Attenzione perché la guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dall’ordinamento italiano e disciplinato dall’articolo 186 del Codice della strada. Più precisamente, esistono tre scaglioni di gravità cui fanno seguito pene diverse.
Il primo scaglione non si configura reato e prevede la sola sanzione amministrativa; si ha quando il tasso alcolemico è superiore a 0,5 grammi per litro ma non superiore a 0,8 grammi per litro. In questo caso si è puniti col pagamento di una sanzione che va da 531,00 euro a 2.125,00 euro. Sanzione accessoria è la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Il secondo scaglione si ha quando il tasso alcolemico è superiore a 0,8 grammi per litro ma non superiore a 1,5 grammi per litro, in questo caso, così come per il successivo, si aprirà un procedimento penale a tutti gli effetti in quanto si tratta di un vero e proprio reato. E’ prevista l’ammenda da 800,00 euro a 3.200,00 euro e l’arresto fino a sei mesi. Anche in questo caso sarà possibile l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi fino ad un anno.
Infine il terzo scaglione si ha quando il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro. In questo caso è prevista un’ammenda che va da 1.500,00 euro fino a 6.000,00 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. Si tratta della fattispecie più grave in quanto prevede la confisca del mezzo nel caso in cui lo stesso sia di proprietà del conducente ubriaco mentre, se il veicolo è di proprietà di una persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente viene raddoppiata ma non sarà possibile confiscare il mezzo.
Il legislatore ha previsto un’aggravante se il reato viene commesso durante la fascia oraria che va dalle 22:00 alle 7:00 del mattino. In quest’ultimo caso l’ammenda prevista dal secondo e dal terzo scaglione viene aumentata da un terzo fino alla metà.
Quindi ricapitolando, in Italia affinché si configuri la guida in stato di ebbrezza occorre un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.
Cosa si intende per stato di ebbrezza? Si tratta di un’alterazione psicofisica che consegue all’assunzione di sostanze alcoliche e tra i sintomi comporta un rallentamento dei riflessi. E’ chiaro che per commettere tale reato ci si deve trovare alla guida del mezzo, pertanto il terzo trasportato “ubriaco” non commetterà alcun illecito.
Il tasso alcolemico viene misurato mediante un apposito apparecchio chiamato etilometro. Tale accertamento viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.
E’ possibile rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest? Il legislatore prevede per il conducente che si oppone al controllo che riceva direttamente la sanzione del terzo scaglione del reato, pertanto non è molto conveniente sottrarsi all’accertamento.
Una domanda sorge spontanea: chi viene colto alla guida in stato di ebbrezza e pertanto commette reato come può difendersi? Chiaramente andare a smontare i dati dell’alcoltest appare cosa impossibile, però esiste un importante rimedio che è quello della conversione della pena detentiva e pecuniaria in lavoro di pubblica utilità.
A tal proposito lo Studio legale Damiani&Damiani offre la propria difesa nei processi per guida in stato di ebbrezza e l’assistenza dell’avvocato in ipotesi di patteggiamento.