Meritano di essere esaminate alcune nuove modalità di responsabilità del vettore che sono state oggetto di giudizio da parte del Tribunale Italiano. È noto che la responsabilità del vettore è stabilita dalla Convenzione di Ginevra in:
- responsabilità del vettore per furto di merce;
- responsabilità del vettore per smarrimento della merce;
- la responsabilità solidale del vettore nei confronti del cliente;
- responsabilità del vettore per ritardo nella consegna;
- responsabilità del vettore come stabilito dalla Convenzione CMR di Ginevra.
La sentenza del giudice italiano, invece, ha evidenziato il caso di responsabilità del vettore per atti compiuti con finalità di terrorismo e il conseguente obbligo del vettore di risarcire il danno subito.
Perché la compagnia vettore del trasporto è stato ritenuta corresponsabile degli atti di terrorismo compiuti dal proprio dipendente
Si tratta di un caso molto particolare sul quale la Corte d’Assise di Milano si è pronunciato. Il caso riguarda atti compiuti con finalità di terrorismo dall’autista di un autobus alle dipendenze di una ditta di trasporti, ovvero di un vettore, che aveva stipulato un contratto per il trasporto degli studenti di un istituto scolastico. In merito a questo specifico caso, la Corte d’Assise di Milano ha statuito – con sentenza n. 4 del 14 settembre 2020 – la condanna dell’autista dello scuolabus che trasportava gli alunni di una scuola situata nel comune di Crema. In sintesi: l’autista, nell’espletamento delle sue funzioni, ha rapito gli alunni commettendo un atto illecito a scopo di terrorismo per il quale è stata individuata la responsabilità solidale del vettore.
Responsabilità solidale del vettore in caso di attacco terroristico
Nella motivazione della decisione è stata accertata la responsabilità civile solidale del vettore, in quanto datore di lavoro del convenuto. Con tale sentenza la Corte ha confermato la corresponsabilità del vettore per i comportamenti posti in essere dai propri dipendenti. Il Tribunale ha così aderito al tradizionale principio giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro è responsabile degli atti colposi o dolosi posti in essere dal proprio dipendente, qualora le mansioni assegnate al lavoratore abbiano agevolato la commissione dell’illecito. Dal punto di vista civilistico non è stata considerata rilevante la circostanza che la condotta del conducente avesse finalità terroristiche. Si precisa che per l’ordinamento italiano la responsabilità per un fatto commesso da un terzo è considerata in termini di corresponsabilità. La corresponsabilità per un illecito commesso da altri ricade su quei soggetti che beneficiano delle loro funzioni o mansioni. Nel caso specifico, il vettore, incaricato del trasporto, beneficia delle mansioni svolte dal proprio dipendente ed è pertanto ritenuto corresponsabile degli illeciti da questi commessi nell’espletamento di quelle mansioni.
Gli atti di terrorismo sono considerati eccezionali ma non più imprevedibili
Il Tribunale ha affermato che gli atti compiuti con finalità di terrorismo, pur essendo eccezionali, non possono più essere considerati imprevedibili nella società odierna e rientrano nei rischi connessi al trasporto di merci e persone. È molto interessante vedere come la Corte abbia esteso la responsabilità dei fatti alla scuola, e quindi al Ministero della Pubblica Istruzione. La ricostruzione del Tribunale, infatti, ha evidenziato la responsabilità della scuola, e quindi del Ministero, in quanto soggetto preposto al controllo delle attività dell’impresa di trasporto statuite nel contratto. In sostanza, il Ministero è committente di un contratto di trasporto stipulato con il vettore e titolare di un obbligo di vigilanza e controllo sui servizi forniti dal vettore. Secondo il Tribunale, il fatto che la responsabilità del vettore sia imputabile alla scuola nell’ambito di un contratto di servizi determina l’applicazione della responsabilità oggettiva per atto del terzo. Al riguardo, è stata ritenuta sufficiente l’astratta possibilità per la scuola di intervenire e censurare il corretto adempimento del servizio da parte dell’impresa di trasporto e del suo personale, in coerenza con le richiamate esigenze di solidarietà sociale, che ispirano la disciplina dell’art. 2049 cc.
Il risarcimento del danno non patrimoniale a carico dei soggetti coinvolti nella vicenda
L’evento in sé ha avuto delle caratteristiche molto particolari. L’autista dipendente del vettore ha sequestrato i ragazzi per un’ora e non ci sono fortunatamente state conseguenze nefaste. I giudici avrebbero potuto sminuire l’accaduto. Tuttavia hanno voluto prendere in considerazione il danno non patrimoniale subito dai ragazzi minorenni vittime dell’accaduto. Il giudizio penale si è svolto in modo molto veloce e non c’è stato il tempo per accertare le effettive conseguenze psicologiche subite dai minori, che sono rimandate ad approfondimento nel giudizio di risarcimento civile, quando ci sarà il tempo di maturare il periodo clinico di osservazione funzionale alla diagnosi e il danno morale subito dai ragazzi, dal momento del sequestro fino alla loro liberazione. E’ la prima volta che la Corte d’Assise riconosce il risarcimento a questo tipo di componente morale individuata come “danno terminale”, in una prospettiva più ampia del danno subito ancora da verificare.
Lo spazio risarcitorio riconosciuto dalla Corte d’Assise ad una simile componente di matrice morale rappresenta pertanto un interessante precedente certamente idoneo ad estendere la riflessione sui temi del risarcimento del “danno terminale”, in una prospettiva più ampia del danno cd. tanatologico, al quale fino ad oggi è stata dedicata l’attenzione, capace di valorizzare lo stato di profonda angoscia derivante dalla percezione della imminenza della morte piuttosto che le sofferenze causate da un quadro clinico gravemente compromesso che conduce al decesso, fino a prescindere dall’evento morte, in funzione di una adeguata risposta risarcitoria ai reati di sequestro di persona e attentato alla vita delle persone a scopo di terrorismo. Questo tipo di risarcimento è stato riconosciuto anche ai genitori dei minori, in compensazione alla sofferenza e all’angoscia subita appresa la notizia del sequestro dei propri figli e del loro pregiudizio psichico al quale sono andati incontro a causa dell’evento subito.