La convivenza di fatto non registrata è una relazione stabile tra due persone. Questo tipo di convivenza è riconosciuta dalle Leggi italiane e non deve essere provata da alcun documento ufficiale. L’Unione Europea ha stabilito che la convivenza di fatto o la relazione stabile, si può provare con ogni mezzo, e non esclusivamente con un documento ufficiale, proprio perché non è ufficializzata dai conviventi.
Tuttavia, nel Dlgs 30/2007, lo Stato italiano ha continuato a chiedere di dimostrare ufficialmente, quindi con un documento, la convivenza di fatto, anche se con la procedura di infrazione 2011/2053 emessa dalla Commissione Europea, l’Italia è stata condannata per il non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE e ribadisce che “la stabile relazione deve poter essere provata con qualsiasi mezzo”.
Nel 2012 l’Italia ha cercato di superare i rilievi mossi dalla Commissione Europea al Dlgs 30/2007, continuando, però, ad utilizzare la locuzione documentazione ufficiale per i mezzi da produrre per la prova della convivenza. La disposizione ha creato un paradosso burocratico nei casi di convivenza di fatto tra cittadino italiano e convivente extra UE. Infatti, uno dei mezzi richiesti ufficialmente per provare la convivenza di fatto è l’iscrizione anagrafica, ma:
- La dichiarazione di convivenza non si può ottenere se non si è iscritti all’anagrafe;
- Il convivente extra comunitario di cittadino italiano che non ha un permesso di soggiorno non può fare l’iscrizione anagrafica e la dichiarazione di convivenza;
- Affinché il convivente extra comunitario di cittadino italiano possa richiedere il permesso di soggiorno deve avere la dichiarazione di convivenza.
Ed ecco il corto circuito burocratico superabile solo con un adeguato ricorso opposto ai rilevi della Pubblica Amministrazione. Abbiamo già approfondito il tema della differenza tra convivenza di fatto e convivenza registrata e specificato in altri articoli che:
- I Decreti emessi dal Ministro Salvini hanno profili di incostituzionalità per quanto attiene il diritto all’immigrazione e, più specificatamente, al permesso di soggiorno (vedi QUI);
- Il permesso di soggiorno dev’essere riconosciuto in presenza di una convivenza stabile (Vedi QUI);
- L’accertamento della convivenza con cittadino italiana è condizione essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno al convivente extracomunitario (Vedi QUI);
- L’iscrizione all’anagrafe è un requisito per accertare la convivenza tra cittadino italiano e convivente extracomunitario (Vedi QUI);
- Il permesso di soggiorno è rilasciato anche in regime di convivenza more uxorio (Vedi QUI);
Quando si può richiedere il ricongiungimento familiare in presenza di una relazione stabile
In sintesi, un cittadino extracomunitario che sia legato in una relazione stabile con un cittadino italiano, può richiedere e ottenere il rilascio del permesso di soggiorno avvalendosi dei diritti che la legislazione italiana riconosce al convivente equiparato al coniuge, a patto che non ricorrano gravi e comprovati motivi che ne ostacolino il rilascio.
Tuttavia, il quadro normativo è tutt’altro che stabile ed a causa di una molteplicità di fattori è in continuo fermento e oggetto di innovazione. Cercheremo, quindi, di chiarire come quando e perché una relazione stabile con cittadino italiano deve garantire il permesso di soggiorno in Italia per il convivente extracomunitario.
Il diritto comunitario e le procedure di infrazione UE contro l’Italia sul Diritto al’Immigrazione
- L’Italia è stata fatta oggetto di procedure d’infrazione da parte degli organismi UE, per le norme che riguardano la libera circolazione delle persone. In particolare, la procedura d’infrazione 2011/2053 riguarda il non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE.
- La direttiva garantisce l’ingresso ed il soggiorno in ciascuno Stato membro UE, di cittadini di altri Stati membri e dei loro familiari anche se non titolari della cittadinanza UE.
La Legge con la quale l’Italia ha recepito la Direttiva risulta non conforme e fra i rilievi sollevati dalla Commissione c’è quello all’art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva. Questo articolo stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino europeo in uno Stato membro UE, viene riconosciuto anche al partner extra comunitario, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile.
Cosa dice la norma comunitaria rispetto alla stabile relazione debitamente attestata
La disciplina comunitaria, ed anche quella italiana, impongono che l’elemento della “stabile relazione” sia provato, ma non indicano quali specifici mezzi di prova sono richiesti in proposito. Per converso, l’art. 3, co. 2, lett. b) del D. Lgs 30/07, introduce al riguardo una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad accertare la “stabile relazione”. Sul punto, la recente giurisprudenza italiana ha stabilito che la relazione stabile possa essere provata fornendo prove del tipo:
- un progetto di vita comune;
- l’esistenza di un conto corrente comune;
- la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari;
- la prestazione di reciproca assistenza alla coabitazione.
Tutti questi elementi di prova devono essere valutati nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri.
Nell’art. 3, co. 2, lett. b) del D. Lgs 30/07, invece, si dispone che la relazione fra il cittadino dello Stato membro e il suo partner extracomunitario debba essere attestata ufficialmente. Pertanto, ai sensi della legge italiana, la “stabile relazione” tra cittadino italiano e convivente extra comunitario deve necessariamente essere dimostrata tramite documenti ufficiali prodotti dalle Autorità dello Stato.
Le restrizioni imposte alla relazione stabile e differenze con la relazione registrata
L’attuale tendenza a contenere il fenomeno migratorio da parte del legislatore italiano ha imposto alla Pubblica Amministrazione una serie di restrizioni riguardo al rilascio del permesso di soggiorno, se non anche per il rinnovo (Vedi QUI opposizioni al Decreto Sicurezza Salvini).
Tuttavia, compiendo il suo corso, la Giurisprudenza rinnova il quadro normativo rispetto all’individuazione dei diritti a carico dei soggetti conviventi more uxorio e validi anche per il rilascio del permesso di soggiorno.
Una stabile relazione è, e resta, costituita da due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia” e “reciproca assistenza morale e materiale”, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile.
La sentenza della Corte di cassazione Sez. VI penale n. 11476 del 14 marzo 2019
I modi con i quali dimostrare la convivenza stabile non registrata abbiamo visto essere diversi e questo non soltanto per quanto riguarda il diritto all’immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno o la cittadinanza a favore del convivente extra UE. Anche la Giurisprudenza si avvale di ogni mezzo per dimostrare che due persone convivono.
La Corte di Cassazione sancisce che il binomio famiglia giuridica – famiglia di fatto (non registrata) – va ricondotto, in via tendenziale, ad unità sul piano penalistico ed è la famiglia di fatto che si deve espandere.
Infatti, in casi di valutazione di reato di favoreggiamento, per esempio, la Corte di Cassazione, pur in assenza di documentazione ufficiale, ha potuto dimostrare la convivenza stabile tra due persone e decidere di conseguenza.
Conclusioni
Non è quindi mai escluso che sulla base delle procedure d’infrazione emesse dalla Commissione UE all’Italia ed in relazione alle novità che via via emergono sulla base del corso naturale della giurisprudenza e del rinnovo del quadro normativo dell’ordinamento italiano in tema di immigrazione e soggiorno, nonostante l’opposizione della Pubblica Amministrazione, con le opportune azioni in giudizio si possa ottenere il ricongiungimento familiare in presenza di relazione stabile tra un cittadino italiano e il convivente extra UE.