Con la sentenza del Consiglio di Stato N: 7045/2021 sono stati chiariti la legittimità dell’obbligo vaccinale e il perimetro dell’eventuale diritto all’indennizzo e al risarcimento da danni causati dalla somministrazione del vaccino Anti-Covid. Ma attenzione, l’unico danno da vaccino suscettibile di essere indennizzato o risarcito è il cosiddetto effetto avverso di una certa gravità. I classici sintomi post somministrazione del Vaccino come febbre, malessere diffuso e limitato nel tempo non sono considerati effetti avversi risarcibili ed è anche opportuno chiarire subito che l’85% degli eventi avversi registrati in questi mesi sono classificati come eventi non gravi.
Distinzione tra evento avverso, reazione avversa, effetto indesiderato
Come si fa a capire quando si ha effettivamente diritto all’indennizzo? Le reazioni post vaccino Anti Covid si distinguono in:
- evento avverso, che è un evento, anche letale, o un sintomo avvertito dopo la somministrazione del vaccino, ma non necessariamente causato dalla vaccinazione. Non c’è rapporto causa/effetto tra l’evento e la somministrazione del vaccino;
- reazione avversa, che è lo stato di pregiudizio della salute post somministrazione del vaccino, per la quale è possibile stabilire una relazione causale con la vaccinazione;
- effetto indesiderato, che è connesso alle proprietà del vaccino ma non è necessariamente nocivo, è osservato in un certo numero di persone, quindi noto, si ripete ma è considerato accettabile (es. la febbre, i dolori al braccio ecc sono considerati effetti indesiderati).
Il bilanciamento del diritto inviolabile della persona con il principio di solidarietà
I dati statistici di quest’ultimo anno segnalano 120 sospette reazioni avverse al vaccino ogni 100 mila dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino Anti Covid e dalla dose iniettata. Anche sulla base delle risultanze statistiche il Consiglio di Stato ha chiarito che “i dati evidenziano l’esistenza di un bilanciamento tra rischi e benefici nella somministrazione del vaccino assolutamente accettabile. Considerata l’estrema rarità del verificarsi di eventi gravi e correlabili al Vaccino contro SARS-COV-2, i danni conseguenti alla somministrazione devono fin qui ritenersi rispondenti ad un criterio di normalità statistica”.
Il diritto all’indennizzo strettamente correlato alla legittimità Costituzionale dell’obbligo vaccinale
All’obbligo vaccinale individuale imposto sulla base del superiore principio di tutela collettiva corrisponde il diritto alla tutela indennitaria individuale, per i danni causati dal vaccino. Ovvero, è suscettibile di indennizzo la reazione avversa post somministrazione del vaccino per la quale è possibile stabilire una relazione causale.
Differenza tra indennizzo e risarcimento nel caso del vaccino anti-covid
E’ bene chiarire che nel caso di evento avverso da post somministrazione del vaccino si ha diritto all’indennizzo. Infatti, il risarcimento è strettamente correlato ad un fatto illecito, o cattiva condotta, che ha procurato un danno ingiusto. L’indennizzo, invece, prescinde dalla colpa e non richiede la prova di un illecito, ma sorge per il solo accertamento che la menomazione irreversibile sia stata causata dalla vaccinazione.
Esempi di tutela risarcitoria e indennizzo da somministrazione vaccinale.
Si ha diritto al risarcimento se il danno causato dal vaccino è legato non tanto al vaccino stesso ma, per esempio, ad un errore di somministrazione a carico del medico che, pur conoscendo una determinata patologia del paziente, non ha sconsigliato la somministrazione del vaccino. Oppure a carico della casa farmaceutica che ha immesso un lotto difettoso di vaccino. Oppure per via di un comportamento colposo da parte di uno dei soggetti coinvolti nella catena di somministrazione della dose vaccinale. In questi casi è possibile cumulare l’indennizzo con la tutela risarcitoria. In tutti gli altri casi in cui gli effetti avversi post vaccino si sono verificati senza che vi sia responsabilità o colpa da parte di alcuno è possibile ottenere la tutela indennitaria.
L’indennizzo da evento avverso alla vaccinazione anti-covid per i non obbligati e le misure già previste dal Governo e Parlamento
Stabilita la legittimità dell’obbligatorietà alla vaccinazione già effettiva per alcune professioni come quelle sanitarie e per la popolazione over 50, la tutela all’indennizzo è coperta dall’art. 1 della L. 25/02/1992, n. 210, in base alla quale “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. Tuttavia, sulla base della norma citata, per ottenere la tutela indennitaria il danneggiato dovrà provare di avere subito una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, correlata da un legame causa/effetto con la somministrazione del vaccino.
La tutela all’indennizzo anche per chi si è sottoposto al vaccino pur non essendo obbligato
Come abbiamo visto, finora, l’obbligo vaccinale copre solo alcune categorie di persone. Chi è sottoposto all’obbligo vaccinale è certo che gode del diritto all’indennizzo sulla base della citata Legge 92/210, ma chi non è obbligato non gode della stessa copertura anche se la Corte Costituzionale ha già da tempo chiarito che in tema di salute, l’indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività. Tuttavia, la richiesta di indennizzo da parte di chi non è obbligato al vaccino anti-covid è rimessa al Giudice, che non può automaticamente estendere l’ambito applicativo della L. 210/1992 al nuovo vaccino ma deve chiedere una pronuncia di incostituzionalità della medesima legge alla Corte Costituzionale.
Il Governo ha già previsto di aumentare il fondo istituito proprio dalla legge 210/92, che ha introdotto gli indennizzi per i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazione, trasfusione e somministrazione di emoderivati infetti. Il Parlamento, invece, potrebbe facilmente e velocemente prevedere l’automatica estensione dell’indennizzo anche a coloro i quali hanno subito eventi avversi al vaccino anti-covid, pur non essendo obbligati alla somministrazione.
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