La formalizzazione dei contratti internazionali e dei rapporti economici stabiliti tra società coinvolte in un rapporto di scambio commerciale internazionale, non sono fissati per sempre nel tempo. Anche nel caso di business già avviati tra società estera e società in Italia, i patti e gli accordi internazionali sottoscritti possono cambiare in funzione di eventi inaspettati. Alcuni di questi eventi possono riguardare l’aumento dei prezzi delle materie prime oppure l’aumento dei costi delle prestazioni stabilite al momento del contratto. Sono tutti eventi che condizionano i rapporti commerciali sottoscritti e che non dipendono dalla volontà di una o di entrambe le parti.
La ripresa economica in Italia e l’aumento dei prezzi
Dal momento che l’Italia è una paese attraente per le società straniere e dato che stando alle stime OCSE l’Italia è stata protagonista di un’importante ripresa economica con un rialzo del Pil del 6,5% è facile che eventi straordinari si verifichino dopo la sottoscrizione del contratto internazionale. L’aumento della produzione, ad esempio, può generare eventi inaspettati come la sopravvenuta carenza di materie prime, la carenza delle forniture, lo slittamento dei tempi di consegna della merce. Tutto questo introduce nuovi aumenti e variazioni dei prezzi non compresi nel contratto stipulato, nuovi problemi relativi alla natura economica dei patti stipulati tra la società estera in Italia al momento del contratto.
Cosa succede se dopo aver impostato il tuo business in Italia cambiano le condizioni del contratto internazionale tra società
Se le condizioni del mercato cambiano a sfavore di una delle parti, gli accordi contrattuali sottoscritti dovranno essere rinegoziati alla luce degli aumenti avvenuti e delle variazioni dei prezzi causati dall’evento imprevisto.
Ecco come intervenire per la modifica dei contratti internazionali per cause straordinarie ed imprevedibili
Il diritto commerciale internazionale utilizza dei criteri per stabilire quali sono gli eventi imprevedibili e straordinari che determinano l’aumento dei prezzi e modificano l’assetto giuridico economico stabilito nel contratto. Nell’ambito dei diritto commerciale internazionale si ricorre alle clausole di hardship. Si tratta di clausole che individuano le circostanze che possono alterare l’equilibrio economico del contratto e i rimedi che si possono applicare quando si verificano. Le clausole di salvaguardia o hardship sono descritte dai Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali. In particolare, gli artt. 6.2.2 e 6.2.3 disciplinano rispettivamente le clausole di hardship e i loro effetti sul contratto.
Si può prevedere che l’hardship intervenga quando si verificano eventi che alterano l’equilibrio del contratto, come per esempio l’aumento dei costi della prestazione di una delle parti o la diminuzione del valore della controprestazione. In ogni caso la clausola hardship integra il contratto quando:
- l’evento imprevisto svantaggia una parte in un momento successivo alla conclusione del contratto;
- l’evento che si è verificato non era prevedibile per la parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto;
- l’evento che si è verificato non può essere controllato dalla parte svantaggiata;
- la parte svantaggiata non ha assunto il rischio di tali eventi.
Di fronte a queste condizioni il diritto internazionale prevede che, grazie alle clausole di salvaguardia, la parte svantaggiata possa chiedere la rinegoziazione del contratto. Tuttavia, anche in presenza delle clausole hardship la parte svantaggiata non può sospendere l’erogazione della prestazione stabilita nel contratto, senza prima aver concordato la rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le parti entro un termine ragionevole, interviene il giudice che decide di ricorrere all’ipotesi prevista nell’hardship o può risolvere il contratto, oppure per ristabilire l’equilibrio originario ai sensi della Legge di diritto commerciale internazionale applicata dal giudice del paese interessato competente per materia.
L’intervento della camera di commercio internazionale
Negli accordi di rinegoziazione del contratto, il punto di riferimento internazionale per le imprese è la Camera di Commercio Internazionale (ICC). La ICC aggiorna periodicamente la clausola di hardship prevista che stabilisce nuovi eventuali eventi non previsti dalle parti, che potrebbero comportare notevoli modifiche all’equilibrio del contratto.
Ecco come rinegoziare il contratto con le clausole hardship, nel caso di aumento imprevisto dei costi delle materie prime
L’aumento delle materie prime può essere la causa di uno squilibrio contrattuale. Per rinegoziare il contratto bisogna verificare se è presente la clausola hardship e se è riconducibile ad una delle cause che si sono manifestate nel mercato. Se non sono presenti ulteriori accordi tra soci l’aumento delle materie prime causato da circostanze eccezionali, come per esempio lo scoppio di una crisi internazionale o di un evento pandemico, può essere considerato un evento non prevedibile, straordinario e fuori dal controllo di una o di entrambi le parti e costituisce una delle più comuni clausole di hardship.
Ecco cosa fare se la clausola non è prevista nel contratto
La presenza delle clausole hardship rendono i negoziati tra le parti molto più semplici. Ma cosa succede se nella stesura del contratto non sono presenti clausole di salvaguardia? In questi casi, i nuovi rapporti commerciali tra le parti dovranno essere stabiliti secondo quel che prevede la legge applicabile al contratto scelta dalle parti al momento della sottoscrizione dei patti commerciali. Se nessuna delle parti aveva provveduto a sceglierla al momento della sottoscrizione, sarà individuata e applicata quella del diritto internazionale privato del Paese del giudice competente a risolvere la controversia.
Sulla scorta di quanto avvenuto in tempo di pandemia o in occasione di crisi internazionali che hanno causato il rialzo imprevedibile delle materie prime o un aumento dei costi delle prestazioni prestabilite alcuni eventi non sono più da ritenere del tutto imprevedibili e non alla luce del diritto attuale potrebbero non essere più regolati applicando i rimedi sopra descritti. Quindi il suggerimento è di disciplinare preventivamente le misure per bilanciare lo squilibrio contrattuale derivato dagli effetti legati a ricadute pandemiche o agli effetti della ripresa.