Le norme contenute nel decreto Salvini in materia di cittadinanza e diritto all’immigrazione sono anticostituzionali e travolgono pilastri consolidati del Diritto, primo tra tutti quello della irretroattività della Legge.
La legge non disciplina che per il futuro. Pertanto una nuova legge può produrre effetti solo sulle fattispecie che si realizzano dal momento della sua approvazione in avanti. Il decreto Salvini sulla sicurezza, invece, in materia di diritto all’immigrazione e cittadinanza ha bloccato decine di pratiche che avrebbero dovuto già essere risolte.
Il Tar Lazio applica le norme anticostituzionali in materia di cittadinanza e relativi alla decadenza della P.A.
Il decreto Salvini ha esteso i tempi di evasione della pratiche di cittadinanza per matrimonio da 2 a 4 anni. Ma non solo, il decreto ha anche abrogato il comma 2 art.8 della L.91/92 il quale recitava che “nel caso di inutile decorso dei 2 anni nelle procedure di cittadinanza per matrimonio, il ministero non può più emettere decreto di diniego per motivi di ordine pubblico”. Ne abbiamo già scritto QUI.
Adesso, sempre per motivi di ordine pubblico, il decreto Salvini ha esteso quel tempo da 2 a 4 anni.
Come già scritto, il diritto di diniego alla cittadinanza per motivi di ordine pubblico poteva essere esercitato per 2 anni. Questo diritto attribuito alla P.A. Affievoliva il diritto soggettivo dell’extracomunitario, acquisito per il fatto di essersi unito in vincolo con un cittadino italiano, in interesse legittimo che tornava a farsi soggettivo dopo 2 anni, in caso di inerzia della PA. In sostanza, il candidato aveva DIRITTO a ricevere la cittadinanza iure communicatio dopo l’inutile decorso del termine di due anni.
La materializzazione dell’incostituzionalità del decreto Salvini nei procedimenti in corso.
Ma il decreto Salvini, estendendo il tempo di decorrenza da 2 a 4 anni, ha stabilito che l’intera legge si applichi a tutti i procedimenti in corso, anche a quelli che hanno superato i 2 anni di decorrenza prima dell’entrata in vigore del decreto.
Ed è qui che si materializza l’incostituzionalità del decreto Salvini.
I procedimenti di cittadinanza per matrimonio, per cui è inutilmente decorso il termine di due anni ma che per lentezza burocratica sono ancora ‘non definiti‘, dopo l’entrata in vigore del decreto Salvini, non possono essere colpiti dall’abrogazione dell’art. 8 comma 2, cioè di quella norma che determinava la decadenza della P.A. dal potere di rifiuto trascorsi 2 anni, perché la decadenza è già matura e si è cristallizzata.
La lesione del principio di irretroattività della legge e la sentenza TAR Lazio
Per tutti quei procedimenti che sono ancora in corso nonostante siano decorsi due anni la decadenza ex art. 8. Comma 2. L. 91/92 e’ un fatto già costituito, di diritto e definito e non può essere eroso da una legge successiva. Invero, il principio costituzionale di irretroattività della legge stabilisce che una legge successiva non può modificare fattispecie già cristallizzate e definite antecedentemente.
Leggi l’Ordinanza TAR Lazio QUI
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