Relativamente al regime di brevetto internazionale, tutela e protezione del copyright lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle opere prodotte dall’intelligenza artificiale pone domande fondamentali relative al regime legale per la protezione del diritto d’autore:
- Le opere prodotte con l’AI sono tutelate dal diritto d’autore?
- qualora si riconosce il regime di protezione della proprietà intellettuale, qual è il soggetto cui sono attribuiti i diritti di copyright?
Il quesito si pone da quando la diffusione dei modelli di AI di generazione del testo come ChatGPT o di immagini Dall.E o MidJourney , tra i maggiori esempi di Intelligenza generativa, consentono di produrre attraverso i sistemi di linguaggio naturale LLM, contenuti nuovi tra cui, appunto testi, immagini e audio, senza quasi alcun contributo umano se non quello dell’elaborazione dell’input per generare l’output.
Il rapporto tra richiesta sottoposta all’AI, contenuto generato e dati reali inseriti nei data base
Il rapporto tra la richiesta sottoposta all’AI da mano umana, il contenuto generato dall’AI e il diritto d’autore pone dei problemi di copyright ed è oggetto di esame normativo e giurisprudenziale in tutto il mondo. A questo si aggiunge anche un ulteriore aspetto ovvero l’utilizzo dei dati raccolti negli immensi database e rielaborati dall’AI per generare l’output. Gli esiti sono diversi da Paese a Paese. Relativamente al problema della regolamentazione della tutela del diritto d’autore di un’opera generata da AI, in linea di massima si possono ravvisare due orientamenti giurisprudenziali nel mondo per la tutela del diritto d’autore per le opere prodotte dall’AI:
- Paesi in cui gli ordinamenti escludono la tutela del diritto d’autore per l’opera realizzata da Ai, senza l’intervento umano;
- Paesi i cui ordinamenti giuridici non danno valenza a questo aspetto.
L’importanza dell’apporto umano nella tutela del diritto d’autore per le opere generate da sistemi di AI
Nei Paesi in cui la tutela del diritto d’autore è legata all’intervento umano, la giurisprudenza più recente sta affrontando il problema della tutela delle opere realizzate non integralmente ma con il supporto dell’intelligenza artificiale.
Il caso dell’Italia e l’Ordinanza della Cassazione del 9 Gennaio 23
In Italia la Cassazione, con l’ordinanza 1107 del 9 gennaio 2023, ha sottolineato che l’opera prodotta da Intelligenza artificiale è protetta da diritto d’autore. L’apporto umano incide sulla tutela di un’opera creata anche attraverso l’uso di un software e non può essere esclusa a priori dal regime di tutela. È necessario valutare caso per caso il tasso di creatività contenuto nell’opera attribuibile all’elaborazione creativa del soggetto umano, nel caso dell’AI attraverso l’elaborazione del prompt che genera l’output AI.
Differenze legislative nel riconoscimento del diritto d’autore per le opere prodotte da sistemi di AI: approfondimento su Italia, Stati Uniti, Cina e Regno Unito
Anche negli Stati Uniti, dove secondo l’articolo 12 della Federal Law on Copyright, l’autore di un’opera è la persona fisica (natural person) che l’ha creata, si sta seguendo un approccio simile. Consapevole della centralità della questione il Copyright Office Statunitense, con una nota del 10 marzo 2023 relativa alle opere contenenti materiale generato da sistemi di Ai, ha specificato che sebbene le opere tutelate dal diritto d’autore possano essere solo quelle prodotte dalla creatività umana, ciò non esclude che gli strumenti tecnologici possano essere parte del processo creativo. Tuttavia nella decisione da prendere va valutato il loro contributo alla nuova creazione.
Pochi giorni prima (il 21 febbraio 2023) il Copyright Office aveva invece negato la registrazione delle singole immagini contenute nel comic book «Zarya of the Dawn», create con l’apporto del sistema di AI Midjourney che era stato considerato preminente.
Anche in Spagna, Germania e Brasile gli ordinamenti escludono la tutela a opere realizzate senza intervento umano. E la Corte di giustizia europea (causa C-5/2008 Infopaq International contro Danske Dagbaldes Forening) ha stabilito che l’originalità dell’opera deve riflettere la «creazione intellettuale propria» dell’autore, che pertanto dovrà essere un umano.
La protezione a prescindere delle opere generate da AI
Diversa invece l’impostazione delle legislazioni di Hong Kong, Cina, India, Irlanda, Nuova Zelanda e Regno Unito che ritengono proteggibili le opere realizzate da sistemi di Ai.
Gli articoli 9(3) e 178 del Copyright, Designs and Patents Act del Regno Unito qualificano come computer-generated work le opere realizzate da un computer senza che vi sia un intervento umano, prevedendo che in tali casi vada considerato autore il soggetto che ha dato le «disposizioni necessarie» per la creazione dell’opera (resta aperto il dibattito su “chi” vada identificato come tale. Infatti non è escluso che in futuro l’input possa essere generato a sua volta da un’altra AI).
La definizione di opera secondo la legge sul diritto d’autore cinese è sufficientemente ampia da ricomprendere tra i lavori tutelabili potenzialmente anche le opere generate da Ai. In base a questa normativa, i diritti su tali opere potranno essere assegnati all’investitore, allo sviluppatore o persino all’utente del sistema di Ai – ciò anche in un’ottica di protezione degli incentivi all’innovazione. In linea con questa impostazione, la più recente giurisprudenza in Cina ha ritenuto che i contenuti giornalistici generati da sistemi di AI possano essere protetti dal diritto d’autore, a beneficio anche delle aziende che sviluppano i sistemi di Ai utilizzati in questo campo e/o delle imprese che li sfruttano per generare tali contenuti.
Le decisioni Paese per Paese
Stati Uniti
Con una note del 10 marzo Il Copyright Office ha chiarito che gli strumenti tecnologici possono essere parte del processo creativo ma va valutato il loro contributo. Il 21 febbraio 2023 aveva negato la registrazione delle singole immagini contenute nel comic book «Zarya of the Dawn», le cui immagini erano state create con l’apporto del sistema di Ai Midjourney che era stato giudicato preminente.
Cina
Nel caso Tencent v. Yingxun del 2019, la corte cinese ha ritenuto proteggibile un articolo giornalistico generato da un sistema di Ai in quanto la disposizione e la selezione dei dati inseriti, l’impostazione del sistema, il modello e lo stile del testo stabiliti dal team creativo di Tencent avevano influito sull’output del sistema di Ai.
Italia
La Cassazione (ordinanza del 9 gennaio 2023 ) ha affermato che la tutela di un’opera realizzata anche attraverso l’uso di un software non va esclusa a priori, dovendosi valutare caso per caso il tasso di creatività contenuto nell’opera attribuibile all’elaborazione creativa del soggetto umano.