In collaborazione con lo Studio Amati Dottori Commercialisti e Revisori Legali, lo Studio Legale Damiani&Damiani rende note e accessibili le misure previste dal DPCM Decreto Cura Italia, ovvero Decreto Liquidità, varato dal Governo per fornire misure di sostegno finanziario e liquidità alle imprese e consentire al sistema produttivo italiano di affrontare e superare l’emergenza finanziaria causata dal corona virus Covid19. Il decreto liquidità prevede misure temporanee per il sostegno alla liquidità e accesso a fondo di garanzia PMI, sospensione dei versamenti tributari e contributivi, la proroga della sospensione dei versamenti tributari, contributivi, ritenute sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni di agenzia, di mediazione, di rappresentanza. Per le misure di liquidità al sostegno alla liquidità delle imprese è prevista la garanzia SACE sui finanziamenti bancari sia per grandi imprese che per PMI.
Misure finanziarie e di sostegno nel DPCM Cura Italia Decreto Liquidità per Imprese
Inoltre, il DPCM Cura Italia, nell’ambito delle misure di finanziamento alle imprese, prevede l’accesso al fondo centrale di garanzia e la sospensione o la proroga di alcuni pagamenti tributari. Nell’indice il dettaglio delle misure previste e modalità di accesso.
Ogni consulenza finanziaria e legale alle imprese è fornita online attraverso la compilazione del form utile per entrare in contatto con i consulenti dello Studio Legale Damiani. Qui Compila il Form
INDICE
- Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Art. 1 p. 2
- Fondo centrale di garanzia PMI – Art. 13 p. 2
- Sospensione versamenti tributari e contributivi – Art. 18 p. 4
- Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento d’affari – Art. 19 p. 4
- Metodo previsionale acconti giugno – Art. 20 p. 5
- Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 – Art. 22 p. 5
- Credito d’imposta per le spese di sanificazione – Art. 30 p. 5
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Art. 1
Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.
La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:
SOGGETTI | REQUISITI | DURATA FIN.TO | IMPORTO | TIPOLOGIA GARANZIA | OBBLIGHI |
Tutti | NO NO | Max 6 anni Preamm.to 24 mesi | Max tra:
| Prima richiesta Copertura: | NO Impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. |
Fondo centrale di garanzia PMI – Art. 13
Viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In sintesi, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa:
SOGGETTI | DURATA FIN.TO | IMPORTO | TIPOLOGIA GARANZIA | NOTE |
Imprese fino a 499 dipendenti | Max 6 anni | Max tra: | Concessa a titolo gratuito Senza applicazione del modello di valutazione Copertura: | Consentite esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” se successive al 31 gennaio 2020. |
| ||||
| ||||
|
Altre misure invece sono previste previa autorizzazione della Commissione Europea:
- 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato;
- 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3.200.000 euro e di importo fino al 25% del fatturato, si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste ultime, l’accesso all’agevolazione è condizionato al fatto che l’avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019: tale limite temporale è troppo stringente e va anticipato almeno al 31 dicembre 2018. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;
- 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere.
SOGGETTI | DURATA FIN.TO | IMPORTO | TIPOLOGIA GARANZIA | NOTE |
PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professioni | Max 6 anni | 25% del fatturato annuo 2019 Max 25.000 € | Copertura: Concessa a titolo gratuito | Concesso automaticamente, gratuitamente e senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria |
PMI con ricavi fino a 3.200.000 € | Max 6 anni | 25% del fatturato annuo 2019 | Copertura: Concessa a titolo gratuito | |
PMI con ricavi oltre 3.200.000 € | Max 6 anni | 25% del fatturato annuo 2019 Max 5.000.000 € | Copertura: | |
Tutti | Rifinanziamento debito in essere | Credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere | Copertura: | |
Investimenti immobiliari | Min 10 anni | Superiore a 500.000 € | Cumulabile con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti | Operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari |
Sospensione versamenti tributari e contributivi – Art. 18
SOGGETTI | REQUISITI | PERIODO | TIPOLOGIA | PAGAMENTO |
Ricavi fino a 50.000.000 € | Riduzione ricavi almeno del 33% (mese 2020 su stesso mese 2019) | Marzo 2020 Aprile 2020 | Ritenute alla fonte art. 23/24 DPR 600 Add.Li regionali e comunali IVA Contributi previdenziali e assistenziali | Unica soluzione entro il 30 giugno 5 rate mensili a partire dal mese di giugno |
Ricavi oltre 50.000.000 € | Riduzione ricavi almeno del 50% (mese 2020 su stesso mese 2019) | Marzo 2020 Aprile 2020 | Ritenute alla fonte art. 23/24 DPR 600 Add.Li regionali e comunali IVA Contributi previdenziali e assistenziali | Unica soluzione entro il 30 giugno 5 rate mensili a partire dal mese di giugno |
Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari – Art. 19
Tali soggetti, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020).
- Metodo previsionale acconti giugno – Art. 20
Si stabilisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che lo scostamento dell’importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.
- Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 – Art. 22
È posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.
- Credito d’imposta per le spese di sanificazione – Art. 30
La disciplina introdotta dal D.L. Cura Italia viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L’ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
PER OGNI CONSULENZA O INFORMAZIONE PER ACCEDERE ALLE MISURE DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE, ENTRA IN CONTATTO CON LO STUDIO LEGALE DAMIANI&DAMIANI ALLA EMAIL:INFO@DAMIANIANDDAMIANI.COM