I rapporti delle imprese e delle società private con la Pubblica Amministrazione sono cambiati con la riforma del DL 19/2026 e Legge 241/1990. Le modifiche hanno:
- ridotto i tempi della conferenza di servizi;
- rafforzato il silenzio assenso;
- introdotto l’attestazione automatica.
Si tratta di una riforma che cambia i tempi e le tutele per chi investe e opera in Italia. Con il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 — il cosiddetto Decreto PNRR 2026 — il legislatore interviene in modo chirurgico sulla Legge n. 241/1990, la norma che governa il procedimento amministrativo.
Le riforme incidono su:
- i termini che si accorciano;
- le prescrizioni che devono essere motivate e proporzionate;
- il silenzio dell’amministrazione che produce effetti più certi.
Per imprenditori, investitori immobiliari e privati, si apre una stagione in cui i tempi di risposta della PA diventano — almeno sulla carta — più prevedibili.
Il contesto: perché il DL 19/2026 è rilevante per le società e imprese che operano in Italia
La Legge n. 241/1990 è la bussola del rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Ogni autorizzazione edilizia, ogni licenza commerciale, ogni progetto che richiede il via libera di più enti pubblici passa attraverso gli istituti che essa disciplina: la conferenza di servizi, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e il silenzio assenso.
L’articolo 5 del DL 19/2026 non riscrive questa legge, ma interviene su tre snodi cruciali che condizionano direttamente i tempi e l’esito dei procedimenti. Per chi investe in immobili, avvia cantieri, ottiene permessi o gestisce rapporti con enti pubblici, conoscere queste modifiche non è un esercizio accademico: è parte della due diligence.
Conferenza di servizi: termini più brevi, decisioni più strutturate
La conferenza di servizi è il meccanismo che consente a più amministrazioni di esprimere le proprie valutazioni contemporaneamente, invece di farlo in sequenza. È lo strumento chiave per i procedimenti edilizi e urbanistici complessi, e la sua durata è stata storicamente uno dei principali fattori di allungamento dei tempi autorizzativi.
Cosa cambia nei termini
| Istituto | Prima del DL 19/2026 | Dopo il DL 19/2026 |
|---|---|---|
| Conferenza semplificata — termini standard | 45 giorni | 30 giorni |
| Conferenza semplificata — tutele ambientali/culturali | 90 giorni | 60 giorni |
| Conferenza simultanea — termine massimo | 45 giorni | 30 giorni |
| Conferenza simultanea — tutele speciali | 90 giorni | 60 giorni |
| Convocazione conferenza in forma simultanea | 45 giorni | 30 giorni |
Cosa cambia nel contenuto delle determinazioni
Accanto alla riduzione dei termini, il decreto introduce una regola qualitativa importante: le amministrazioni coinvolte non possono più esprimere posizioni generiche. Le eventuali prescrizioni e misure mitigatrici devono essere motivate, specifiche, coerenti con il progetto originario e rispettose dei principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria. La norma precisa che questa regola si applica senza eccezioni anche alle amministrazioni competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale. In altre parole: un diniego generico o una prescrizione sproporzionata rispetto al progetto presentato diventa più vulnerabile in sede di opposizione o contenzioso. Le determinazioni devono indicare prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso, quantificando ove possibile i relativi costi, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento.
Assenso implicito: il silenzio delle amministrazioni vale come approvazione
Una delle modifiche più rilevanti riguarda il rafforzamento dell’assenso implicito nella conferenza semplificata. Il nuovo comma 6 dell’art. 14-bis stabilisce una regola chiara:
Questo meccanismo riduce il rischio che la mancata presa di posizione di un ente — fenomeno storicamente frequente — possa bloccare o rallentare la chiusura di un procedimento. La conferenza può concludersi anche in presenza di inerzie, con effetti favorevoli per chi ha presentato il progetto.
SCIA: il richiamo al DPR 445/2000 e la responsabilità per dichiarazioni false
Il DL 19/2026 interviene anche sull’art. 19 della Legge 241/1990 in materia di gestione della proprietà immobiliare e SCIA, con una modifica apparentemente tecnica ma dalle conseguenze pratiche significative. La nuova formulazione del comma 4 introduce un richiamo espresso all’art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina la decadenza dai benefici conseguiti attraverso dichiarazioni non veritiere. Il principio è il seguente: anche quando l’amministrazione ha lasciato scadere il termine per esercitare i poteri inibitori, chi ha presentato una SCIA sulla base di dichiarazioni mendaci rimane esposto alla decadenza dagli effetti prodotti.
Cosa significa in pratica — SCIA e responsabilità
Il decorso dei termini non “sanifica” dichiarazioni false. La decadenza ex art. 75 DPR 445/2000 opera indipendentemente dall’inerzia amministrativa. Chi costruisce su dichiarazioni non veritiere resta esposto anche a distanza di tempo. Per i professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri) che asseverano progetti in regime di SCIA, e per i committenti che ne fanno uso, il messaggio è chiaro: la correttezza delle attestazioni non è una formalità, ma un requisito strutturale che non decade con il tempo.
Silenzio assenso: presupposti chiariti e attestazione automatica d’ufficio
Le modifiche all’art. 20 della Legge 241/1990 intervengono su due profili distinti, entrambi rilevanti per chi attende una risposta dalla pubblica amministrazione.
Quando il silenzio non opera
Il nuovo comma 1 chiarisce in modo espresso i casi in cui il meccanismo del silenzio assenso non si forma: quando l’istanza non è stata ricevuta dall’amministrazione competente, oppure quando è priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto. In tutti gli altri casi in cui i presupposti sussistono, l’inerzia produce effetti di accoglimento.
L’attestazione automatica — una novità rilevante
Il nuovo comma 2-bis introduce un obbligo in capo all’amministrazione: quando matura il silenzio assenso, l’ente deve rilasciare in via telematica e automatica un’attestazione che certifica il decorso dei termini e l’avvenuto accoglimento. Non serve più che sia il privato a richiederla. Per chi deve documentare un titolo abilitativo formatosi per silenzio — ad esempio per rogiti, finanziamenti o trasferimenti immobiliari — questa modifica elimina un passaggio burocratico spesso fonte di incertezze e contenziosi.
Impatto concreto per imprese e investitori immobiliari
Le modifiche introdotte dal DL 19/2026 hanno un impatto diretto su alcune situazioni tipiche che lo Studio Damiani & Damiani gestisce quotidianamente:
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Le nuove regole offrono strumenti più efficaci — ma anche nuove responsabilità. Lo Studio Damiani & Damiani assiste imprenditori, investitori e privati in tutti i procedimenti amministrativi, dall’istruttoria alla tutela in caso di dinieghi o prescrizioni illegittime
Domande frequenti — DL 19/2026 e procedimento amministrativo
- Quali sono i nuovi termini della conferenza di servizi dopo il DL 19/2026? I termini standard scendono da 45 a 30 giorni nella conferenza semplificata e in quella simultanea. Quando sono coinvolte amministrazioni con competenze ambientali, paesaggistiche, sui beni culturali o sulla salute pubblica, il termine passa da 90 a 60 giorni.
- Cosa succede se un’amministrazione non partecipa alla conferenza di servizi? Con il nuovo art. 14-bis, comma 6, la mancata partecipazione alla riunione equivale all’assenso incondizionato. Lo stesso vale per chi partecipa senza esprimere la propria posizione, o per chi esprime un dissenso privo della motivazione richiesta dalla legge.
- Le prescrizioni imposte in conferenza di servizi sono sempre vincolanti? No. Le prescrizioni devono essere motivate, determinate nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria, e coerenti con il progetto presentato. Una prescrizione generica o sproporzionata può essere contestata in sede di opposizione o ricorso.
- Il silenzio assenso maturato deve essere richiesto dal privato? No. Con la modifica al comma 2-bis dell’art. 20, l’attestazione sul decorso dei termini e sull’avvenuto accoglimento deve essere rilasciata d’ufficio dall’amministrazione, in via telematica e automatica. Non è più necessaria una richiesta del privato.
- Chi presenta una SCIA con dichiarazioni false è tutelato dal decorso dei termini? No. Il nuovo comma 4 dell’art. 19 introduce un richiamo espresso all’art. 75 del DPR 445/2000: la decadenza dagli effetti conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere opera indipendentemente dalla scadenza dei termini inibitori dell’amministrazione.
- Il DL 19/2026 è già in vigore? Sì. Il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Come tutti i decreti legge, è soggetto a conversione parlamentare entro 60 giorni, durante la quale il testo potrebbe subire modifiche.

















