Caro ricercatore,
come è noto, la situazione di precariato dei ricercatori, istituzionalizzato dalla c.d. legge Gelmini ormai da 10 anni, è stata finalmente posta all’attenzione delle Istituzioni Europee con i recenti rinvii alla CGUE del 2019 (TAR) e del 2020 (CdS).
Le questioni sottoposte al vaglio dell’UE sono di estrema importanza:
- La violazione dell’accordo quadro – direttiva n. 1999/70/CE (abuso del contratto a termine);
- L’incostituzionalità della circolare ministeriale n. 3/2017, che esclude i ricercatori dalla stabilizzazione;
- La violazione dei principi di equivalenza e di effettività e quello dell’effetto utile del diritto UE, con riguardo al citato Accordo quadro, nonché del principio di non discriminazione.
Alla luce di questo indiscusso successo della categoria, molti hanno ‘sospeso’ la battaglia per la tutela dei propri diritti, ‘in attesa’ di una tutela Europeista.
Ciò che però molti di Voi non sanno, è che probabilmente una siffatta tutela arriverà (se arriverà) troppo tardi, con irreparabile pregiudizio per i diritti di stabilizzazione, che non meritano di essere ‘messi in stand-by’.
Infatti, come è noto, la legge Madia (stabilizzazione) è valida esclusivamente per il periodo 2018-2020. Entro detto periodo, il ricercatore deve far pervenire la propria istanza di stabilizzazione, onde godere dei benefici della legge. Oltre questo periodo, il ricercatore decade da ogni beneficio previsto dalla l. Madia, e non può più accedere alla stabilizzazione, né beneficiare dell’eventuale tutela che potrebbe pervenire dalla CGUE (comunque, sicuramente dopo il 2020).
Per questo motivo, lo studio DAMIANI&DAMIANI – che già si occupa di questa vicenda dal 2018 – esorta tutti i ricercatori (di tipo A) ad aderire al RICORSO COLLETTIVO che lo Studio sta preparando, per poter instare la stabilizzazione innanzi il Giudice competente, onde poter godere, poi, degli esiti delle sentenze della CGUE, se favorevoli. Viceversa, qualora la CGUE dovesse rilevare la congruità della L. Gelmini, e non rilevare violazioni del diritto dell’Unione, il ricorrente potrà comunque accedere ai rimedi nazionali, che sono stati elaborati dall’ormai maggioritaria giurisprudenza, circa il risarcimento del danno (c.d. comunitario) per ‘abuso del contratto a termine’ da parte della PA.
Si può aderire al ricorso ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2020.
Il costo è di euro 100, per la prima fase (istanza stabilizzazione alla PA) ed euro 200 per la seconda fase (ricorso al TAR), oltre spese che verranno ripartite tra tutti i ricorrenti ed ammontano a complessive EUR 325.
Chi vuole aderire deve seguire il seguente iter:
- Contattare lo Studio alla mail info@damianianddamiani.com, inoltrando i contratti a termine che si sono perpetrati negli anni (tutti i contratti a termine sono validi: assegni di ricerca, CO.CO.CO., CO.CO.PRO., contratto di lavoro subordinato, etc.), purché rispettino i requisiti della L. Madia, e cioè:
- Essere in servizio, anche per un solo giorno dopo il 28 agosto 2015 con un contratto a tempo determinato presso l’amministrazione pubblica;
- Essere stati assunti a seguito di concorso/avviso pubblico per titoli e/o esami;
- Aver maturato, al 31 dicembre 2017 almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8. Gli anni utili da conteggiare possono riferirsi anche a tipologie diverse di contratto (es. CoCoCo, libera professione, tempo determinato, ecc), ma devono riguardare la stessa attività e lo stesso inquadramento professionale.
- Attendere nostra e-mail nelle successive 24/48 dove confermiamo (o meno) che sussistono i requisiti per aderire, e dove illustriamo i successivi step per aderire.
Certa di avere fatto cosa gradita, porgo
Cordiali Saluti
Avv. Irene Damiani