Studio Legale Internazionale — Palermo
A cura di Avv. Irene Damiani
— Studio Legale Internazionale Damiani & Damiani, Palermo
Un credito non riscosso da un’impresa straniera non è una perdita inevitabile. Con gli strumenti
giusti — dal decreto ingiuntivo europeo alla mediazione internazionale — le imprese italiane e le
società estere con crediti in Italia possono recuperare quanto dovuto in tempi certi e con costi
proporzionati al valore del credito. Questo articolo guida illustra le procedure disponibili,
passo dopo passo, con focus specifico sulle casistiche più frequenti per chi opera da o verso
l’Italia.
Indice della guida
Il recupero crediti internazionale è il complesso di azioni legali e stragiudiziali volte a ottenere
il pagamento di un credito commerciale quando debitore e creditore hanno sede in paesi diversi.
A differenza del recupero crediti domestico, il contesto internazionale introduce tre variabili
critiche che determinano la strategia: la giurisdizione competente (quale tribunale
è chiamato a decidere), la legge applicabile (il diritto di quale Stato regola il
contratto), e il riconoscimento del titolo esecutivo (come la sentenza o l’ingiunzione
viene eseguita nel paese del debitore).
Per le transazioni all’interno dell’Unione Europea questi tre elementi sono disciplinati da
regolamenti comunitari che garantiscono la circolazione automatica dei titoli esecutivi. Per i rapporti
con paesi terzi, invece, ogni caso richiede una valutazione specifica che tiene conto degli accordi
bilaterali tra l’Italia e lo Stato del debitore.
Il vantaggio concreto di agire subito.
In Italia, per crediti certi, liquidi ed esigibili (fatture commerciali non contestate), un
decreto ingiuntivo può essere ottenuto in 30 giorni con costi che si aggirano tra il 10% e il
15% del valore del credito — e quasi sempre rimborsabili a carico del debitore. In meno di
50 giorni dal deposito, il conto corrente del debitore può essere pignorato. Rinunciare al
recupero per timore dei costi è, nella maggior parte dei casi, un errore.
Damiani & Damiani è il punto di riferimento legale internazionale a Palermo per imprese
italiane e straniere con crediti transfrontalieri. Operiamo in italiano, inglese,
spagnolo e portoghese.
Gestiamo decreti ingiuntivi italiani ed europei, ingiunzioni di pagamento europee,
procedure di insolvenza transnazionali UE (Reg. 2015/848) e arbitrati ICC per crediti
contestati.
Network di avvocati corrispondenti in oltre 30 giurisdizioni per l’esecuzione forzata
e il riconoscimento del titolo esecutivo straniero.
Prima di ricorrere agli strumenti giudiziari, ogni procedura di recupero crediti internazionale
inizia con la fase stragiudiziale. Questo approccio non è solo consigliabile per ragioni economiche:
in molti ordinamenti esteri — e in alcune procedure europee — è condizione necessaria
per l’accesso alla fase giudiziale, o influisce significativamente sulla condanna alle spese.
Una semplice email o un sollecito commerciale inviato in italiano al debitore straniero produce
effetti pratici molto limitati. Una diffida formale redatta da un avvocato internazionale, nella
lingua del debitore, produce invece tre effetti fondamentali:
Attenzione alla prescrizione internazionale.
I termini di prescrizione variano significativamente da paese a paese: in Italia il credito
commerciale ordinario si prescrive in 10 anni, in Grecia in 5 anni, nel diritto commerciale
tedesco in 3 anni, nel diritto inglese post-Brexit in 6 anni. Attendere i solleciti interni
prima di agire legalmente può costare il diritto di recupero del credito.
Quando la fase di diffida genera una risposta dal debitore, è spesso possibile negoziare
un accordo transattivo — con pagamento rateizzato o dilazionato — che evita i costi e i
tempi del contenzioso. Lo studio Damiani & Damiani assiste i creditori nella negoziazione
di accordi che mantengano la piena esecutività del credito (con garanzie fideiussorie o
riconoscimento del debito) e che non producano novazione dell’obbligazione originaria.
L’Unione Europea ha creato due procedure semplificate per il recupero transfrontaliero dei crediti
che, nel regime post-Brexit, si applicano a tutti gli Stati membri tranne la Danimarca.
Questi strumenti rappresentano un vantaggio decisivo per i creditori italiani nei confronti di
debitori con sede in Germania, Francia, Spagna, Grecia, Austria, Polonia e negli altri 23 Stati UE.
L’ingiunzione di pagamento europea (IPE) è lo strumento ottimale per i crediti commerciali
transfrontalieri non contestati — tipicamente fatture insolute per forniture di beni o servizi.
Le sue caratteristiche principali sono:
Come si avvia la procedura. La domanda si propone con il modulo standardizzato
A allegato al Regolamento, presentato al tribunale competente. Non è obbligatoria l’assistenza
di un avvocato, ma è fortemente consigliata per compilare correttamente il modulo e per
la fase esecutiva nel paese del debitore — specialmente nei casi in cui emergano contestazioni
parziali. Lo Studio Legale Damiani & Damiani coordina l’intera procedura inclusa
l’esecuzione forzata nel paese di destinazione tramite i propri corrispondenti europei.
Per crediti transfrontalieri di valore fino a € 5.000 (esclusi interessi, spese
e diritti), il Regolamento CE 861/2007 prevede una procedura semplificata gestita interamente
tramite formulari standardizzati, senza udienza orale nella maggior parte dei casi. Come l’IPE,
la sentenza emessa dal giudice è automaticamente esecutiva in tutti gli Stati UE. È lo strumento
ideale per piccoli crediti commerciali da imprese esportatrici o da fornitori di servizi
transfrontalieri.
Nei casi urgenti in cui esiste il rischio concreto che il debitore svuoti i propri conti bancari
prima dell’emissione del titolo esecutivo, il Regolamento UE 655/2014 consente al giudice di
emettere un’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari (OESC) del debitore,
con effetto sorpresa — il debitore non viene informato prima
dell’esecuzione del sequestro. Peculiarità cruciale: il blocco del conto può essere
attivato anche prima che il creditore ottenga un titolo esecutivo nel merito.
Quando il debitore ha sede o opera in Italia — anche se è una società straniera con una filiale,
un rappresentante o beni sul territorio italiano — il decreto ingiuntivo italiano rimane lo
strumento più rapido e meno costoso per le imprese creditrici.
Ai sensi degli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, il decreto ingiuntivo
richiede la prova scritta del credito (fatture, ordini, contratti, estratti conto). Una volta
depositato il ricorso:
Costi a carico del debitore. Tutte le spese legali sostenute dal creditore
per il recupero del credito — onorari dell’avvocato, spese di procedura, diritti di cancelleria —
sono incluse nel titolo esecutivo e rimborsate dal debitore soccombente. Il costo netto
per il creditore è pertanto minimo o nullo nei casi in cui il credito viene recuperato per
intero.
La giurisdizione italiana sui debitori stranieri si fonda principalmente sul
Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis), che stabilisce criteri di
competenza uniformi tra gli Stati membri. In base a tale regolamento, il creditore
italiano può agire davanti al giudice italiano quando:
Attenzione ai contratti senza clausola di giurisdizione. Molte PMI italiane
esportatrici non inseriscono nei loro contratti internazionali una clausola di scelta del foro.
In assenza di tale clausola, la competenza giurisdizionale si determina in base ai criteri
del Regolamento Bruxelles I-bis, che spesso assegna la competenza al paese del debitore — con
conseguente necessità di avviare le procedure all’estero. Contattaci prima di firmare:
una clausola di foro ben redatta può semplificare enormemente il recupero futuro.
Quando il debitore ha sede fuori dall’Unione Europea — negli Stati Uniti, nel Regno Unito
post-Brexit, in America Latina, in Nord Africa o in Asia — la procedura di recupero
crediti diventa più articolata, perché la sentenza italiana non circola automaticamente
nel paese del debitore e richiede un procedimento di riconoscimento (exequatur).
In questi casi la strategia più efficace dipende da due fattori preliminari:
Se il debitore non ha beni in Italia né in UE, l’azione legale deve essere avviata
nel suo paese di residenza o sede. In questo caso lo Studio Damiani & Damiani coordina
la procedura tramite la propria rete di studi corrispondenti, assicurando:
Per crediti contestati di valore significativo con debitori extra-UE, l’arbitrato
internazionale è spesso preferibile alla causa ordinaria straniera: i lodi arbitrali
sono riconosciuti in circa 170 paesi ai sensi della Convenzione di New York del 1958, e
le procedure sono generalmente più rapide e riservate rispetto al contenzioso ordinario.
Scopri come funziona il nostro servizio di
arbitrato nazionale e internazionale.
Di seguito una panoramica delle specificità operative per i tre paesi più frequenti nella
nostra pratica di recupero crediti internazionale, con link alle nostre guide dedicate.
La Grecia ha termini di prescrizione dimezzati rispetto all’Italia (5 anni) e una
procedura di riabilitazione per i debitori insolventi che limita le azioni esecutive.
Per i creditori italiani con debitori greci è fondamentale agire prima della scadenza
dei termini e verificare la situazione patrimoniale preliminarmente.
Dal 2021, il regolamento Bruxelles I-bis non si applica più ai rapporti con il
Regno Unito. Le sentenze italiane non circolano automaticamente e richiedono un
procedimento di riconoscimento davanti alle corti inglesi. L’alternativa più efficace
è inserire clausole di arbitrato internazionale nei contratti con controparti UK.
La Germania applica il Regolamento Bruxelles I-bis: i decreti ingiuntivi italiani
e le IPE sono eseguibili direttamente sul territorio tedesco senza exequatur. Il
termine di prescrizione per i crediti commerciali tedeschi è di 3 anni (dal 31 dicembre
dell’anno in cui il credito è sorto), significativamente più breve di quello italiano.
Società straniere con crediti verso debitori italiani. Il servizio si
applica anche in senso inverso: le società americane, canadesi, australiane e latinoamericane
con crediti verso imprese italiane che non pagano le fatture possono affidarsi a Damiani &
Damiani per il recupero, con procedure rapide ed economiche dal nostro ufficio di Palermo.
Il tempo medio per il pagamento o il pignoramento è di 40-50 giorni dal deposito del ricorso,
con costi totali del 10-15% del valore del credito.
Non tutti i crediti insoluti richiedono un’azione giudiziale. In molti casi, la
mediazione internazionale e gli altri strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie (ADR) offrono vantaggi concreti rispetto al contenzioso ordinario:
tempi più brevi, costi ridotti, riservatezza totale e preservazione del rapporto commerciale.
La mediazione è particolarmente indicata quando:
Dal 2024, grazie al D.Lgs. 216/2024, la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica,
rendendo la procedura accessibile a parti residenti in paesi diversi senza la necessità di
trasferte fisiche in Italia.
Damiani & Damiani assiste le parti in tutte le fasi della mediazione internazionale,
dalla scelta dell’organismo di mediazione competente alla redazione dell’accordo di conciliazione,
garantendo che il verbale di accordo abbia piena efficacia esecutiva. Per sapere se la mediazione
è la soluzione giusta per la tua situazione, consulta il nostro servizio di
ADR e risoluzione alternativa delle controversie.
La scelta dello strumento ottimale dipende da quattro variabili: valore del credito, sede del
debitore, livello di contestazione e urgenza. La tabella seguente offre una guida operativa
per orientarsi.
| Strumento | Applicazione | Tempi medi | Costo stimato | Credito contestato | Exequatur richiesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Diffida stragiudiziale | Qualsiasi giurisdizione | 1–4 settimane | Molto basso | Sì | Non applicabile |
| Decreto ingiuntivo italiano | Debitore straniero con sede/beni in Italia | 30–50 giorni | 10–15% del credito | Solo se non contestato | No (beni in Italia) |
| IPE (Ing. pagam. europea) | Debitori UE (esclusa DK) | 1–3 mesi | Simile al D.I. italiano | Solo se non contestato | No (automatico in UE) |
| Sequestro conservativo EU (OESC) | Debitori UE con conto bancario UE | Giorni | Medio | Sì (misura cautelare) | No (automatico in UE) |
| Mediazione internazionale | Qualsiasi giurisdizione | 2–8 settimane | Basso–medio | Sì | Accordo esecutivo |
| Arbitrato internazionale (ICC) | Debitori extra-UE / controversie complesse | 6–18 mesi | Alto | Sì | Conv. New York (170+ paesi) |
| Azione giudiziale estera | Debitore extra-UE senza beni in Italia | Variabile (anni) | Alto | Sì | Variabile per paese |
Ogni procedura di recupero crediti internazionale affidata a Damiani & Damiani segue
un processo strutturato che massimizza le probabilità di recupero e minimizza i costi del
cliente.
Contattaci oggi: analizziamo la tua situazione entro 24 ore e ti proponiamo
la strategia più efficace. Prima consultazione senza impegno.
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Le risposte seguenti sono fornite a titolo informativo generale e non sostituiscono
la consulenza legale specifica. Ogni caso presenta variabili che possono modificare
significativamente le valutazioni.
Sì, se il contratto prevedeva la consegna dei beni o la prestazione dei servizi in Italia,
oppure se il contratto contiene una clausola di scelta del foro italiano. In questo caso
il giudice italiano è competente e il decreto ingiuntivo o la sentenza emessi in Italia
sono eseguibili direttamente in Germania senza ulteriori formalità, grazie al Regolamento
UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis).
Il decreto ingiuntivo italiano richiede la prova scritta del credito e si esegue in Italia.
L’ingiunzione di pagamento europea (IPE) richiede solo la descrizione del credito (senza
allegare la prova), si emette in modo automatico tra gli Stati UE e — diventata esecutiva —
è immediatamente eseguibile in qualsiasi Stato membro senza exequatur. L’IPE è quindi
preferibile quando il debitore ha beni esclusivamente nel suo paese UE di origine.
Per i crediti certi e non contestati con debitori UE, il costo totale della procedura
(onorari legali + spese di cancelleria) si aggira tra il 10% e il 15% del valore del
credito. In caso di successo, tutte le spese legali vengono rimborsate dal debitore
soccombente e incluse nel titolo esecutivo. Per i crediti con debitori extra-UE o
contestati, forniamo un preventivo personalizzato dopo l’analisi preliminare, che è
gratuita.
Sì. I termini di prescrizione variano da paese a paese e per tipo di credito. In Italia
il credito commerciale ordinario si prescrive in 10 anni, ma alcuni crediti professionali
si prescrivono in 3 anni. In Germania il termine è di 3 anni dalla fine dell’anno in cui
il credito è sorto, in Grecia di 5 anni. La prescrizione si interrompe con la diffida
formale inviata in modo da garantire la conoscenza legale del debitore. È quindi
fondamentale agire prima della scadenza.
Se il debitore straniero è soggetto a una procedura di insolvenza aperta in un paese UE,
il Regolamento UE 2015/848 stabilisce le regole per il riconoscimento automatico della
procedura negli altri Stati membri e per la tutela dei creditori stranieri. I creditori
possono presentare domanda di ammissione al passivo nella procedura aperta all’estero
o, ove applicabile, aprire una procedura secondaria in Italia per i beni localizzati
sul territorio italiano.
Sì. Lo studio Damiani & Damiani con sede a Palermo assiste regolarmente imprese
statunitensi, canadesi, australiane e latinoamericane che devono recuperare crediti
da imprese italiane inadempimenti. La procedura è rapida ed economica: in 40-50 giorni
dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il conto del debitore italiano può
essere pignorato, con spese totali generalmente inferiori al 15% del valore del credito.
Il primo passo è un’analisi preliminare gratuita: inviaci la documentazione del credito
(fatture, ordini, contratto, eventuali comunicazioni con il debitore) tramite il form
di contatto o all’indirizzo info@damianianddamiani.com. Entro 24 ore ti forniamo
una prima valutazione della fondatezza del credito, della giurisdizione competente
e delle procedure disponibili, con un preventivo di massima.
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Articolo redatto dall’Avv. Irene Damiani, Studio Legale Internazionale
Damiani & Damiani, Palermo. I contenuti hanno finalità informativa generale e non
costituiscono parere legale. Per una consulenza specifica relativa alla tua situazione,
contattaci direttamente. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.

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