato dall’esercizio di un’attività di impresa;
- Il reddito da capitali ovvero i dividendi è il reddito derivato in Italia o all’estero dall’impiego di denaro investito in quote o azioni societarie.
Modalità di tassazione dei dividendi pagati da Società residente in Italia a Società o persone fisiche residenti in Italia
La tassazione di azioni e dividendi varia a seconda di due fattori fondamentali:
- la percentuale di partecipazione detenuta dal socio;
- la localizzazione della società che eroga i dividendi.
Relativamente alla tassazione dei guadagni derivanti da partecipazione societaria una macro distinzione è data:
- dalla quotazione in borsa o meno della società;
- alla quota societaria posseduta dal socio.
L’altro criterio da considerare per la tassazione è la localizzazione della società della quale si possiede parte o tutto il capitale in azioni o quote. Un avvertimento è d’obbligo, la regola generale è che in Italia lo Stato, ovvero il Fisco, penalizza i dividendi corrisposti da società che producono utili in Stati a fiscalità privilegiata.
Regole di tassazione dei dividendi per società residenti per evitare la doppia imposizione fiscale
Nel caso dei dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni qualificate, la tassazione da applicare e la relativa aliquota dipendono dal soggetto destinatario dei dividendi medesimi ovvero:
- base imponibile fissa del 26% per le persone fisiche non in regime di impresa
- base imponibile al 58% per le persone fisiche operanti in regime di impresa
- esenzione al 95% per le società di capitali
Nel caso dei dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni non qualificate l’applicazione della tassazione e dell’aliquota variano per:
- base imponibile fissa per le persone fisiche non titolari di partita IVA
- base imponibile del 58% per le persone fisiche titolari di partita IVA e le società di persone
- esenzione del 95% per le società di capitali.
Tassazione dei dividendi in uscita dall’italia da società residenti verso società estere dell’Unione Europea o SEE white list per evitare la doppia imposizione sui dividendi
Quando è una società di capitali italiana che eroga dividendi a società estera le regole della tassazione sono 2:
- La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
- Qualora i dividendi in uscita siano corrisposti a società o enti residenti in Paesi UE o SEE soggette ad imposta sul reddito delle società negli Stati membri di residenza (UE, SEE white list) la ritenuta in uscita è pari all’1,20% a titolo di imposta.
Le condizioni per poter godere dell’aliquota ridotta e non essere soggette a doppia imposizione fiscale internazionale sono:
- le società estere devono essere sottoposte a regime di tassazione societaria nel paese di residenza;
- la residenza delle società deve essere localizzata in uno dei paesi ricadenti o nell’UE o nella SEE o nella White List.
La doppia tassazione europea e l’applicazione della direttiva “madre/figlia” sui dividendi in uscita
La Direttiva Madre Figlia è la numero 2011/96/UE che definisce l’ambito oggettivo di applicazione della tassazione dei dividendi in uscita in ambito UE. Si tratta di un trattamento di favore per evitare o contenere la doppia imposizione fiscale dei dividendi per le società in ambito UE La Direttiva Madre Figlia, sostanzialmente, è una disciplina di favore che consente, al rispetto di alcuni requisiti, quanto segue:
- La non applicazione della ritenuta in uscita sui dividendi erogati in ambito UE;
- L’eventuale rimborso della ritenuta subita dalla società che percepisce il dividendo in ambito UE.
I requisiti della direttiva madre figlia per evitare la doppia tassazione economica in ambito europeo UE
Per evitare la doppia tassazione economica in ambito UE le società devono avere i seguenti requisiti:
- Le società devono essere società di capitali;
- La società madre detiene una partecipazione diretta non inferiore al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- Le società risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- Le società sono soggette a tassazione nello stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati;
- La partecipazione societaria è detenuta ininterrottamente per almeno due anni.
Ritenute sui dividendi societari corrisposti a soggetti non residenti in Italia e che non rientrano nell’UE, nella SEE White List
In questi casi ovvero nei casi in cui il regime della doppia imposizione fiscale non rientra tra quelli previsti dalla Direttiva Madre Figlia, le norme cui fare riferimento sono le convenzioni bilaterali vigenti contro la doppia imposizione fiscale tra l’Italia e lo Stato di residenza della Società estera. Occorre esaminare cosa prevede la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo stato estero di residenza del soggetto che percepisce il dividendo. Ricordiamo che una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che i regimi fiscali contro la doppia imposizione non si escludono a vicenda, ma possono essere alternativi a seconda dei casi richiesti per la loro applicazione.