Tra le responsabilità del vettore nel trasporto di cose le più comuni possono essere:
- responsabilità per furto merci;
- responsabilità per ritardo nella consegna;
- responsabilità per danno o avaria della merce;
- responsabilità per smarrimento o mancata consegna della merce.
La responsabilità del vettore: la lettera di vettura internazionale o CMR nel trasporto su gomma
Secondo le norme contenute nella Convenzione di Ginevra che regola il settore del diritto relativo al trasporto internazionale, il vettore è responsabile della merce per quanto riguarda:
- il ritardo nella riconsegna della merce;
- la perdita totale o parziale della merce;
- l’avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna.
Come funziona e a cosa serve la lettera di vettura internazionale nel trasporto merci su gomma. La responsabilità del vettore nel trasporto di cose
La lettera CMR è un documento con il quale si certifica che la merce è stata presa in consegna dal vettore in uno Stato, per la spedizione e lo scarico alla consegna in un altro Stato. Praticamente supporta il contratto di trasporto internazionale che viene preparato dal mittente o dallo spedizioniere e controfirmato dal vettore corriere. La lettera vale come prova dell’accordo tra le due parti in merito al trasporto dei beni, alle modalità di trasporto e alle condizioni della spedizione che devono essere conformi alla Convenzione Internazionale CMR e per verificare l’effettiva responsabilità del vettore per mancata consegna della merce. La normativa uniforme prevista dalla C.M.R. è stata in gran parte tratta dalla disciplina del trasporto marittimo e aereo. Quindi, in sintesi, la lettera di vettura regola il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, anche intermodale, con particolare riferimento ai documenti utilizzati e alla responsabilità del vettore.
Le clausole generali dell’esclusione della responsabilità del vettore
Ecco quali sono le responsabilità del vettore terrestre:
- responsabilità assoluta, rispetto alla quale al vettore non è consentito addurre alcuna prova a propria discolpa;
- casi di responsabilità presunta iuris tantum, in cui è ammessa una prova contraria. Prevede cioè solo una inversione dell’onere della prova;
- casi in cui la regola classica della colpa ex recepto, ovvero la responsabilità oggettiva per inadempimento dell’obbligazione di cose in custodia, potrà determinare il giudizio.
Tuttavia, la responsabilità del vettore secondo la C.M.R. prescinde dal concetto di colpa grave del vettore, secondo giurisprudenza, e non si identifica nemmeno con un’ipotesi di responsabilità oggettiva. La responsabilità è prevista per cause generali di esenzione indicate dall’art. 17.2 della Convenzione di Ginevra e «speciali» rischi che gli permettono di limitare l’onere probatorio.
La responsabilità di chi effettua il trasporto internazionale nella CMR e nel Codice Civile e il limite risarcitorio
Nello stabilire l’accertamento della responsabilità di chi effettua il trasporto è utile ricordare che:
- la giurisprudenza richiama l’equiparazione della colpa grave al dolo in tema di responsabilità del vettore nel trasporto internazionale;
- l’accertamento della circostanza che il furto della merce possa costituire caso fortuito solo se ricorra l’estremo della sua assoluta inevitabilità;
- non è operativo il limite risarcitorio nel caso di situazioni dipendenti dal comportamento imprudente del vettore;
- l’applicazione della C.M.R. è prevista solo quando è espressamente richiamata dalla parti negli accordi contrattuali.
La responsabilità del vettore nel codice civile art. 1693 Codice Civile
Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario. Può altresì esonerarsi dalla responsabilità se riesce a provare che la perdita, il deterioramento o l’avaria della merce è derivata da:
- caso fortuito;
- dal loro imballaggio;
- dalla natura o dai vizi delle cose stesse.
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio. La norma configura e presume una responsabilità definita, come si diceva, ex recepto, in quanto essa sorge con la consegna del bene. La dottrina ritiene che alla responsabilità contrattuale si affianchi a quella extracontrattuale. La norma prevede una responsabilità particolarmente grave e dispone che la prova liberatoria non operi in modo negativo. Il vettore, cioè, non deve dimostrare di aver usato la diligenza impostagli ma quale sia la causa della perdita o dell’avaria tra quelle indicate. Ad esempio:
- per consegna ad un soggetto diverso dal destinatario;
- per caso fortuito ovvero un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile da parte del vettore, ad esempio un fulmine che incendia la cosa trasportata;
- perdita di un bene facilmente deperibile che sia già parzialmente avariato;
- omessa indicazione che la merce è surgelata e deve essere assoggettata a particolare cautela nella custodia.
Come funziona il regime risarcitorio nei confronti del vettore
Una volta che è accertata la responsabilità oggettiva del vettore per inadempimento dell’obbligazione di cose in custodia, egli dovrà corrispondere il risarcimento all’avente diritto. Il regime normativo che regola i trasporti internazionali identifica un sistema risarcitorio ordinato secondo disposizioni regolanti la reintregrazione del patrimonio del soggetto leso dalla perdita o dall’avaria del carico, in base a parametri prestabiliti. A questo proposito, il legislatore internazionale ha introdotto regole già da tempo operanti nella responsabilità degli armatori marittimi, per la limitazione del rischio del vettore ad una somma massima per chilogrammo di merce trasportata. Il ruolo essenziale giocato dall’istituto del limite risarcitorio si è dimostrato essenziale ai fini della dinamica dei trasporti e soddisfacente anche in relazione all’equità dei risarcimenti, stante soprattutto la ratifica delle Convenzioni di diritto uniforme in tutta Europa.
Il valore del risarcimento della merce a carico del vettore
Il risarcimento è commisurato al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore prende in consegna il carico, secondo una scala di indici:
- secondo il mercato borsistico;
- in relazione al prezzo di mercato;
- secondo il prezzo usuale e diffuso delle merci.
Principio comune dell’esperienza di diritto uniforme è costituito dall’esclusione di operatività dei limiti quantitativi di risarcimento in presenza di situazioni imputabili al dolo del vettore o, comunque, a contegni privi di quella diligenza professionale minima richiesta a chi effettua il trasporto e che lo rende responsabile tout court delle merci consegnategli. Sotto questo profilo, il testo della C.M.R. che codifica la responsabilità del vettore nel trasporto internazionale, fa riferimento alle cause che escludono l’applicazione del limite risarcitorio secondo i diritti speciali di prelievo, al dolo o alla colpa che equivalente al dolo stesso. Nell’esperienza giuridica italiana, l’equiparazione del dolo alla colpa grave è più che consolidata in relazione alla materia dei trasporti di cose, cosicché l’istituto del limite risarcitorio non potrà trovare applicazione tutte quelle volte in cui per l’inescusabile imprudenza o per l’omessa osservanza delle regole minime di diligenza, sarà provata quella colpa che è considerata equivalente o frode.
Il problema della salvaguardia del proprietario della merce nel contratto internazionale di trasporto
I soggetti di un contratto internazionale di trasporto sono almeno 3:
- Mandante proprietario della merce;
- Spedizioniere mandatario che si occupa di organizzare il trasferimento della merce ;
- Vettore che si occupa del trasferimento della merce.
Tuttavia spesso accade che tra il mandante e il vettore non vi sia alcun rapporto contrattuale, perché il contratto di trasporto è stipulato tra lo spedizioniere e il vettore e, quindi, il proprietario della merce non potrebbe far valere alcuna responsabilità sul vettore per la perdita della merce, il suo deterioramento, la mancata consegna ecc.
La responsabilità dello spedizioniere e la responsabilità del vettore
La Corte di Cassazione ha già chiarito (Cassazione civile, sez. III, 21/01/2005, n. 1312, conforme: Cassazione civile sez. III, 08/06/2007, n.13375, Cassazione civile sez. III 25 agosto 2006, n. 18512; Tribunale Bolzano, 7 gennaio 2009) che Nel contratto di trasporto stipulato tramite uno spedizioniere, il mittente non è legittimato ad agire contro il vettore per il risarcimento dei danni derivatigli dalla mancata esecuzione del contratto di trasporto, perché il secondo comma dell’art. 1705 c.c. limita la legittimazione alle sole azioni dirette al soddisfacimento dei «diritti di credito derivanti dall’esercizio del mandato», fra le quali non rientrano le azioni di risarcimento danni. Resta salva la possibilità di agire contro lo spedizioniere, tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”. Quindi il proprietario della merce non può richiamare la responsabilità del vettore per il risarcimento della merce perduta, ma non può nemmeno agire contro lo spedizioniere facendo valere la responsabilità propria del vettore, perché la responsabilità dello spedizioniere è diversa e molto più limitata di quella gravante del vettore
L’esposizione al rischio del proprietario delle merci nei contratti di trasporto e il vuoto normativo
Anche per questi casi la Cassazione è intervenuta ritenendo che Lo spedizioniere, in quanto mandatario senza rappresentanza del committente, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti in nome proprio e per conto del mandante, dal momento che hanno un contratto per l’esecuzione della fase del trasporto delle merci, e non può pretendere che, verificatesi delle anomalie nella sua esecuzione, sia il committente ad agire nei confronti del vettore ausiliario”. (Cassazione civile sez. III 28 febbraio 2011 n. 4928). Secondo questa sentenza, quindi, per tutelare il mandante proprietario delle merci, lo spedizioniere deve agire contro il vettore da lui prescelto e che è responsabile del danno. Ma la legittimazione a proporre domande risarcitorie nei confronti del vettore spetta a chi ha subito un pregiudizio dalla perdita o danneggiamento della merce. Quindi bisogna dimostrare che lo spedizioniere abbia subito un danno e, molto spesso, lo spedizioniere non può far valere un diritto reale nei confronti del vettore. Il vulnus del proprietario della merce che si affidi ad un spedizioniere che, a sua volta, affida la merce ad un vettore per il trasporto non è ancora risolto del tutto.