Del nuovo brevetto europeo e del Tribunale Unificato dei Brevetti se ne discute da quasi un ventennio ma non è ancora il momento della sua attuazione, anche se già prevista da Novembre scorso. Infatti, nonostante due decreti di attuazione del Governo italiano per l’istituzione del brevetto europeo con effetto unitario, un ricorso alla Corte Costituzionale Federale impedisce alla Germania la ratifica dell’Accordo UE e del Regolamento UE 2017/1001 sul Tribunale Unificato dei Brevetti Europei, del quale una delle sedi centrali sarà in Italia, a Milano, al posto di quella di Londra saltata per via della Brexit.
Il sistema del nuovo brevetto europeo e il Tribunale unificato dei Brevetti. La nuova tutela della proprietà industriale.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti è la Corte sovranazionale nata per avere giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei. Si tratta dell’organo giuridico deputato a dirimere le controversie sulla proprietà dei Brevetti in UE ed è stato istituito in seguito all’introduzione delle procedure per il riconoscimento del Brevetto Unificato UE, riconosciuto da 26 dei 27 paesi dell’Unione Europea. Praticamente tutti, ad eccezione della Spagna alla quale, però, si è aggiunto il Regno Unito per via della Brexit.
Con i due decreti di Novembre 2018, il Governo italiano ha dato attuazione al Regolamento UE 2017/1001 che per tutti i brevetti validi in UE prevede:
- l’abolizione della grafica del marchio. I marchi potranno essere depositati con formati prima non ammessi. Tuttavia, resta condizione essenziale che la rappresentazione del marchio permetta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e al pubblico, di individuare l’oggetto della protezione richiesta;
- che i marchi non possano essere registrati sulla base della forma del prodotto, delle caratteristiche derivanti dalla natura del prodotto, da quelle necessarie per ottenere un risultato tecnico specifico del prodotto e dal valore del prodotto.
- l’introduzione dei marchi di certificazione, in aggiunta ai marchi collettivi;
- il divieto assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di: conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP) – indipendentemente dal tipo di prodotto: vini, bevande alcoliche, prodotti agricoli e alimentari ecc; conflitto con le menzioni tradizionali protette relative ai vini o con specialità tradizionali garantite (STG) o con denominazioni di varietà di piante, in quanto tutelate dalla legislazione dell’UE o da accordi internazionali di cui l’UE è firmataria;
- che la procedura di opposizione alla registrazione di una nuova domanda di marchio è estesa ai casi in cui: il marchio dell’opponente goda di rinomanza; oppure sia un marchio notorio ai sensi dell’Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi; oppure sia un marchio che consiste in una denominazione di origine o indicazione geografica;
- che il diritto esclusivo del titolare del marchio sia esteso all’apposizione del marchio su imballaggi, etichette, ai mezzi di autenticazione o oggetti e dispositivi similari, nonché all’offerta in vendita o all’importazione o esportazione degli stessi, se sussiste un rischio che possano essere utilizzati in violazione dei diritti del titolare del marchio;
- l’applicazione delle procedure doganali per il sequestro di merci contraffatte in transito, se il soggetto detentore delle merci non dimostra che il titolare del marchio non ha il diritto di impedire la vendita delle merci nello Stato di destinazione finale;
- la possibilità di iniziare procedure dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per la nullità o la cancellazione delle registrazioni di marchio. Tuttavia, la procedura sarà definitiva solo dopo l’approvazione di un altro decreto entro il termine fissato dalla direttiva del 14 gennaio 2023.
- il riconoscimento della giurisdizione comune per tutti i Paesi UE partecipanti con competenza esclusiva sulle azioni di: violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità, accertamento di non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario; sulle misure provvisorie e cautelari correlate; sulle domande riconvenzionali; sulle azioni di risarcimento danni, anche in relazione ai certificati complementari di protezione (CCP) rilasciati sulla base di un brevetto europeo.
- l’introduzione della tutela brevettuale unitaria nel Codice della proprietà industriale per ogni Stati membri dell’UE che ha sottoscritto le norme per il brevetto europeo unitario.
I tempi di attuazione del Tribunale Unificato dei Brevetti e difficoltà di attuazione in UE.
Oltre che per il già citato ricorso alla Corte Costituzionale Federale Tedesca, giudicato ammissibile ma sui cui tempi di emanazione del giudizio non c’è alcuna previsione, sul nuovo brevetto europeo pesa anche il processo molto confuso della Brexit. Non si sa ancora, infatti, se il Regno Unito uscirà davvero dall’UE e in che forme e tempi e se questa vicenda peserà sulla completa ratifica dell’accordo complessivo tra i 25 Stati membri UE, che hanno siglato e dato attuazione al nuovo Codice che disciplina la proprietà industriale e intellettuale.
Come funziona il Tribunale Unificato dei Brevetti, altrimenti detto TUB
Avrà sede a Parigi, Milano e Monaco, con una corte di appello in Lussemburgo, corti locali per ogni paese e un registro unitario dei brevetti. Il tribunale è collegato ad un sito web: www.unified-patent-court.org . Sul sito web si potranno caricare le memorie, le testimonianze, gli atti. Un menu guida il consulente legale nelle procedure per il ricorso.
L’accordo a 25 semplifica le procedure per il riconoscimento di un Brevetto in tutti, o quasi, i paesi UE.
Con l’istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti e le modifiche al Codice di tutela della proprietà industriale, si semplificano le procedure per il riconoscimento della propria idea in tutti i paesi dell’UE. La vecchia procedura, tuttavia ancora in vigore, prevede che un soggetto depositi un brevetto secondo le norme previste da ogni paese UE, per ottenere tutela giuridica sulla sua idea. La nuova procedura, invece, consente di ottenere tutela del Brevetto in ogni Stato che ha ratificato l’accordo, facendo riferimento a regole comuni. Una notevole semplificazione per il mercato. Il Tribunale Unificato dei Brevetti avrà la competenza sia sui Brevetti rilasciati dall’Ufficio Brevetti Europeo – EPO – che per i nuovi Brevetti Europei con effetto unitario cosiddetti Brevetti Unitari.
Struttura del Tribunale Unificato dei Brevetti
Il Tribunale unificato dei brevetti comprenderà il Registro, la Corte di prima istanza e la Corte d’appello. La Corte di prima istanza sarà a sua volta suddivisa in divisioni centrali, locali e regionali. Le divisioni centrali avranno sede a Parigi, Milano (al posto di Londra) e Monaco di Baviera. Sotto la giurisdizione della divisione centrale di Milano ricadranno le dispute legate alla chimica e alle scienze biologiche (codici A e C della classificazione internazionale dei brevetti – International Patent Classification, IPC). A Monaco di Baviera saranno discussi i casi relativi all’ingegneria meccanica (classe F della IPC) e sotto la giurisdizione della divisione centrale di Parigi ricadranno tutti gli altri casi.
La Corte d’appello avrà sede in Lussemburgo, mentre ognuno dei 25 Stati che hanno aderito all’accordo per l’istituzione del Tribunale unificato dei brevetti avrà una divisione locale.
Il regime dei brevetti in Europa
È utile precisare che i regimi giuridici per la tutela del sistema del brevetto in territorio europeo sono 3:
- Il brevetto europeo convenzionale – EPO – che ricadrà anche sotto la giurisdizione del TUB
- Il brevetto unitario previsto dal Regolamento UE 2017/1001
- Il brevetto ibrido unitario convalidato da 38 paesi europei: 25 paesi dell’Unione Europea più Croazia, Spagna, Albania, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Svizzera, Turchia, San Marino, Macedonia, Serbia.
La scelta di uno dei 3 diversi sistemi del brevetto in Europa, e la relativa tutela e assistenza legale sulla proprietà industriale e intellettuale, dipendono dal modo in cui un’azienda vuole costruire il suo portafoglio brevetti e dal modo in cui desidera essere tutelata giuridicamente e territorialmente.
La scelta della lingua del sistema del nuovo brevetto europeo.
Nelle divisioni Locali e Regionali del Tribunale unificato dei brevetti, il titolare del brevetto da depositare può scegliere una delle lingue ufficiali disponibili, che sono: francese, tedesco, inglese, olandese, finlandese, svedese, danese, italiano. Nelle Divisioni Centrali la lingua usata per il contenzioso sarà quella del brevetto depositato.