Sul codice della proprietà intellettuale sono state pubblicate diverse novità che riguardano tutela e difesa del marchio e il deposito delle istanze per il riconoscimento di nuovi marchi. Le modifiche sono state necessarie per adeguare la legge italiana a quella europea e per rendere quanto più omogenee possibili le procedure di registrazione e rilascio dei marchi d’impresa degli Stati nazionali membri, per adattarle a quelle per il rilascio del marchio comunitario.
Le nuove leggi relative ai marchi di impresa: presentazione e classificazione
Le nuove norme prevedono che le istanze e le traduzioni connesse alla presentazione delle pratiche per le domande nazionali:
- di brevetto;
- di registrazione;
- di privativa per nuova varietà vegetale;
- di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari;
devono essere presentate in conformità ai moduli che si possono trovare:
- negli uffici per la presentazione dei brevetti;
- nelle sedi di Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- nella sezione del sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi;
I moduli devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario.
Le novità che riguardano le nuove procedure di richiesta di registrazione e riconoscimento del marchio
- abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio;
- estensione del divieto di registrazione dei segni la cui forma è imposta dalla natura stessa del prodotto;
- divieto di registrazione dei segni relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
- introduzione della disciplina dei marchi di certificazione;
- modifiche alla disciplina della novità;
- disciplina dell’invalidità, decadenza, nullità, e così pure in materia di contenziosi e ricorsi.
La nuova classificazione dei marchi contenuta nella riforma del codice della proprietà industriale
La classificazione dei marchi d’impresa è stata rinnovata nel codice della proprietà intellettuale, con la previsione della richiesta di:
- indicazione della tipologia di marchio e della sua rappresentazione;
- elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio.
Le nuove tipologie di marchio
Il nuovo regolamento per la registrazione e certificazione del marchio di impresa riconosce come marchio tutti i segni rappresentati in qualsiasi forma idonea resa possibile dall’utilizzo della tecnologia disponibile. Quindi i marchi non sono più solo legati al segno o elemento grafico, ma anche al suono per esempio. L’unica prescrizione è che il segno grafico o fonico o di qualunque altro genere individuato come marchio deve poter distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre, in modo da consentire al pubblico e alle autorità di individuare esattamente l’oggetto della protezione.
Ecco quali tipi di marchi esistono. Le nuove tipologie di marchio d’impresa individuate nel codice della proprietà intellettuale.
- marchio denominativo: è costituito esclusivamente da parole, lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione. La rappresentazione del marchio riproduce un segno di scrittura e di disposizione, senza grafica o colori;
- marchio figurativo: utilizza caratteri, stilizzazioni, riproduzioni grafiche, colori. Nei marchi figurativi ci sono anche quelli costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi;
- marchio tridimensionale: è costituito da una forma tridimensionale come contenitori, imballaggi, il prodotto o il suo aspetto. Il marchio tridimensionale può anche essere la riproduzione grafica della forma, immagini elaborate al computer, una riproduzione fotografica;
- marchio di posizionamento: può essere costituito dalla specifica posizione del marchio sul prodotto;
- marchio a motivi ripetuti: è costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.
- marchio di colore: può essere di colore unico quando è costituito esclusivamente da un unico colore e senza contorni, o da una combinazione sistematica, costante e predeterminata di colori;
- marchio sonoro: è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. La rappresentazione è un file audio che riproduce il suono;
- marchio di movimento: è costituito da un file video o da una serie di immagini riprodotte in sequenza, che riproducono il movimento identificativo del marchio;
- marchio multimediale: è costituito da un file audiovisivo che contiene la combinazione di immagine e suono rappresentativa del marchio;
- marchio olografico è costituito da elementi di rappresentazione in un file audio con caratteristiche olografiche.
marchio che non rientra in nessuna delle tipologie individuate: In questi casi, la rappresentazione del marchio deve rispettare gli standard individuati e descritti.
Compila il modulo di contatto e richiedi una consulenza legale sull’utilizzo del marchio, sulla nullità, sul carattere distintivo e degenerativo