Grazie all’intervento dei consulenti di formazione aziendale in Italia ed ai patti di reciprocità stipulati tra Italia e Cina, la Repubblica Popolare Cinese si conferma un ottimo partner commerciale.
Pur essendo un paese a partito unico, la Cina è entrata da tempo nel World Trade Organisation (WTO), l’orgnizzazione mondiale del commercio, e si è aperta al mercato globale promuovendo modifiche legislative (WFOE) che favoriscono gli scambi commerciali e l’apertura agli investitori esteri.
I consigli del consulente di formazione aziendale per la costituzione di una società cinese in Italia.
Le modalità con le quali un cittadino cinese, anche non residente in Italia, può fare investimenti attraverso forme societarie e sedi secondarie della sua attività in territorio italiano sono descritte QUI nella nostra guida per fare affari in Italia.
I patti di reciprocità Italia Cina verificati dagli studi legali di consulenza aziendale
Per favorire gli scambi commerciali globali e armonizzare i diversi sistemi giuridici, gli Stati del mondo hanno promosso con i propri partner commerciali i Patti di Reciprocità. I Patti di Reciprocità sono una serie codificata di condizioni valide per entrambi gli Stati, attraverso le quali i cittadini dei paesi sottoscrittori hanno garantite le medesime opportunità commerciali.
In Italia i Patti di Reciprocità trovano fonte giuridica dall’art. 16 delle preleggi del codice civile italiano, che recita: lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano, a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
In pratica, l’obiettivo di tali accordi ovvero dei Patti di Reciprocità è:
- garantire la reciprocità delle condizioni di trattamento per i cittadini degli Stati aderenti;
- evitare la doppia imposizione fiscale (leggi di più QUI per residenza fiscale);
- prevenire le evasioni fiscali (vedi di più QUI).
I Patti di reciprocità tra l’Italia e la Repubblica Popolare Cinese
I consulenti per la formazione aziendale in Italia valutano le condizioni e i requisiti necessari per iniziare a fare affari in Italia da parte dei cittadini cinesi e dei cittadini italiani in Cina. Le condizioni sono oggetto del Trattato Bilaterale del 28 gennaio 1985, la cui ratifica in Italia è stata autorizzata con legge del 3 marzo 1987 n. 109 al quale tutti i consulting firms e gli uffici di corporate finance consulting per l’Italia fanno riferimento per assistere gli imprenditori cinesi che vogliono investire in Italia o italiani che vogliono investire in Cina.
Tale Accordo pone specifiche condizioni e requisiti per favorire gli investimenti e gli scambi commerciali a favore dei cittadini dell’uno o dell’altro Stato e trova applicazione in conformità con le leggi e i regolamenti dello Stato in cui si vuole realizzare l’investimento o lo scambio commerciale.
Costituire società di partecipazione o assumere cariche di società in Italia
L’esistenza e la relativa verifica da parte delle società di consulenza per la formazione aziendale in Italia consentono ai cittadini cinesi di costituire Società di Partecipazione in Italia con:
- Persone fisiche, cittadini cinesi, regolarmente soggiornanti;
- Persone fisiche, cittadini cinesi, non regolarmente soggiornanti;
- Società o Sede secondaria di Società della Repubblica Popolare Cinese;
Assumere cariche in società da parte di:
- Persone fisiche, cittadini cinesi, regolarmente soggiornanti;
- Persone fisiche, cittadini cinesi, non regolarmente soggiornanti ammessa solo se connessa all’investimento;
- Società della Repubblica Popolare Cinese o Sede secondaria ammessa solo se connessa all’investimento.
Con quali forme aziendali investire in Cina. WFOE, Wholly Foreign Owned Entreprise
Gli investimenti diretti esteri in Cina possono essere effettuati in Joint-Venture oppure con la costituzione di una società a capitale interamente straniero tramite la formula WFOE, Wholly Foreign Owned Entreprise.
L’introduzione legislativa della società WFOE in Cina ha progressivamente reso più permissiva la normativa per l’ingresso degli investitori stranieri. La Company Law del 1993, in vigore dal 1 gennaio 2006, contiene la disciplina che regola la costituzione delle società di capitali in Cina con le seguenti forme societarie:
- Limited Liability Company (LLC) che, come struttura legale, assomiglia molto alla nostra SRL (Società a Responsabilità Limitata), perché la società risponde delle obbligazioni sociali solamente con il suo patrimonio;
- One-Person Limited Liability Company, società a responsabilità limitata con socio unico;
- Joint Stock Company, società per azioni.
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