Con la Sentenza della Cassazione Civile n. 14884 del 31/05/2019, la suprema corte ha stabilito che l’accertamento del carattere simulato del contratto è fatta valere sulla potestà giudicante degli arbitri chiamati in causa dal lodo arbitrale, con il quale è stato a suo tempo regolato il contratto. In sintesi, l’accertamento del carattere simulato del contratto sul quale si fonda la pretesa fatta valere innanzi agli arbitri rientra nella “potestas iudicandi” di questi ultimi, in quanto la loro cognizione si estende, salvo eventuali ben precisi limiti legali, a qualsiasi aspetto della vicenda che risulti rilevante per stabilire se ed in quale misura il diritto fatto valere da una parte sia fondato.
L’accertamento della simulazione contrattuale e il ruolo dell’Arbitrato
La simulazione contrattuale è un fenomeno diffuso, non sempre lecito, ma che è comunque regolato dal legislatore per diversi motivi. Per esempio, si può voler simulare un contratto per ragioni di privacy e per nascondere ad altri alcuni affari, compromessi e negoziazioni concluse contrattualmente. Oppure si può voler stipulare il contratto per simulazione di mutuo o per simulare un contratto di locazione.
Il contratto simulato può avere degli effetti penali, ma solo quando gli effetti della simulazione contrattuale ledono i diritti di altri soggetti, oppure quando è stipulato tra le parti per nascondere allo Stato gli effetti del vero contratto che quello simulato nasconde, per esempio quando la compravendita tra eredi nasconde una donazione o una successione, oppure per sottrarre un bene alla garanzia dei propri creditori simulandone la vendita.
I tipi di simulazione contrattuale.
Si può simulare un contratto in modo:
- Assoluto, per non far sortire alcun effetto al contratto stipulato. Il contratto quindi, deve intendersi come mai concluso. Sarà poi cura delle parti sottoscrivere un secondo accordo in cui dichiareranno espressamente che il contratto in questione è simulato e non comporta alcun obbligo per le parti;
- Relativo quando le parti firmano un contratto, ma in realtà desiderano gli effetti di un altro tipo di contratto. Classico del contratto simulato relativo è la compravendita tra parente o eredi per nascondere la donazione. Sarà poi cura delle parti sottoscrivere un secondo accordo per stabilisce che tale il corrispettivo della compravendita non deve essere mai versato.
C’è poi la simulazione di persona che riguarda l’identità di una delle parti del contratto. Tizio vende formalmente a Caio, ma nella realtà l’acquirente è Sempronio.
La sentenza della Corte di Cassazione e la valutazione della potestà giudicante degli arbitri
Fermo restando che la simulazione del contratto può essere giustificata per motivi leciti, può avvenire che le parti decidano di stipulare clausola compromissoria contenuta nel contratto regolato da lodo arbitrale. Per esempio, il caso della sentenza della Corte di Cassazione è relativa ad una controversia insorta tra M.R. (vedova ed erede, insieme con i figli, di T.A.) e T.A. in relazione a un contratto di affitto d’azienda tra quest’ultimo e il proprio fratello, dante causa della prima. Il contratto d’affitto era definito in ragione della clausola compromissoria contenuta in contratto con lodo arbitrale.
Tramite la clausola compromissoria contenuta in contratto il lodo arbitrale aveva dichiarato:
- cessato il contratto d’affitto alla scadenza del 21/2/2009;
- condannato T.A. alla immediata riconsegna alla prima dell’azienda e di tutti i beni che la componevano, oltre che al risarcimento del danno per avere tale riconsegna ritardato;
- improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dal T.A. diretta all’accertamento, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, della simulazione del contratto d’affitto e della esistenza tra le parti di un dissimulato contratto di vendita dell’azienda verso il corrispettivo di Euro 100.000, integralmente versato, ritenendo estranea tale questione alla clausola compromissoria.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha ristabilito la potestà giudicante dell’arbitro invocato dal lodo previsto dal contratto. In sintesi, l’accertamento del carattere simulato del contratto sul quale si fonda la pretesa fatta valere innanzi agli arbitri rientra nella “potestas iudicandi” di questi ultimi, in quanto la loro cognizione si estende, salvo eventuali ben precisi limiti legali, a qualsiasi aspetto della vicenda che risulti rilevante per stabilire se ed in quale misura il diritto fatto valere da una parte sia fondato.
La sentenza della Corte di Cassazione è importante perché la legge stabilisce che il contratto simulato assoluto non produce effetti tra le parti. Quando, invece, la simulazione conitattualr è relativa, il contratto realmente voluto tra le parti produce effetti solo se il contratto simulato stipulato formalmente possiede tutti i requisiti di forma e di sostanza del contratto veramente voluto dalle parti.