Nelle procedure di rilascio del permesso di soggiorno può capitare che siano riscontrabili irregolarità, nel qual caso l’amministrazione può revocare il rilascio del permesso di soggiorno rilasciato al convivente di fatto extraUE della coppia binazionale o ad un lavoratore o ad uno studente o al familiare extraUe ricongiunto al nucleo già residente in Italia. Tuttavia, il principio della buona fede agisce nel nostro ordinamento giuridico, per cui anche il diritto amministrativo è attraversato da questo principio che in questo caso emerge nelle procedure di rilascio del permesso di soggiorno. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una recente sentenza, 6881/2022.
Le irregolarità amministrative sanabili non possono pregiudicare il rilascio del permesso di soggiorno
Per il rilascio del permesso di soggiorno sono richiesti alcuni documenti che formano la pratica istruttoria per la richiesta della “carta” con la quale un cittadino extraUE può risiedere in Italia. I permessi di soggiorno relativamente più facili da ottenere sono quelli per:
- matrimonio, ai quali si aggiunge quello rilasciato al convivente extraUE di una coppia di fatto con cittadino italiano.
- ricongiungimento familiare di un figlio, di un genitore.
- lavoro o per studio.
Quali che siano le ragioni per le quali si può soggiornare legalmente in Italia, il relativo permesso di lungo soggiorno dev’essere rinnovato ogni 5 anni. Dopo aver ottenuto il permesso di soggiornare legalmente in Italia per 5 anni, aver svolto attività lavorative, versato contributi, pagato le tasse, intessuto relazioni ecc, l’eventuale rifiuto del rinnovo della carta di soggiorno andrebbe a toccare diritti Costituzionalmente garantiti.
Ecco perché il Consiglio di Stato ha ritenuto non sufficienti le irregolarità amministrative sanabili, come causa di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Sappiamo anche come il funzionamento della burocrazia italiana a volte pregiudichi il buon fine del rilascio di un atto amministrativo, in questo caso del permesso di soggiorno rinnovato.
La vicenda nella quale è entrata la sentenza del Consiglio di Stato riguarda il caso di un cittadino extraUE che si è visto negare il rinnovo del suo permesso di soggiorno, perché è risultato assente per 2 volte alla convocazione della Questura. Da parte sua, la Questura ha giudicato come disinteressato il comportamento del richiedente e ha disposto il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno, dopo aver valutato l’impossibilità di portare a termine il relativo procedimento amministrativo. Quindi ha archiviato l’istanza di rinnovo e disposto il decreto di lasciare l’Italia entro 10 giorni a carico del cittadino extra comunitario che, a quel punto, si è ritrovato “clandestino”.
Il ricorso del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno e l’esito del procedimento giuridico
Presentato il ricorso con l’aiuto dell’assistenza legale di un avvocato d’immigrazione, il titolare del permesso di soggiorno ha obiettato che:
- è risultato “assente” alla prima convocazione non per sua volontà, ma perché la Questura non aveva trovato l’istanza e l’ufficio immigrazione non aveva potuto procedere con la richiesta di rinnovo del permesso;
- è risultato assente alla seconda convocazione, perché era stata spedita ad un indirizzo sbagliato.
Ecco come agisce il principio della buona fede al quale si deve ispirare il processo di rilascio di un atto amministrativo
Se l’irregolarità amministrativa è sanabile, il responsabile del procedimento deve:
- chiedere le integrazioni dei documenti utili a completare l’istruttoria;
- mettere il soggetto nelle condizioni di poter completare la richiesta di integrazione.
Ciò significa che non si può adottare un provvedimento negativo per l’adozione di un atto amministrativo, in questo caso il rinnovo del documento che permette il soggiorno in Italia, senza prima aver accertato l’esatta volontà del soggetto titolare del diritto. Non si tratta di atto facoltativo, dice il Consiglio di Stato, ma di un atto doveroso. Ciò avviene perché la Pubblica Amministrazione dello Stato, anche quando opera attraverso il suo potere autoritativo, è tenuta a porre in rilievo l’interesse del privato al rilascio del provvedimento, ovvero l’interesse del cittadino extraUE ad avere riconosciuto il rinnovo del suo permesso di soggiorno.
Le irregolarità sanabili nel rilascio del permesso di soggiorno
Tra l’altro, a suo tempo l’art 5 della legge del 1998 aveva confermato la disciplina speciale in forza della quale il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, a meno che essi non siano derivati da “irregolarità amministrative sanabili”. La verifica della buona fede e il principio della collaborazione della P.A risulterebbero vani se l’Amministrazione non reiterasse la notifica di integrazione documentale e convocazione del soggetto titolare di un diritto fondamentale di rilievo costituzionale, qualora la prima dovesse risultare senza esito.
Infine, le modifiche del 2002 alla legge del 1990 sul procedimento amministrativo hanno espressamente sancito che “i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.