Per chi dall’estero vuole investire in Italia, dall’Oman o dal Pakistan o dal’Iran non è facile superare le maglie della burocrazia italiana. La polemica sulla cittadinanza ha finito per condizionare anche le richieste di visto di soggiorno breve per affari visa Scenghen. I casi più frequenti di rifiuto del visto Schengen uniforme VSU, riguardano l’assimilazione a quello richiesto per lavoratore autonomo o subordinato sottoposto alla disciplina del decreto flussi
Visto Stati Schengen. Il visto di ingresso per affari
La legislazione italiana (leggi qui) prevede l’ingresso in Italia per imprenditori stranieri che lo richiedono per finalità economico-commerciali, per un periodo non superiore ai 90 giorni. Per esempio, nel caso di conclusione di contratti commerciali internazionali, l’art. 2 dell’allegato A Decreto del Ministero degli affari esteri 12 luglio 2000 prevede che lo straniero possa entrare in Italia per trattative per contratti internazionali, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale. In questi casi, il visto previsto è quello per affari VSU, il cosiddetto “visto Schengen uniforme” valido ai fini dell’ingresso in tutti i paesi aderenti all’area di libera circolazione.
Il decreto flussi 2017 e il principio dell’attività economicamente rilevante
Il decreto flussi stabilisce le quote annuali di ingresso per lavoratori stranieri stagionali o per lavoro autonomo. Ma dal 2017 ha introdotto un nuovo principio, quello della discrezionalità sull’attività economicamente rilevante per l’Italia. Di conseguenza, frequentemente il visto Schengen uniforme è rifiutato dagli uffici visti dei consolati e la richiesta di rilascio è assimilata a quella per lavoratore autonomo o subordinato previsto dal decreto flussi.
Visto per lavoro in Italia, i requisiti del visto Schengen e l’attività economicamente rilevante
Il nuovo decreto flussi prevede che il visto di entrata in Italia sia concesso per un’impresa che svolga un’attività economicamente rilevante. Tuttavia, nella legislazione non si trova alcun tipo di riferimento a quali siano i parametri per i quali un’attività economica possa essere ritenuta rilevante, lasciando ai Consolati l’esercizio di un ampio potere discrezionale per il rifiuto della richiesta di un visto VSU per affari. Inoltre, è palese come questo principio così generale e astratto entri in contrasto con l’art. 41 della Costituzione italiana, secondo il quale “l’iniziativa economica privata è libera”.
Il codice dei visti Schengen
La legislazione UE ha da tempo previsto un regolamento uniforme con il quale fissare le procedure per il rilascio del visto per soggiorni affari di breve durata (UE) area Schengen. Spesso, però, i consolati italiani rifiutano il visto di entrata Schengen per motivi diversi da quelli disposti dalle leggi comunitarie.
Sistema Informativo Schengen. (S.I.S.)
Alcuni casi di rifiuto riguardano l’iscrizione del soggetto che richiede il visto per affari, al sistema informatico Schengen. Si tratta di un archivio comune a tutti gli Stati membri dello spazio Schengen, nel quale sono centralizzate due grandi categorie di informazioni concernenti rispettivamente le persone ricercate o poste sotto sorveglianza e i veicoli o gli oggetti ricercati quali, ad esempio, documenti d’identità. Tuttavia, diversi casi di soggetti segnalati come iscritti al SIS, dopo l’accesso agli atti richiesto dall’avvocato in sede di ricorso in Tribunale, si sono rivelati non veritieri.
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