Procedure di insolvenza transfrontaliera comunitaria
Le insolvenze transfrontaliere comunitarie per il recupero dei crediti nell’UE saranno più semplici e sicure grazie al nuovo Regolamento UE del 20 maggio 2015 n.848. Il regolamento UE è stato approvato dal Parlamento Europeo nel 2015 ma è entrato in vigore da pochi giorni. Il regolamento UE dispone una maggiore cooperazione giudiziaria in materia civile tra Stati membri, al fine di migliorare il quadro normativo delle procedure di insolvenze transfrontaliere comunitaria secondo criteri di efficacia ed efficienza.
Efficacia ed efficienza del nuovo Regolamento UE per le procedure di insolvenza transfrontaliera comunitaria
- Consente alle imprese di ristrutturare il debito e ai creditori di ottenere il loro credito più facilmente. Il coordinamento tra norme disposto dal Regolamento UE ha lo scopo di rendere coerenti le legislazioni dei diversi paesi UE in materia di procedure di insolvenza transfrontaliera comunitaria e garantire il riconoscimento delle sentenze in materia di insolvenza in tutta l’UE.
- Il Regolamento UE consente di risolvere i conflitti di competenze sorti tra giurisdizioni degli Stati membri sulle norme nazionali da applicare per la gestione delle procedure di insolvenza transfrontaliera comunitaria, e dispone il riconoscimento delle sentenze dei diversi giudici in materia di insolvenza
- Disincentiva la pratica del “forum shopping” cioè il trasferimento dei beni da uno Stato UE all’altro. Il giudice valuta l’eventuale trasferimento della residenza del debitore in un altro paese UE poco prima di aver depositato la dichiarazione di insolvenza e stabilisce che non si tratti del tentativo di beneficiare delle norme meno severe di un altro paese al fine di proteggere il proprio patrimonio rispetto alle legittime pretese della massa dei creditori
- Consente la gestione coordinata delle procedure d’insolvenza primarie e secondarie. Il nuovo regolamento prevede una nuova gestione delle procedure d’insolvenza primarie e secondarie. Gli aventi diritto possono chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza in uno degli Stati membri in cui il debitore abbia una dipendenza. Il regolamento prevede però “che sia determinata la collocazione dei beni del debitore rientranti nella procedura principale o secondaria e le situazioni che coinvolgono i diritti reali di terzi”. In sintesi, il regolamento prevede una migliore e più efficace gestione della massa fallimentare del debitore unificando le procedure di ristrutturazione del debito nel contesto transfrontaliero, senza che queste producano detrimento per i creditori locali e viceversa
- Consente la gestione coordinata delle procedure d’insolvenza per le società dello stesso gruppo. Il regolamento prevede che siano coordinate le procedure di insolvenza delle società dello stesso gruppo di imprese, per consentire la ristrutturazione coordinata del debito del gruppo nel rispetto della distinta personalità giuridica di ciascuna società. La previsione del nuovo quadro normativo aumenta l’efficacia delle procedure di insolvenza transfrontaliera comunitaria per il recupero del credito, ma agevola il salvataggio del gruppo di imprese.
- Prevede il collegamento elettronico dei registri fallimentari. I creditori che hanno residenza abituale, domicilio o sede legale nell’Unione devono essere informati dell’apertura di una procedura d’insolvenza relativa ai beni del loro debitore. Il Regolamento prevede che entro il 2019 siano collegati in rete tutti i registri nazionali fallimentari degli Stati membri dell’UE, in modo da ottenere velocemente le informazioni necessarie sulle procedure di insolvenza da avviare o avviate nei singoli paesi dell’Unione Europea.
Novità rilevante nelle nuove Procedure di insolvenza transfrontaliera comunitaria
Da un puto di vista procedurale, il collegamento elettronico dei registri fallimentari è una novità rivoluzionaria. A livello interno il giudice dell’esecuzione e il curatore/liquidatore dovranno uniformarsi ai criteri europei. A livello esterno i creditori avranno più possibilità di partecipare alle procedure concorsuali.
Glossario:
- Procedure di insolvenza transfrontaliera: procedura concorsuale che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura stessa
- Procedure di ristrutturazione del debito: strumento flessibile per ridurre l’esposizione debitoria dell’impresa e tentarne il risanamento attraverso l’accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti
- Procedure d’insolvenza secondarie: Il giudice italiano può dichiarare il fallimento dell’impresa a patto che questa abbia almeno una sede secondaria in Italia
- Misure di salvaguardia (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e speciale): Par condicio creditorum ovvero trattamento paritario di tutti i creditori con le azioni cautelari e le azioni esecutive individuali che sono forme di tutela collettiva
- Massa dei creditori: Titolari del credito nei confronti del debitore
- Massa fallimentare: Beni mobili e immobili oggetto del fallimento
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