Decreto ingiuntivo europeo debitore straniero
Sei alle prese con un debitore straniero e vuoi recuperare il credito. Il procedimento europeo di ingiunzione al pagamento, cioè il decreto ingiuntivo europeo, è un utile strumento per recuperare il credito di un debitore straniero. Il decreto ingiuntivo europeo è una procedura ingiuntiva alternativa a quella della legislazione dello Stato del giudice di competenza
Differenze tra decreto ingiuntivo europeo e l’ingiunzione di pagamento in Italia
Il decreto ingiuntivo europeo è stato istituito nel 2008, con il regolamento n.1896/2006, entrato in vigore dal 12/12/2008. Il decreto europeo di ingiunzione al pagamento è una procedura telematica relativamente complessa. Vale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea ad eccezione della Danimarca. L’U.E. ha voluto fornire uno strumento semplificato per il recupero del credito tra attori dei diversi Stati dell’U.E e per risolvere le controversie transfrontaliere di natura civile e commerciale con il decreto ingiuntivo europeo per il debitore straniero
Le condizioni per attivare il decreto ingiuntivo europeo
- Il credito deve essere liquido ed esigibile
- Almeno 1 delle parti in giudizio deve essere residente in uno Stato membro dell’Unione Europoa diverso da quello cui appartiene il Giudice adito in giudizio
- E’ uno strumento di ingiunzione al pagamento in caso di:
- Rapporti tra imprese e imprese
- Rapporti tra imprese e consumatori
- Crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali in caso di accordo specifico tra le parti
- Riconoscimento del debito e crediti per debiti liquidi derivanti da comproprietà di un bene
Il decreto ingiuntivo europeo non può essere utilizzato in caso di:
- Controversie di natura fiscale
- Controversie doganali
- Rapporti patrimoniali della famiglia
- Fallimenti
- Concordati
- Crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali
La procedura monitoria del decreto ingiuntivo europeo per il debitore straniero
Il decreto ingiuntivo europeo non si sostituisce a quello dei singoli Stati ma è uno strumento alternativo. Come nel caso del decreto ingiuntivo in Italia, la procedura di ingiunzione al pagamento europea acquista valore di titolo esecutivo nel caso in cui il debitore non presenti opposizione dinanzi al giudice
La prova scritta e la prova veritiera
E’ la parte più importante del Decreto Ingiuntivo Europeo. Il vantaggio della procedura europea di ingiunzione al pagamento è quella di non dovere allegare la prova scritta. Nella procedura ingiuntiva europea basta una descrizione pro-veritate per dimostrare il credito. Un elemento di straordinaria importanza. Infatti, per comunicare tra gli Uffici Giudiziari degli Stati Europei in lingue diverse, gli utenti sono costretti a spendere centinaia di euro tra spese di giudizio, notai, avvocati e traduzioni anche delle fatture, il cui elemento legale d’importanza nella procedura è solo l’importo. La procedura europea di ingiunzione al pagamento non prevede la prova scritta allegata ma solo la descrizione delle circostanze che hanno generato il credito. Quindi è uno strumento utilissimo per imprese e privati in Europa alle prese con transazioni transfrontaliere, recuperare crediti di senza dover sostenere spese eccessive.
La prova scritta nel decreto ingiuntivo in Italia
La prova scritta è condizione necessaria a comprovare l’esistenza del credito. Così si può ottenere in Italia un decreto ingiuntivo che abbia valore di titolo esecutivo.
La prova veritiera nel decreto ingiuntivo europeo per il debitore straniero
Invece, in base all’art.7 del regolamento U.E che istituisce il procedimento di ingiunzione al pagamento europeo il ricorrente, nella domanda che inoltra al Giudice, deve descrivere le circostanze invocate come base del credito e deve inoltre descrivere le prove a sostegno della sua domanda fornendo in coscienza e fede informazioni veritiere nel Decreto ingiuntivo europeo per il debitore straniero
Decreto ingiuntivo europeo o italiano: quale scegliere
Il decreto ingiuntivo europeo è uno strumento giuridico efficace su tutto il territorio dell’Unione Europea — con la sola esclusione della Danimarca — e risulta particolarmente vantaggioso quando il debitore detiene patrimonio non soltanto in Italia ma anche in altri Stati membri. In questi casi, il titolo esecutivo ottenuto con la procedura europea consente di aggredire i beni ovunque essi si trovino nell’UE, senza necessità di ulteriori procedure di riconoscimento.
Tuttavia, la procedura europea necessita sempre dell’intervento di un avvocato in Italia per garantire la corretta notificazione tramite gli ufficiali giudiziari competenti. È fondamentale prestare attenzione anche alla competenza territoriale, che deve essere determinata in conformità alle norme italiane e comunitarie vigenti: un errore in questa fase può compromettere l’intera procedura.
Quando conviene invece il decreto ingiuntivo italiano?
Se il debitore ha sede esclusivamente in Italia e non dispone di beni aggredibili all’estero, il decreto ingiuntivo nazionale rimane lo strumento più snello ed efficace: tempi più rapidi, procedura più consolidata nella prassi dei Tribunali italiani, e costi generalmente inferiori.
La scelta tra i due strumenti deve dunque essere valutata caso per caso, in funzione della localizzazione del patrimonio del debitore e della complessità della controversia transfrontaliera.
Rigetto della domanda per ottenere il decreto ingiuntivo europeo
In caso di rigetto della domanda non è più possibile impugnare la decisione del giudice. Tuttavia, si può riproporre di nuovo la controversia con la possibilità di scegliere tra decreto ingiuntivo europeo e procedura nazionale di ingiunzione al pagamento
Accoglimento della domanda europea di ingiunzione al pagamento
Se il Giudice accoglie la domanda, emette ingiunzione di pagamento entro 30 giorni dalla richiesta e l’atto acquista forza esecutiva ed efficacia esecutiva all’interno degli stati membri dell’U.E, tranne che per la Danimarca
Opposizione del debitore al decreto ingiuntivo europeo
Il debitore può procedere al deposito dell’opposizione entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione al pagamento. In questo caso il procedimento viene portato avanti i giudici competenti dello stato membro di origine, secondo le norme di procedura civile ordinaria
Domande frequenti sul decreto ingiuntivo europeo
Cos’è il decreto ingiuntivo europeo?
Il decreto ingiuntivo europeo (o procedimento europeo di ingiunzione al pagamento) è una procedura telematica istituita dal Regolamento UE n. 1896/2006, entrato in vigore il 12 dicembre 2008. È uno strumento alternativo alle procedure nazionali, valido in tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione della Danimarca, pensato per il recupero di crediti transfrontalieri in materia civile e commerciale.
Quando si può usare il decreto ingiuntivo europeo contro un debitore straniero?
Il decreto ingiuntivo europeo è utilizzabile quando il credito è liquido ed esigibile e almeno una delle parti è residente in uno Stato membro UE diverso da quello del giudice adito. Si applica a rapporti tra imprese, tra imprese e consumatori, e a crediti derivanti da obbligazioni contrattuali o da riconoscimento del debito.
Quale differenza c’è tra decreto ingiuntivo europeo e decreto ingiuntivo italiano?
La differenza principale riguarda la prova: il decreto ingiuntivo italiano richiede una prova scritta del credito, mentre quello europeo si basa sulla descrizione pro-veritate delle circostanze che hanno generato il credito, senza obbligo di allegare documenti. Sul piano dell’efficacia territoriale, il decreto europeo vale in tutta l’UE (tranne Danimarca), mentre quello italiano richiede ulteriori procedure di riconoscimento all’estero. Se il debitore ha beni solo in Italia, il decreto ingiuntivo italiano è più snello e conveniente.
È necessario un avvocato per il decreto ingiuntivo europeo in Italia?
Sì. Nonostante la procedura sia telematica, l’intervento di un avvocato in Italia è necessario per garantire la corretta notificazione tramite gli ufficiali giudiziari competenti e per verificare la conformità della competenza territoriale alle norme italiane e comunitarie.
Cosa succede se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo europeo?
Il debitore ha 30 giorni dalla notifica per depositare opposizione. In caso di opposizione, il procedimento viene trasferito ai giudici competenti dello Stato membro di origine e prosegue secondo le norme di procedura civile ordinaria applicabili in quel Paese.
Il decreto ingiuntivo europeo vale anche se il debitore ha beni in più Paesi UE?
Sì, ed è proprio in questo scenario che il decreto ingiuntivo europeo esprime il suo massimo vantaggio. Una volta ottenuto il titolo esecutivo, esso è direttamente efficace in tutti gli Stati membri UE (esclusa la Danimarca), permettendo di aggredire i beni del debitore ovunque si trovino nell’Unione, senza necessità di ulteriori procedure di exequatur.
Cosa succede se la domanda di decreto ingiuntivo europeo viene rigettata?
In caso di rigetto, non è possibile impugnare la decisione del giudice nell’ambito della procedura europea. Tuttavia, è possibile riproporre la controversia scegliendo tra una nuova domanda di decreto ingiuntivo europeo oppure la procedura nazionale di ingiunzione al pagamento dello Stato competente.
















