Le Convenzioni di Bruxelles e Roma costituiscono due pilastri fondamentali nella cooperazione giudiziaria civile dell’Unione europea. La Convenzione di Bruxelles del 1968 disciplina soprattutto la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra gli Stati membri. La Convenzione di Roma del 1980 detta le regole uniformi sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Entrambe le Convenzioni sono state successivamente “comunitarizzate” con l’adozione dei Regolamenti Bruxelles I bis e Roma I, che ne hanno esteso l’applicazione a tutti gli Stati membri, garantendo certezza e prevedibilità alle controversie transfrontaliere.
Dopo l’entrata in vigore della brexit è stato firmato l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito – TCA – tra l’UE ed il Regno Unito entrato in vigore il 1° maggio 2021.
Il TCA prevede:
- l’accordo di libero scambio, che comprende la collaborazione tra UE/UK in materia economica, sociale, ambientale, dei trasporti e nel settore della pesca a parità di condizioni;
- la nuova collaborazione UE(UK per la sicurezza dei cittadini;
- l’accordo trasversale sulla governance
Come gestire le controversie commerciali UE-UK dopo la Brexit? Il nodo della riviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma.
Problematiche per il commercio UE-UK dopo la Brexit
Anche con l’avvento della Brexit si sarebbe dovuta mantenere la continuità normativa per la gestione dei rapporti commerciali post-brexit. Di fatto, senza la continuità normativa, le imprese UE sono state private di uno strumentario collaudato nei rapporti commerciali e giudiziari con la Gran Bretagna. Infatti, nelle controversie relative a contratti tra imprese UE e UK psot-brexit è venuta meno l’applicazione dei Regolamenti Bruxelles I bis e Roma I. Ciò ha comportato:
- l’impossibilità di individuare con certezza il foro competente, dovendosi applicare le norme di diritto internazionale privato britannico;
- difficoltà nel riconoscimento ed esecuzione delle decisioni britanniche, in assenza di norme uniformi;
- incertezza sulla legge applicabile ai contratti, con potenziali contrasti tra leggi nazionali.
Ne sono derivati maggiori costi e rischi per le imprese UE nel commercio con il Regno Unito, essendo necessario ricorrere a soluzioni quali l’inserimento di clausole contrattuali sul foro competente e legge applicabile, l’inserimento nei contratti di specifiche clausole arbitrali. Ciò ha anche comportato l’aggravio dei costi legali nella negoziazione dei contratti.
Il venir meno dei Regolamenti Bruxelles e Roma ha in sostanza complicato notevolmente l’attività commerciale transfrontaliera tra UE e Regno Unito, introducendo elementi di inefficienza e ostacoli agli scambi commerciali.
La riviviscenza delle Convenzioni come rimedio
Una possibile soluzione per garantire continuità ed evitare l’insorgere delle criticità sopra descritte è la “riviviscenza” delle Convenzioni di Bruxelles e Roma a seguito della Brexit, che periodicamente torna agli onori della cronaca.
Sebbene la tesi non sia pacifica, alcuni autori sostengono ormai da anni che nonostante la cessazione dell’applicazione dei Regolamenti al Regno Unito, le Convenzioni potrebbero riespandere il proprio ambito di applicazione territoriale e tornare a disciplinare i rapporti UE-UK. In tal modo, tornerebbe ad essere garantita la continuità normativa ed evitati gli effetti problematici prodotti dall’uscita del Regno Unito dallo spazio giudiziario europeo. In particolare, la Convenzione di Bruxelles tornerebbe a dettare le regole uniformi in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, sentenze e ordinanze mentre la Convenzione di Roma manterrebbe l’approccio comune alla legge applicabile ai contratti.
Ciò tornerebbe a garantire la certezza per individuare il foro competente, far valere i diritti ed eseguire le decisioni tra Stati UE e Regno Unito. Allo stesso tempo, la continuità della Convenzione di Roma eviterebbe potenziali conflitti di leggi, assicurando l’applicazione della legge prescelta dalle parti o altrimenti applicabile in base a criteri uniformi.
Soluzioni alternative per dirimere le vertenze giuridiche in attesa della riviviscenza delle convenzioni UE Consigli operativi post Brexit
In attesa che si chiarisca definitivamente la possibilità di una riviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma, le imprese UE e britanniche adottano soluzioni alternative per gestire le controversie ed evitare vuoti normativi. Ecco quelle principali:
- si può fare ricorso alla mediazione o ad altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie per gestire bonariamente i disaccordi senza dover adire le vie legali;
- le parti possono inserire nei contratti clausole ad hoc che individuano precisamente il foro competente in caso di controversia e la legge nazionale applicabile, nonché clausole arbitrali per devolvere le dispute a collegi arbitrali internazionali;
- nelle more di un chiarimento sul destino delle Convenzioni, UK e UE possono negoziare un accordo ponte o transitorio che garantisca la continuità almeno temporanea dei Regolamenti Bruxelles e Roma per le controversie insorte prima del recesso britannico;
- gli attori possono fare riferimento alla Convenzione dell’Aja 2005;
- gli attori possono fare riferimento alla Convenzione di New York del 1958, concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere di cui sia Regno Unito sia vari Stati Membri fanno parte.
Tali soluzioni, seppur non risolutive, possono mitigare le incertezze giuridiche, nelle more di una riaffermazione delle norme uniformi delle Convenzioni di Bruxelles e Roma tra UE e Regno Unito
Conseguenze giuridiche pre/post accordo di recesso UE/UK
A proposito delle problematiche innescate dal recesso della brexit, recentemente si è espressa la Corte di Cassazione sul riconoscimento in Italia della Brexit e dell’ultrattività del regolamento “Bruxelles I bis”. Il caso è quello del riconoscimento in Italia di una sentenza emessa nel Regno Unito prima della Brexit, ma per cui è stata presentata domanda di ricorso dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE. La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non applicabili né il Regolamento Bruxelles I bis, né la Convenzione dell’Aja del 2005, né l’art. 64 l. 218/95. La Cassazione, però, ha annullato questa decisione statuendo che la domanda di riconoscimento della sentenza britannica va esaminata alla luce del diritto applicabile al momento dell’introduzione del giudizio nel Regno Unito, quando vigeva ancora il Regolamento Bruxelles I bis, riconoscendo la ragione della ricorrente.
Entra in contatto con lo Studio Legale Damiani&Damiani per ogni questione legata all’acquisizione della Cittadinanza Italiana