La convenzione di Ginevra disciplina il trasporto internazionale di merci su strada. I punti cardine della convenzione sono solo le merci e i luoghi da dove sono spedite e ricevute. Non interessa il domicilio o la cittadinanza del proprietario delle merci e di chi le riceve o delle parti che sottoscrivono il contratto di trasporto internazionale. Importa solo che le merci siano spedite su strada per mezzo di veicoli e che il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto di trasporto siano situati in due Stati diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione.
I 2 elementi fondamentali del contratto internazionale di trasporto di merci. La lettera di vettura CRM e la responsabilità del vettore
L’art. 9 della Convenzione di Ginevra sul trasporto internazionale delle merci sancisce, fino a prova contraria, che la lettera di vettura fa fede delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore.
Cosa contiene la lettera di vettura CRM
Se la lettera di vettura non contiene riserve motivate del vettore, si presume che al momento del ricevimento la merce e il suo imballaggio erano in buono stato apparente e che il numero dei colli, i loro contrassegni e i loro numeri erano conformi alle indicazioni della lettera di vettura. Ma già l’utilizzo del verbo “si presume” apre prospettive legali non indifferenti relative all’individuazione della responsabilità del possibile deterioramento della merce durante il trasporto e alla mancata consegna.
Come compilare la lettera di vettura
La lettera CRM dev’essere compilata in tre copie originali firmate dal mittente e dal vettore.
- La prima copia è per il il mittente;
- La seconda copia accompagna la merce;
- La terza copia è trattenuta dal vettore alla consegna della merce.
I dati contenuti nella Lettera CRM:
- Luogo e data della sua compilazione;
- Nome e indirizzo del mittente;
- Nome e indirizzo del vettore;
- Luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;
- Nome e indirizzo del destinatario;
- Denominazione corrente della natura della merce, genere dell’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta;
- Numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;
- Peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce;
- Spese relative al trasporto;
- Istruzioni richieste per le formalità doganali;
- Indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla Convenzione di Ginevra.
La lettera di vettura può contenere anche delle indicazioni facoltative indicate all’art. 6.2 della Convenzione quali, ad esempio:
- il divieto di trasbordo;
- le spese che il mittente prende a suo carico;
- il termine entro cui il trasporto deve essere eseguito.
La Responsabilità del Vettore
Il vettore si assume la responsabilità del trasporto delle cose e delle merci da un luogo di presa in carico fino al luogo finale di destinazione, avvalendosi anche di soggetti terzi (sub-trasportatori). Quindi per riassumere relativamente alla responsabilità del vettore:
- Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell’avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.
- Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l’avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell’avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
I rischi speciali previsti dalla Convenzione che esonerano il vettore dalle sue responsabilità
L’articolo 18 della Convenzione individua le responsabilità del Vettore. Tuttavia la convenzione individua anche i rischi speciali che attenuano o esonerano il vettore dalla sua responsabilità di trasferire le merci integre e questo avviene quando la perdita o l’avaria della merce deriva dai rischi particolari come:
- impiego di veicoli aperti e senza tendone e quando questo tipo di trasporto è stato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura CRM;
- mancanza o stato difettoso dell’imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o lo sono in maniera difettosa;
- trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o dei soggetti che agiscono per conto del mittente o del destinatario;
- natura delle merci che sono soggette a perdita totale, parziale, avaria, rottura, ruggine, deterioramento spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale, azione dei parassiti, azione dei roditori;
- insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli;
- trasporto di animali vivi.
Nel caso di accertamento di uno o più di questi casi, il vettore può essere responsabile solo se i fattori per i quali egli risponde hanno contribuito al danno arrecato alla merce.
Responsabilità del Mittente, Dolo del Vettore, Diritti del Destinatario, Risarcimento del Mittente, Prescrizione dei Diritti
Anche il mittente ha una sua responsabilità nelle procedure che regolano il trasporto internazionale delle merci. Egli, infatti, è responsabile nei confronti del vettore dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci ed anche alle eventuali spese causate dall’imperfezione dell’imballaggio a meno che, essendo tale imperfezione nota al vettore, egli non abbia sollevato riserve al riguardo nella lettera CRM. Inoltre, il mittente ha il diritto di disporre della merce e se vuole di sospendere il trasporto e modificare il luogo previsto per la riconsegna della merce individuandone uno diverso da quello indicato nella lettera CMR.
La colpa dolosa del vettore secondo quanto stabilito dalla Cassazione Civile
La Cassazione Civile con ordinanza del 29/03/1985, n. 2204 in tema di trasporto internazionale su strada, richiede che per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, sia individuata la colpa del vettore e che sia considerata equivalente al dolo, dalla legge dello stato del giudice adito. Conseguentemente, atteso il principio del nostro ordinamento, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore nel caso in cui per il vettore o per soggetti lui riconducibili sia rimasta accertata una colpa grave, cioè una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l’omessa osservanza anche della minima diligenza.
I diritti del destinatario da far valere nei confronti del vettore
La Cassazione si è più volte espressa in materia di responsabilità inerenti al trasporto internazionale delle merci e con diverse Ordinanze ha stabilito che in caso di mancata riconsegna o riconsegna parziale della merce o in caso di deterioramento o avaria delle merci il soggetto titolare della richiesta di indennizzo contro il vettore è attribuita esclusivamente all’avente diritto alla riconsegna, cioè al destinatario. Il destinatario, però, deve manifestare la volontà di aderire al contratto di trasporto richiedendo al vettore la riconsegna o lo svincolo della merce una volta giunta a destinazione o, comunque, dopo scaduto il termine in cui avrebbe dovuto arrivare ed anche nel caso di consegna parziale della merce.
Cosa succede quando è il mittente a richiedere il risarcimento del danno
Il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita della merce ed il suo valore. Tuttavia, non gli è richiesto di provare di aver indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo a destinazione. Infatti, è il vettore, secondo quanto detto, che ha l’onere di dimostrare cosa gli ha impedito di consegnare la merce ed anche quello di dimostrare che il mittente aveva già percepito il prezzo della merce poi andata perduta e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione.
La prescrizione dei diritti da far valere nei confronti del vettore
Il destinatario ha 1 anno di tempo per far valere i suoi diritti derivati dalla violazione degli accordi sul trasporto sottoposti al regole della Convenzione. Tuttavia, in caso di dolo o di colpa del vettore equiparata a dolo, la prescrizione è di 3 anni. Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati.
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