Decreto ingiuntivo fallimento insinuazione passivo Studio legale Roma
Il decreto ingiuntivo provvisorio ed esecutivo è un potente strumento giuridico disponibile per il creditore che volesse essere ammesso al passivo e recuperare il credito dal debitore. A determinate condizioni, il decreto ingiuntivo è un provvedimento di ingiunzione al pagamento che ha valore e forza di titolo esecutivo, ma non sempre è sufficiente ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare. I consigli dello Studio legale a Roma
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice
Il giudice emette il decreto ingiuntivo senza sentire il debitore quando il credito è fondato su prova scritta, quindi sulla sola base della documentazione presentata dal ricorrente. In questi casi, il pagamento della somma ingiunta deve avvenire entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo al debitore. Lo stesso termine entro il quale l’ingiunto debitore, può proporre opposizione con la quale aprire un ordinario giudizio di cognizione con tutte le garanzie del contraddittorio. Oppure avvalersi prima delle nuove procedure di allerta e concordato stabilite dalla nuova legge sul fallimento
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La prova scritta di valore
Quando la prova scritta fornita dal creditore ha i requisiti di cui all’art. 642 c.p.c, il giudice può ordinare che il pagamento avvenga immediatamente. In questi casi il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, in attesa del decorso del termine per l’opposizione. Se l’opposizione non è fondata su prova scritta, la provvisoria esecutorietà non viene sospesa in attesa della decisione sull’opposizione.
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Il decreto ingiuntivo deve essere sempre notificato al debitore
Il creditore, in possesso di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, può agire nei confronti del debitore in via esecutiva quando il debitore non provveda spontaneamente al pagamento del credito. Nel caso che venga accolta l’opposizione il creditore dovrà, però, restituire quanto ottenuto.
Titolo esecutivo. Valore e forza del decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo acquista valore e forza di titolo esecutivo con la formula esecutiva apposta dal Cancelliere del Tribunale. La formula esecutiva è un’ingiunzione scritta fatta dal Cancelliere e rivolta a tutti gli ufficiali giudiziari, indispensabile per eseguire il titolo esecutivo ed esperire l’esecuzione forzata. L’esecuzione forzata, che inizia con il pignoramento, può essere portata a termine solo dopo 10 giorni dalla notifica del provvedimento al debitore unitamente al precetto.
Decreto ingiuntivo, fallimento e insinuazione al passivo. 4 Cose da sapere
Come si comporta il creditore quand’è in possesso di un decreto ingiuntivo, ma sopraggiunge il fallimento del debitore?
Efficacia del decreto ingiuntivo in caso di fallimento. Mancata opposizione
Se il fallimento interviene durante i 40 giorni utili per esperire opposizione al decreto ingiuntivo, o decorso il termine, o in mancanza di opposizione, la Suprema Corte di Cassazione è costante nell’affermare che “Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo attraverso il curatore fallimentare. Il Giudice controlla la ritualità della notificazione e, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, lo dichiara esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Efficacia del decreto ingiuntivo in caso di fallimento. Decorrenza del reclamo
In caso di fallimento del debitore, l’efficacia del decreto ingiuntivo si verifica quando al momento della sentenza di fallimento, il relativo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si è estinto ed è decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione, in base al coordinato dell’art. 647 disposto degli art. 653 e 308 c.p.c.
Inefficacia del decreto ingiunto in caso di fallimento
Se prima della dichiarazione di fallimento il creditore non è in possesso del decreto del giudice ex art. 647 c.p.c, il decreto ingiuntivo è “tamquam non esset”, cioè è come se non ci fosse e il creditore non può servirsi del decreto ingiuntivo per fornire la prova del credito. In questi casi il creditore deve dare dimostrazione del credito, come se il decreto ingiuntivo non fosse mai stato emesso e non può tantomeno pretendere il rimborso delle spese legali, né le spese di precetto
Decreto ingiuntivo, opposizione e insinuazione al passivo
Se il fallimento interviene dopo che il debitore ingiunto ha proposto opposizione, il processo di opposizione pendente, come qualsiasi giudizio di primo grado, diventa improcedibile nei confronti della massa per il principio della esclusività dello stato passivo. Per ottenere il credito, il creditore deve procedere all’insinuazione al passivo nella procedura fallimentare. Infatti, anche se dichiarato provvisoriamente esecutivo, il decreto ingiuntivo frutto di un provvedimento giudiziale non ancora definitivo non è opponibile al fallimento
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