Il tema del ricongiungimento familiare binazionale connesso al diritto di soggiorno in Italia per il partner extracomunitario senza permesso di soggiorno, è stato affrontato dagli avvocati dello Studio Legale Damiani&Damiani ormai più di 2 anni fa.
Ricongiungimento Familiare Binazionale, Permesso di Soggiorno, Diritto di Iscrizione all’Ufficio Anagrafe nei Tribunali d’Italia
Dagli Avvocati dello Studio Legale Damiani&Damiani, nel corso degli ultimi 2 anni è stato portato più volte in diversi Tribunali d’Italia, l’esame dell’impasse burocratica che ha sempre impedito di iscrivere all’anagrafe il convivente extracomunitario di cittadino italiano. Alcuni Tribunali come quello di Bologna hanno già accolto favorevolmente le istanze delle coppie binazionali, consentendo che il convivente extraUE potesse ottenere il permesso di soggiorno e formalizzando il ricongiungimento stabile della coppia di fatto. Ma in altre sedi come quella di Torino e Venezia, il Tribunale aveva rigettato anche in Appello l’istanza avanzata.
Le decisioni dei Tribunali di Torino e Venezia riconoscono il Diritto all’Iscrizione Anagrafica del Convivente Extracomunitario di Cittadino Italiano
Infatti, la sezione collegiale specializzata nel Diritto all’Immigrazione del Tribunale di Torino ha finalmente cambiato orientamento ed ha accolto la risoluzione degli avvocati dello Studio Legale Damiani&Damiani, accogliendo le istanze per la coesione del cittadino italiano con il partner straniero avanzate dalle coppie binazionali rappresentate.
I Tribunali di Torino e Venezia accolgono l’istanza di coesione con il partner extracomunitario e iscrizione anagrafica
Uniformandosi agli altri Tribunali che li avevano preceduti, anche quelli di Torino e di Venezia riconoscono, quindi, il diritto all’iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario, in assenza di legame matrimoniale, privo di autonomo titolo di soggiorno. I Giudici, in entrambe le sentenze, ritengono di potere risolvere la questione “tra le mura domestiche” senza pertanto rinviare la questione alla Corte di Giustizia Europea, come richiesto in ogni ricorso dallo Studio Damiani&Damiani vista l’impossibilità di sciogliere il nodo in sede giudiziale. Nella loro decisione e in entrambe le sentenze favorevoli i Giudici richiamano il recente caso Metok, in cui la Corte di Giustizia Europea ha risolto il problema della documentazione da allegare nei casi di coppia di fatto binazionale che richiedono il ricongiungimento e l’iscrizione anagrafica all’ufficio d’anagrafe di uno dei Comuni d’Italia.
La famiglia di fatto e il diritto di coesione per le famiglie binazionali
Anche la Cassazione, come rilevato dai Giudici di merito, ha chiarito le importanti questioni relative al diritto di coesione per le famiglie binazionali che non trovano il loro fondamento nel vincolo formale del matrimonio o in altri istituti più recenti, ma ancora non calzanti al caso di specie. La famiglia di fatto, infatti, sfugge a formalismi per sua natura e, pertanto, la prova dell’affectio deve essere “libera”, non ancorata a stereotipi o istituti, come il matrimonio, che mal si attagliano all’istituto della convivenza di fatto che seppur di più recente formazione, costituisce comunque un centro di interesse equiparabile alla famiglia e come tale va tutelato. I Tribunali di Torino e Venezia, seguendo le decisione già prese da altre sedi giudiziarie, aprono finalmente la strada al ricongiungimento familiare tra coppie binazionali anche in quelle regioni notoriamente tradizionaliste rispetto alle fattispecie del diritto all’immigrazione, che non vedono di buon occhio le unioni binazionali se non suggellate dal matrimonio.
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