Anche il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riconosce all’art. 325, il reato di abusivo ricorso al credito. L’abusivo ricorso al credito si verifica quando amministratori, direttori generali, liquidatori e imprenditori esercenti un’attività commerciale ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando o nascondendo il dissesto o lo stato di insolvenza della società. La condanna per una condotta di questo genere è pesante, infatti i soggetti che hanno la responsabilità dell’amministrazione di una società sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e la pena è aumentata nel caso di società’ soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Inoltre, la condanna comporta l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità’ ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
Il meccanismo del concordato preventivo nei casi di ricorso abusivo al credito
Tuttavia, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza riconosce il sistema di premialità anche per l’Imprenditore che tempestivamente si attiva con la procedura negoziale per affrontare e risolvere lo stato di crisi finanziaria dell’azienda. Le misure premiali si applicano quando il debitore, per limitare l’aggravarsi della crisi, decide, con l’ausilio del consulente per la crisi d’impresa, di avvalersi delle procedure di allerta presentando tempestivamente domanda all’OCRI o all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e, successivamente, seguendone in buona fede le indicazioni.
Il sistema di premialità del concordato preventivo nei casi di ricorso abusivo al credito
Il sistema di premialità è riconosciuto nei casi di ricorso abusivo al credito a chi ha tempestivamente presentato l’istanza all’OCRI, la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza e abbia ottenuto l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il concordato preventivo e l’accordo omologato per la ristrutturazione dei debiti.
Quando si configura la concessione abusiva di credito
Non sempre è l’imprenditore che ricorrendo al credito in modo abusivo, assume una condotta lesiva per l’azienda. Infatti, oltre al ricorso abusivo al credito può verificarsi l’ipotesi di una concessione abusiva del credito.
La concessione abusiva di credito. Quando è la banca che pregiudica il patrimonio della società
Nonostante la Cassazione abbia già scritto che non esiste nel nostro ordinamento una norma a carico delle Banche che sanzioni una condotta riconducibile all’abusiva concessione del credito, è anche vero che la legge a tutela del sistema bancario impone comportamenti tipizzati o deducibili caso per caso, la cui inosservanza può costituire una colpa in omissione e la violazione dei doveri cui è sottoposta la banca. Quindi è sanzionabile la banca che conceda o continui a concedere incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in stato di insolvenza o di crisi conclamata. Tra l’altro, tale assunto trova riscontro nella norma prevista dall’art. 1176 c.c. sulla diligente esecuzione della prestazione professionale e la disciplina primaria e secondaria di settore.
Cosa ha stabilito la Cassazione in materia di abusiva concessione del credito
In sostanza la Cassazione ha stabilito che l’attività di concessione del credito non costituisce un semplice affare privato tra le parti del contratto di finanziamento, perché il contratto stipulato può avere delle conseguenze negative non solo per l’istituto di credito contraente e il soggetto finanziato, ma anche per un numero indefinito di soggetti entrati in affari con quest’ultimo.
Il danno da diminuita consistenza patrimoniale e l’aggravamento delle perdite
Le condotte riconducibili all’abusivo ricorso al credito e, di contro, all’abusiva concessione del credito possono provocare alla società un danno da diminuita consistenza del patrimonio sociale e l’aggravamento delle perdite favorite dalla continuazione dell’attività d’impresa. Nonostante il Codice della crisi e dell’insolvenza riconosca il sistema di premialità anche per l’abuso di ricorso al credito, la Cassazione ha precisato che il sistema del concordato preventivo attivabile con il nuovo codice dell’insolvenza per scongiurare il fallimento dell’impresa e il sistema premiale finalizzato a favorire le imprese in crisi attraverso l’ausilio creditizio è comunque ispirato al principio della meritevolezza.
Come dimostrare che il ricorso al credito o la concessione del credito non sono stati abusivi e pregiudizievoli
La società o i soggetti terzi come i curatori potrebbero ritenere responsabili anche le banche per i danni ricevuti, se il sostegno finanziario e creditizio accordato all’impresa si prefigura come illecito. Per la Cassazione questo si verifica quando la banca abbia dolosamente o colposamente mantenuto artificiosamente in vita un imprenditore in stato di dissesto, pregiudicando ulteriormente il patrimonio e aggravando ancor di più le perdite.
La linea di separazione tra finanziamento lecito e quello illecito
È dunque compito del Giudice di merito individuare lo spazio ammissibile per il finanziamento lecito. Il giudizio positivo si fonda quando è possibile dimostrare che il credito concesso è giustificato da ragionevoli prospettive di risanamento dell’impresa, seppure in quel momento presenza una situazione di difficoltà economico finanziaria. Cioè, il confine tra finanziamento lecito e meritevole e finanziamento abusivo o illecito, si fonda sulla ragionevolezza e fattibilità del piano aziendale proposto dall’impresa in crisi. In sintesi, è oltremodo conveniente sfruttare il sistema previsto dal nuovo codice della crisi d’impresa, con il quale il legislatore fornisce strumenti che, se attivati in tempo utile, consentono di risolvere con il negoziato e la mediazione anche fattispecie che potrebbero rientrare in quelle dell’abuso al ricorso al credito e alla concessione abusiva del credito da parte di una banca.