La revisione del regolamento VBER che regola i contratti internazionali di distribuzione e di vendita, riguardano i modelli più diffusi di contratto di distribuzione internazionale. Le modifiche del regolamento riguardano soprattutto il commercio internazionale su Internet. Negli ultimi anni, infatti, sono esplose la crescita dell’eCommerce e la nascita delle piattaforme di commercio online. La revisione del VBER – The Vertical Block Exemption Regulation – è stata adottata per proteggere la concorrenza all’interno del Mercato Unico Europeo.
La revisione del regolamento VBER riguarda i modelli di contratto di distribuzione di tipo:
- distribuzione esclusiva;
- distribuzione selettiva;
- vendite su internet;
- franchising.
Il nuovo regolamento ha per scopo quello di normare gli accordi verticali tra diversi livelli della stessa filiera e fornire alle imprese regole e orientamenti più semplici e chiari per valutare la compatibilità dei loro accordi di fornitura e distribuzione con le norme dell’UE in materia di concorrenza.
L’aspetto della tutela e salvaguardia nei confronti della concorrenza assume particolare rilevanza nel mercato, alla luce della crescita esponenziale del commercio elettronico e delle vendite online che il nuovo Regolamento VBER e le Linee guida sulle intese verticali, in vigore dal 1 Giugno 2022, intendono regolare.
Il focus del nuovo regolamento VBER. Esenzione per categoria sugli accordi verticali
Distributori e fornitori avranno un quadro più chiaro per regolare i loro accordi verticali all’interno della safe harbour – zona di sicurezza – rispetto alla quale alcuni accordi sono esentati e quindi considerati compatibili con la concorrenza nel mercato interno UE. Le revisioni degli accordi VBER riguardano soprattutto i contratti di distribuzione d’agenzia e di franchising. Sono queste 2 tipologie di contratto di distribuzione ad essere sottoposte alle nuove norme per ciò che riguarda l’esenzione per categoria sugli accordi verticali. In particolare la revisione del regolamento VBER è stata studiata per aiutare tutti i tipi di imprese, piccole e medie che operano ai diversi livelli della catena di produzione o distribuzione, a valutare i loro accordi verticali nelle loro attività quotidiane e relativamente agli accordi di distribuzione che limitano la concorrenza.
Ecco qual è la principale novità dei nuovi accordi VBER
Uno degli aspetti della ridefinizione degli accordi in vigore dal 1 Giugno riguarda il “safe harbour” ovvero la zona di territorio di uno Stato, per la quale alcuni accordi possono essere esentati per categoria perché considerati compatibili con la concorrenza nel mercato interno e l’antitrust.
I 2 aspetti dei nuovi accordi di distribuzione commerciale. Doppia distribuzione e Safe Harbour
Il primo aspetto riguarda il restringimento dell’ambito della doppia distribuzione.
- Per doppia distribuzione si intende quando un fornitore vende beni e servizi sia attraverso catene di distributori indipendenti, sia quando vende direttamente al cliente. Dentro l’ambito della doppia distribuzione c’è anche quello degli obblighi di parità.
- Gli obblighi di parità sono richiesti al venditore che deve offrire alla sua controparte condizioni uguali o migliori di quelle offerte sui canali di vendita terzi, come quelli delle piattaforme online o sui canali di vendita diretta come il sito web eCommerce aziendale.
Secondo le nuove norme revisionate del regolamento VBER, alcuni tipi di obblighi di parità e di doppia distribuzione non potranno più essere esentati, ma dovranno essere oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 101 TFUE
Il secondo aspetto riguarda l’ampliamento dell’ambito di applicazione della zona di sicurezza. Il regolamento VBER emendato allarga la zona d’azione in cui le esenzioni da alcune restrizioni del safe harbour agiscono. Tali esenzioni sono:
- alcune restrizioni della capacità dell’acquirente di sollecitare attivamente i singoli clienti ovvero le “vendite attive”;
- determinate pratiche riguardanti le vendite online, in particolare la capacità di applicare allo stesso distributore prezzi all’ingrosso diversi per i prodotti destinati alla vendita online e offline e la capacità di imporre condizioni diverse per le vendite online e per le vendite offline nei sistemi di distribuzione selettiva.
Le restrizioni a carico del distributore cui vengono addebitati prezzi all’ingrosso diversi per i prodotti da vendere, a seconda se si tratti di vendita online o vendita retail. Il nuovo VBER allarga l’ambito di applicazione di questo tipo di restrizioni, a patto che tutte le altre siano soddisfatte.
Obblighi di parità e doppia distribuzione ai sensi del nuovo VBER
Sarà sempre più necessario, dunque, sottoporre ad un attento esame i contratti di distribuzione internazionali, specie quando riguardano la vendita online di prodotti e servizi, perché il nuovo Regolamento VBER revisiona alcuni aspetti dei contratti relativi alla doppia distribuzione e alcuni tipi di obblighi di parità che non sono più esentati, ma dovranno essere valutati individualmente ai sensi dell’art.101 del TFUE. Dall’altra, il regolamento allarga la sfera d’azione del safe harbour per ciò che riguarda le restrizioni nei confronti relative alle vendite sul web, vale a dire la possibilità di addebitare allo stesso distributore prezzi all’ingrosso diversi per i prodotti da vendere online e offline o di imporre criteri diversi per le vendite online e offline nei sistemi di distribuzione selettiva.