L’assistenza legale necessaria nei casi di violazione dei patti parasociali e per l’attribuzione della giurisdizione in caso di società straniere con soci italiani è stata rilevante nella pronuncia del 26 novembre 2020 n. 26984 della Corte di Cassazione, che si è espressa in merito alla questione di giurisdizione sollevata nell’ambito di un’azione risarcitoria derivante, appunto, dalla violazione di un patto parasociale.
L’assistenza legale nella violazione dei patti parasociali e la determinazione della corretta giurisdizione
Il socio di una SRL con sede in un paese estero dell’Unione Europea ha chiesto il risarcimento del danno, a causa della violazione del patto parasociale del socio amministratore domiciliato in Italia. In effetti si è ritenuto che il giudice debba essere italiano, posto che in sede di giudizio di Appello è stata accolta la richiesta del convenuto di attribuire la giurisdizione al giudice del paese UE, presso cui ha sede la società Srl. La Corte di Appello aveva stabilito che le condizioni affinché il socio domiciliato in Italia può essere chiamato in giudizio davanti il giudice estero sono che la controversia doveva riguardare:
- problematiche contrattuali;
- illeciti civili;
- risarcimenti da reato.
Il principio di prossimita del giudice nel diritto internazionale
Il principio di prossimità è un requisito cui fare riferimento nell’attribuzione del giudice in caso di reato e in questo caso di violazione dei patti parasociali. infatti il giudizio della Corte di Appello aveva fatto riferimento al fatto che:
- la società fosse stata costituita in uno stato estero membro dell’UE;
- il notaio che ha costituito la società era cittadino dello stato membro UE dove si è costituita la società;
- il convenuto, benché domiciliato in Italia, fosse anche amministratore della società estera;
- e quindi che sulla base di queste circostanze e in base al principio di prossimità alla causa, il giudice non poteva che essere quello dello stato estero.
Il giudizio ribaltato dalla Corte di Cassazione
Ma la Corte di Cassazione ha ribaltato il giudizio della Corte di Appello è ha stabilito invece che il giudice deve essere del luogo in cui il convenuto ha il proprio domicilio, ovvero in Italia, e non quello del luogo in cui ha sede la società, ovvero dello Stato estero. I giudici della Corte di Cassazione entrati nel merito di attribuzione di giurisdizione per la disputa della violazione dei patti parasociali, hanno fatto riferimento al regolamento CE del Consiglio n. 44/01. Il regolamento si limita ad individuare in alcuni casi una competenza concorrente ma non esclusiva, che non implica la deroga al criterio generale del diritto internazionale che applica la giurisdizione italiana al domicilio o alla residenza in Italia del convenuto.
Tra l’altro la Cassazione ha ritenuto di impedire l’applicazione estensiva del Foro esclusivo previsto dall’art. 22, punto 2, del Regolamento n. 44/01, perché opera solo per le controversie sulla validità, nullità o scioglimento della società e per le persone giuridiche e sulla validità delle decisioni dei rispettivi organi che riguardato la Società. In questi casi la consulenza e l’assistenza legale avrebbe potuto suggerire la giurisdizione del Giudice del paese presso cui ha sede la società. ma in questo caso l’inadempimento e la violazione del patto parasociale non attiene alla validità dei rapporti della società, ma ha rilievo per i rapporti tra soci.Non resta quindi che attendere gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali per verificare se i principi di diritto richiamati saranno ancora confermati dalla giurisprudenza italiana ed anche da europea.