Da oltre un anno lo studio Damiani & Damiani sedi di Palermo, Roma e Torino studia le coppie internazionali e il diritto del partner more uxorio EXTRA-UE di cittadino Italiano, di ottenere una agevolazione all’ingresso nel territorio al fine di raggiungere il PARTNER ed ivi stabilirsi con la sua famiglia.
L’impasse burocratica creata dalle normative interne vigenti e dall’operato della PA consiste nel fatto che in entrambi i casi, per consentire l’ingresso in Italia la Pubblica Amministrazione richiede il possesso del permesso di soggiorno. Ciò rende la norma interna di fatto ineffettiva in quanto – in definitiva – nessuna agevolazione all’ingresso è prevista per i PARTNER MORE UXORIO PRIVI DI AUTONOMO TITOLO DI SOGGIORNO, così come previsto – invece – dall’art. 9,comma 5,lettera c-bis D. Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva europea 38/2004.
In sintesi, chi non ha già un permesso di soggiorno non può godere dei benefici di cui alla direttiva 38/2004, e cioè ricevere dalla PA un atteggiamento di agevolazione ALL’INGRESSO tramite valutazione della situazione personale dei partner e quindi della loro stabile convivenza che, secondo il diritto europeo, può essere provato con ogni mezzo, financo con la sola prova orale.
LEGGI QUI LA SENTENZA OTTENUTA PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO AL CONVIVENTE EXTRAUE DI CITTADINO ITALIANO: Sentenza Tribunale di. Iscrizione all’Anagrafe per il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
A “dettar legge”, ed infrangere il Diritto, è la circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 2012, ante riforma dell’art. 9 comma 5 in commento (riformato o meglio allineato in parte alla Direttiva 38/2004 solo nel 2013) che prescrive l’obbligo, per chi intenda migrare anagraficamente dall’estero, di esibire all’ingresso il permesso di soggiorno. Una circolare anacronistica, non avente alcuna forza di legge, che nella prassi supera ogni previsione normativa e porta alla automatica disapplicazione dell’art. 9 comma 5 lettera c bis, rendendo il D. Lgs. 30/2007 lettera morta negli uffici amministrativi secondo un principio anticostituzionale di ingerenza del potere amministrativo su quello legislativo.
Dal punto di vista burocratico la situazione di assoluta ineffettività della norma in commento è oggi conclamata. Su 50 istanze inoltrate dallo Studio Legale Damiani&Damiani in altrettanti comuni italiani, 50 hanno risposto nella stessa maniera: IRRICEVIBILILITÀ dell’istanza di iscrizione anagrafica per mancanza di un requisito essenziale: il permesso di soggiorno. In termini giuridici si tratta della disapplicazione dell’art. 9, comma 5, lettera c-bis D. Lgs. 30/2007, così come modificato nel 2013, a fronte dell’applicazione di una circolare ministeriale del 2012 che risulta essere anacronistica e non avente alcuna natura di FONTE del diritto.
Di fronte alla reiterata violazione della norma, 50 Tribunali sono stati aditi dall’Avvocato Irene Damiani e Anna Sagone al fine di pronunciarsi sull’illegittimità del comportamento della PA che:
- disapplica norme in forza di circolari;
- b) rende ineffettiva la normativa di riferimento, che pertanto non raggiunge gli obiettivi prefissi dalla direttiva 38/2004;
- c) per l’effetto, non collabora ad agevolare l’ingresso e la permanenza dei partner more uxorio extra UE aventi con i cittadini italiani una stabile relazione, in violazione degli obblighi comunitari costituzionalmente imposti ex art 117 Costituzione.
Lo studio Damiani&Damiani continua la battaglia nelle opportune sedi interne dove la questione desta sicuramente l’interesse dei giudici, che però devono soggiacere alle inesorabili lungaggini procedurali che rendono più lenta la definizione della questione. Nel frattempo, poiché lo Studio Damiani&Damiani comprende la necessità di accelerare i tempi per ottenere il riconoscimento di diritti costituzionalmente ed europeisticamente garantiti, per iniziativa dell’Avvocato Irene Damiani si è deciso di interrogare le istituzioni europee affinché valutino un eventuale intervento per rettificare l’operato dell’Italia in merito alla questione coppie di fatto tra cittadino UE e cittadino EXTRA-UE.
Da qui l’appello di adesione all’istanza dello Studio Legale Damiani&Damiani, a tutte le coppie di fatto aventi carattere di stabilità e costituite da un cittadino italiano o UE soggiornante in Italia, ed un cittadino EXTRA-UE che intenda soggiornare con il proprio partner in Italia.
Aderire al ricorso alle Istituzioni Europee ha un costo simbolico che serve solo a coprire le spese.
Per ulteriori informazioni contattare lo studio ai propri recapiti: +39 091347868 (Sud Italia) | +39 0662289034 (centro Italia ed estero) | +39 0112766836 (nord Italia). email: info@damianianddamiani.com