Assegno divorzile
La rivoluzionaria sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 10 Maggio 2017, n.11504, ha imposto un’inversione di tendenza nella determinazione dei parametri di quantificazione dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge divorziato, eliminando il riferimento alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
La sentenza della Corte di Cassazione che ha rivoluzionato l’assegno di mantenimento nel divorzio tra coniugi
“Il matrimonio è un atto di responsabilità e libertà” afferma la Corte e, “tale principio di auto-responsabilità vale certamente anche per l’istituto del divorzio, in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definite che si inseriscono nella dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l’accettazione da parte di ciascuno degli ex- coniugi delle relative conseguenze anche economiche”. La Cassazione ha motivato la propria decisione affermando che il matrimonio, una volta terminato per divorzio, non può continuare a perpetuare i propri effetti economici nella vita dei due ex coniugi, che tornano a dover essere considerati come persone singole.
Il principio per determinare il calcolo dell’assegno di mantenimento
Perfezionatasi la fattispecie estintiva, il diritto all’assegno di mantenimento sarà riconosciuto esclusivamente nell’ipotesi di accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi adeguati dell’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile o, comunque, dell’impossibilità dello stesso “ di procurarseli per ragioni oggettive”. La ratio di tale interpretazione si fonda sulla natura assistenziale che il legislatore ha attribuito all’assegno divorzile, in conformità col dovere inderogabile di “ solidarietà economica” il cui adempimento è richiesto a favore della persona economicamente più debole. In carenza di ragioni di solidarietà, l’eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una attribuzione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della mera preesistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die.
L’assegno divorzile non è più una misura automatica
L’assegno divorzile, insomma, non diventa più misura automatica che scatta per il solo fatto dello scioglimento del matrimonio tra i due coniugi. Il richiedente l’assegno divorzile avrà l’onere di fornire prova dell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio. Il parametro di determinazione e calcolo dell’assegno divorzile sarà dunque l’indipendenza o l’autosufficienza economica. Tra le righe della sentenza, si scorge la volontà della Corte di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio, con i suoi ingiustificati e parassitari seguiti economici, nonché di responsabilizzare il coniuge che pretende l’assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale.