Abbiamo già parlato della tutela del brevetto internazionale ovvero della tutela del brevetto per invenzione e descritto la tutela legale verso le soluzioni industriali ritenute nuove ed originali per risolvere un problema tecnico mai risolto prima.
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In questa sede descriviamo un caso secondo il quale un bravo avvocato cassazionista dovrebbe indicare al cliente i motivi secondo i quali ricorrere in Corte di Cassazione, contro una sentenza di Corte di Appello che dichiara la nullità del brevetto per invenzione del cliente e conseguentemente ha ritenuto inammissibile la rivendicazione e la tutela dell’invenzione. Il caso riguarda una sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione specializzata in materia d’impresa, per un brevetto per invenzione di combinazione riguardante il processo di tracciamento bagagli passeggeri.
Estratto da parere legale sentenza dichiarante la nullità del brevetto per invenzione del cliente
Elementi a sostegno del ricorso in cassazione secondo il giudizio dell’avvocato cassazionista
Seppure riportato in sintesi, il parere legale prende in esame la valutazione dei possibili elementi a sostegno del ricorso in Corte di Cassazione e di quelli avversi.
Per prima cosa bisogna valutare che il ricorso in Cassazione è un presupposto per un eventuale successivo ricorso ad autorità sovranazionale. Come è noto, l’omesso ricorso per Cassazione potrebbe comportare la decadenza e la preclusione all’accesso a strumenti di tutela sovranazionali come la CEDU. Ciò comporta l’esaurimento delle vie interne di tutte le azioni poste a disposizione del cittadino dall’ordinamento interno, al fine di tutelare i propri diritti, e l’accesso a organismi di tutela giuridica sovranazionali.
Il secondo elemento di valutazione è dato dalla violazione o falsa attribuzione dell’art. 52 CPI e dell’art. 8.3 della Convenzione di Strasburgo riguardo ad una possibile anomalia motivazionale.
Infatti, a giudizio dell’Avvocato Cassazionista dello Studio Damiani&Damiani non è stato oggetto di vaglio della Corte d’Appello la violazione del suddetto articolo, che viene menzionato nell’atto di citazione di appello in narrativa. Ci si riferisce soprattutto al richiamo dell’art. 8.3 della Convenzione sull’unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti scientemente operato in appello e di fatto non tenuto in considerazione e non esaminato nel decisum. A tal proposito, consideri il cliente che sussiste copiosa giurisprudenza che sottolinea l’importanza dei disegni e della descrizione, ai fini della valutazione della validità del brevetto.
Né il CTU né le Corti di merito sembrano avere valutato anche la descrizione ed i disegni del brevetto in oggetto per esprimere un giudizio di validità del brevetto ai sensi dell’art. 46 e 48 CPI. Quantomeno, se lo hanno fatto, comunque non hanno posto la medesima accuratezza con cui valutano, invece, le rivendicazioni del brevetto de quo. Del resto, però, la CTU sembra ben consapevole dell’essenzialità dell’utilizzo della descrizione e dei disegni nell’interpretazione delle rivendicazioni del brevetto, atteso che – di contro – utilizza con estrema perizia i disegni e le descrizioni dei brevetti, omissis, al fine di interpretarne le rispettive rivendicazioni e ciò potrebbe altresì determinare una anomalia motivazionale.
Contatta l’avvocato cassazionista dello Studio Damiani&Damiani per il parere legale
Tutela del brevetto internazionale e motivi di ricorso in cassazione
Nell’interesse del cliente, un avvocato consiglia o meno il ricorso in cassazione, ovvero alla giurisdizione superiore, attraverso un’attenta valutazione, in questo caso, della sentenza della Corte di Appello che va esaminata da un punto di vista procedurale, verificando la sussistenza di vizi che potrebbero giustificare eventuali motivi di impugnazione. La valutazione è orientata a verificare la sussistenza di un sufficiente grado di certezza circa l’ottenimento di un risultato positivo, a seguito di ricorso in cassazione rispetto al provvedimento impugnato.
Nel caso del parere legale prodotto, l’avvocato cassazionista dello studio legale Damiani&Damiani ha valutato il ricorso in cassazione alla luce del disposto dell’art. 360 c.p.c.
Con il ricorso in cassazione, il cliente intende raggiungere l’obiettivo di ottenere una nuova C.T.U contestando:
- l’errore del C.T.U. e del Giudice a quo nella valutazione dei brevetti statunitensi quali costituenti scienza già nota (stato della tecnica rilevante), preclusiva dell’attribuzione del carattere di ‘novità’ e ‘originalità’ al brevetto presentato dal cliente;
- l’errore del C.T.U. e del Giudice a quo per omessa valutazione del brevetto oggetto della sentenza per la parte costituita da ‘descrizione’ e ‘disegni’;
- l’errore del C.T.U. e del Giudice a quo per avere ritenuto le ‘rivendicazioni’ nn. 2-20 dipendenti dalla rivendicazione n. 1, quando esse sono indipendenti.
La valutazione richiesta è quindi relativa al ricorso per vizio motivazionale
La Cassazione si è già espressa in modo molto chiaro circa la sussistenza del vizio motivazionale. In Cassazione, è denunciabile esclusivamente l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo della sentenza contro la quale si intende ricorrere. La Cassazione a Sezioni Unite è stata lapidaria nell’indicare quali sono i casi in cui sussiste il vizio motivazionale, escludendo ogni ulteriore argomentazione speculativa.
Detti casi sono tutti ascrivibili alla cosiddetta ‘anomalia motivazionale’ che si esaurisce nella:
- “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”;
- nella “motivazione apparente”;
- nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”;
- nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Tuttavia, in questo caso, un ricorso fondato sul vizio di motivazione non appare fondato, atteso che la impugnanda sentenza fornisce una ampia e dettagliata motivazione non solo esaustivamente giustificatrice della validità del decisum del Giudice di prime cure ma valida altresì ex se, atteso che la Corte di Appello non manca di considerare nel dettaglio tutti i motivi di impugnazione e di pronunciarsi su di essi con critiche argomentative dotate di inferenza logico- giuridica. Di fatto, la Corte di Appello ha proceduto alla disamina sostanziale e non solo formale degli atti di causa. Il Giudice d’appello ha riesaminato le risultanze istruttorie e fornito elementi nuovi e addizionali alla motivazione fornita in precedenza, con ciò ampliandola e blindandola dal punto di vista della legittimità costituzionale.
La Suprema Corte si è già espressa più volte in merito al vizio di motivazione rispetto alla parte che “lamenti la acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, o che ritenga che il giudice ne abbia male percepito il senso, non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto delle critiche a essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento della incidenza causale del difetto di motivazione (Cass., Sez. II, sent. n. 121 del 07.01.2019). inoltre, vista la CTU, appare che il consulente d’ufficio abbia provveduto a ‘farsi carico’ di tutte le osservazioni dedotte dal cliente.
Il brevetto da ottenere con l’invenzione di combinazione
Il cliente aveva chiesto di aver riconosciuto il brevetto come invenzione di combinazione. Tuttavia, a tale doglianza risponde la Corte di Appello di Roma fugando ogni dubbio sulla qualificazione del brevetto. Nella sentenza, infatti, la Corte di Appello precisa: “In materia d’invenzione di combinazione, qual è certamente quella oggetto del brevetto, la tutelabilità del trovato è data dal fatto che la coordinazione di elementi, o mezzi diversi, in tutto o in parte già noti, abbia portato all’ottenimento di un risultato “originale”. L’originalità del trovato è quindi riscontrabile quando il coordinamento di idee inventive di base già conosciute non è alla portata di qualsiasi tecnico in quanto non reso evidente dallo stato della tecnica. Il brevetto in questione, che non prende in alcun modo in esame l’anteriorità della domanda di brevetto, omissis, rivendica l’originalità del trovato nel superamento del problema dato dall’impossibilità, in base alla tecnica nota, di consentire il matching di passeggeri e bagagli. Il brevetto in oggetto riproduce esattamente il contenuto dell’anteriorità presso la quale il precedente (brevetto) è stato registrato e non può essere quindi definito nuovo perché dotato di originalità inventiva .
Dalla lettura ed esame della sentenza si evince che gli artt. 46, 48 e 51 CPI sono stati scientemente applicati dal Giudice di seconde cure, ove egli si riferisce chiaramente alle rivendicazioni del cliente nella propria interezza. Il Giudice però ha ritenuto anche suddette rivendicazioni carenti degli elementi di novità ed originalità. Nella propria sentenza, la Corte di Appello valuta pedissequamente le rivendicazioni, superando ogni contestazione del cliente, richiamando la CTU ed evidenziando che in sede di appello non sono state addotte ulteriori argomentazioni a sostegno delle doglianze, che non siano già state vagliate in primo grado e valutate dal CTU e, infine, dal Tribunale.
Conclusioni
Alla luce di quanto sin qui detto, pur sussistendo alcuni elementi argomentativi che potrebbero essere posti a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza in oggetto, questo Studio ritiene che le possibilità di accoglimento siano relative. Naturalmente, al di là degli aspetti giuridici, comunque, ogni decisione circa l’opportunità di esperire ricorso o meno, anche sulla base dei suddetti elementi, è rimesso al cliente.